Ordinanza n. 209 del 2008

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ORDINANZA N. 209

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                           Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                          Giudice

- Francesco               AMIRANTE                    "

- Ugo                        DE SIERVO                    "

- Paolo                      MADDALENA                "

- Alfio                       FINOCCHIARO              "

- Alfonso                   QUARANTA                   "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                       MAZZELLA                    "

- Gaetano                  SILVESTRI                     "

- Sabino                    CASSESE                       "

- Maria Rita               SAULLE                         "

- Giuseppe                 TESAURO                      "

- Paolo Maria             NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 19 ottobre 2006 dal Tribunale di Bolzano, emessa nel procedimento civile tra C. E. e D. D, iscritta al n. 844 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2008;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza del 19 ottobre 2006, emessa nel corso di un procedimento civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui prevede che le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico sono anticipate dall’erario;

che il giudice a quo, in punto di fatto, dopo aver premesso che l’attrice del giudizio principale, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiede accertarsi che il convenuto, dal quale è legalmente separata, non è il padre della minore, nata dall’unione della stessa attrice con un terzo entro i trecento giorni dalla data della separazione, riferisce di aver proceduto alla nomina di un consulente tecnico;

che, in ragione dell’incarico in tal senso conferito, nel corso del giudizio ha emesso apposita ordinanza con la quale ha provveduto alla liquidazione, mediante anticipazione a carico dell’erario, delle spese di laboratorio richieste dal consulente al fine di procedere ai necessari esami ematologici presso la ASL;

che, sempre in punto di fatto, il rimettente riferisce che, con una seconda ordinanza, ha disposto la revoca del precedente provvedimento di liquidazione, non eseguito, e che in conseguenza di ciò il consulente ha chiesto di essere esonerato dall’incarico;

che il rimettente afferma che la norma censurata è in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto ritiene che non ci siano ragioni per  porre a carico del convenuto le spese per procedere all’esame devoluto al consulente, né di poter richiedere tali spese, a titolo di anticipazione, a quest’ultimo;

che in particolare, secondo il giudice a quo, la norma censurata, laddove comporta, di fatto, «anticipazione di spesa a carico dell’ausiliario del giudice, viola gli artt. