Sentenza n. 220 del 2008

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SENTENZA N. 220

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                         Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                        Giudice

- Francesco               AMIRANTE                    "

- Ugo                               DE SIERVO                           "

- Paolo                      MADDALENA                "

- Alfio                       FINOCCHIARO              "

- Alfonso                   QUARANTA                   "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                       MAZZELLA                    "

- Gaetano                  SILVESTRI                     "

- Sabino                    CASSESE                       "

- Maria Rita               SAULLE                         "

- Giuseppe                 TESAURO                      "

- Paolo Maria             NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 marzo 2007, depositato in cancelleria il 29 marzo 2007 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2007.

Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;

udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

udito l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 23 marzo 2007 e depositato il successivo 29 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

1.1. – Il ricorrente rileva che, con la citata legge regionale n. 34 del 2006, la Regione Valle d’Aosta ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE, definendo la struttura denominata parco faunistico e/o giardino zoologico e dettando i criteri generali per l’apertura dei parchi medesimi.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché oggetto della normativa comunitaria di settore e della normativa statale di recepimento sarebbe la protezione dell’ambiente, che si configura come «bene unitario, che può essere compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza» (come stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale n. 536 del 2002 e n. 67 del 1992), occorrerebbe preliminarmente «verificare se la disciplina dei parchi zoologici, oggetto della direttiva, attenga alla protezione dell’ambiente e, quindi, coinvolga la competenza costituzionale dello Stato (ai sensi dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s, Cost.)», nonché «individuare l’ambito di intervento normativo della Regione che non comprometta la salvaguardia del bene unitario».

A tal fine, il ricorrente prende in esame il preambolo della citata direttiva, quale parametro di riferimento per l’individuazione delle relative finalità e della verifica del loro corretto recepimento nell’ordinamento interno, osservando come le stesse si realizzino per il tramite della struttura denominata «giardino zoologico» e definita nell’art. 2 della citata direttiva, in quanto attuativa delle «misure di conservazione» contenute nel successivo art. 3.

Ad avviso del ricorrente, dette «misure di conservazione», in quanto dirette a soddisfare un interesse unitario, dovrebbero essere specificate con normativa statale, pur potendo essere oggetto di integrazione ad opera della normativa regionale laddove ciò sia giustificato da una «permanente o temporanea situazione di ambiente locale».

1.2. – Per il ricorrente, alla luce di tali considerazioni, la legge regionale n. 34 del 2006 – nel dare attuazione alla citata direttiva comunitaria, specificando le «misure di conservazione» della fauna selvatica non autoctona, in nome della competenza legislativa primaria spettante alla Regione Valle d’Aosta in forza dell’art. 2, lettera d), dello statuto speciale – sarebbe intervenuta «su una materia che rientra a pieno titolo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per qualificazione comunitaria», spettante allo Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «senza alcuna giustificazione correlata alla specifica, puntualmente individuata, situazione ambientale locale».

In particolare, l’art. 4, disponendo che l’autorizzazione all’apertura dei parchi faunistici sia rilasciata con decreto dell’assessore regionale competente, sostituirebbe la previsione contenuta nella disciplina statale secondo cui la licenza è rilasciata dal ministro.

Parimenti, l’art. 3, prevedendo «i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione, la cui specificazione è demandata ad un successivo atto di Giunta», si sovrapporrebbe a quelli già compiutamente individuati in allegato al decreto legislativo n. 73 del 2005, essendo evidente la motivazione e la finalità unitaria della competenza statale in materia.

Ad avviso del ricorrente, infatti, la realizzazione del principio di sussidiarietà, in funzione di garanzia della tutela dell’interesse comunitario, imporrebbe che la normativa statale assuma «il valore di norma di principio e di regime generale mentre quella locale di regime specifico».

1.3. – La illegittimità delle disposizioni impugnate discenderebbe, pertanto, dal fatto che le stesse si porrebbero come «norme di principio e di regime, anziché come norme integrative delle norme statali conformative alla particolare, specifica situazione agricola, zootecnica o faunistica regionale».

2. – Con memoria depositata in data 17 aprile 2007 si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

2.1. – Preliminarmente, la Regione resistente eccepisce che non vi sarebbe certezza in ordine all’atto comunitario effettivamente posto a parametro dello scrutinio di costituzionalità, in quanto nel corpo del ricorso risulta testualmente riportato il preambolo del regolamento del Consiglio n. 338/97 (CE) del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, anziché quello alla direttiva n. 1999/22/CE.

2.2. – Quanto al merito delle questioni sollevate, la difesa regionale osserva, in via generale, che la legge regionale n. 34 del 2006 costituirebbe esercizio legittimo della competenza legislativa primaria in materia di fauna attribuita dall’art. 2, lettera d), dello statuto speciale alla Regione Valle d’Aosta.

Invero, ad avviso della Regione, affermare che la disciplina dei parchi faunistici coinvolge «specifici profili rientranti nella più generale tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», non equivarrebbe – come invece asserito dal ricorrente – ad affermare l’incompetenza della Regione in materia di ambiente e di ecosistema.

2.3. – Sotto il profilo del rispetto degli obblighi internazionali – da intendersi, secondo la pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale, comprensivo anche degli obblighi comunitari –, quale limite statutario all’esercizio della competenza legislativa primaria, la difesa regionale osserva che la disciplina dettata dagli impugnati artt. 3 e 4 della legge regionale non si porrebbe in contrasto con le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/22/CE, rispettando, sul piano contenutistico, sia le «misure di conservazione», sia il procedimento autorizzatorio previsti per l’esercizio e l’apertura dei giardini zoologici, rispettivamente, dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva comunitaria.

2.4. – Ad avviso della difesa regionale, inoltre, anche il profilo d’illegittimità costituzionale derivante dal dedotto contrasto della richiamata disciplina valdostana in materia di parchi faunistici con la normativa statale di attuazione della direttiva 1999/22/CE, costituita dal d.lgs. n. 73 del 2005, risulterebbe privo di fondamento.

Al riguardo, la resistente osserva che la legge regionale n. 34 del 2006 si muoverebbe nell’àmbito delle competenze attribuite alla Regione dallo statuto, coerentemente con la espressa clausola di salvaguardia contenuta all’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 73 del 2005, secondo la quale «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell’àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Pertanto, secondo la Regione Valle d’Aosta, non si tratterebbe, come invece affermato dal ricorrente, di una «ridisciplina della materia, ma del corretto esercizio della disciplina attuativa della direttiva spettante alla Regione nell’esercizio di una competenza legislativa primaria che ad essa è attribuita, ratione materiae, dallo Statuto speciale», nel rispetto delle finalità imposte agli Stati membri dalla direttiva medesima.

2.5. – Alla luce di tali considerazioni, emergerebbe, a detta di parte resistente, l’infondatezza delle argomentazioni svolte dal ricorrente in merito ad una «presunta vocazione integrativa» ovvero di «regime specifico» spettante al legislatore regionale in materia di parchi faunistici, posto che la conformità costituzionale delle disposizioni adottate nelle materie attribuite alla competenza legislativa primaria dall’art. 2 dello statuto speciale dovrebbe essere valutata «esclusivamente sul piano del rispetto sostanziale della disciplina comunitaria, e non alla stregua delle cosiddette norme di principio dettate dal decreto legislativo».

2.6. – Quanto allo specifico profilo concernente l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di parchi faunistici, la difesa regionale rileva che la censura rivolta all’art. 4 della legge regionale n. 34 del 2006 risulterebbe infondata anche per un altro ordine di considerazioni. Infatti, in materia di fauna, spetta alla Regione Valle d’Aosta non solo la potestà legislativa primaria ai sensi dell’art. 2, lettera d), dello statuto, ma anche la titolarità delle corrispondenti funzioni amministrative, in virtù dell’art. 4, primo comma, del medesimo statuto, secondo il noto principio del parallelismo delle funzioni. L’attribuzione ad un organo della Regione, in luogo del ministro competente per materia, della funzione amministrativa consistente nel rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dei parchi faunistici rappresenterebbe, pertanto, una puntuale applicazione dello statuto di autonomia.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate – prevedendo sia i requisiti necessari per «l’ottenimento dell’autorizzazione» all’apertura e all’esercizio dei parchi faunistici (art. 3), sia che «l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dei parchi faunistici e alla detenzione in essi di esemplari vivi di fauna selvatica» è rilasciata con decreto dell’assessore regionale competente tenuto conto dei suddetti requisiti (art. 4) – interverrebbero su una materia che «rientra a pieno titolo nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per qualificazione comunitaria», riservata alla competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., senza «alcuna giustificazione correlata alla specifica, puntualmente individuata, situazione ambientale locale».

2. – Le questioni di legittimità costituzionale, così come prospettate dal ricorrente, sono inammissibili.

Il ricorrente omette di individuare puntualmente il regime costituzionale di ripartizione delle competenze rispetto al quale risulterebbe illegittima la disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 34 del 2006, non chiarendo se a parametro delle questioni sollevate debbano ritenersi poste le norme dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d’Aosta (che, all’art. 2, lettera d), attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di «fauna» e, all’art. 4, stabilisce il principio del parallelismo per la titolarità delle funzioni amministrative), ovvero le norme contenute negli artt. 117 e 118 della Costituzione, relative alle Regioni ordinarie.

Tale vizio di prospettazione non ha una valenza meramente formale, giacché – anche a prescindere dal mancato assolvimento dell’onere argomentativo imposto al ricorrente in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), circa l’applicabilità ad una Regione ad autonomia speciale delle norme costituzionali contenute negli artt. 117 e 118 Cost. – esso impedisce di ricostruire l’esatto perimetro del thema decidendum, a causa del differente regime di riparto delle competenze normative e amministrative stabilito dalla Costituzione rispetto a quello previsto dallo statuto speciale di autonomia.

In conseguenza di ciò, deve dichiararsi l’inammissibilità delle questioni proposte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 2, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999, concernente la custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ed al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2008.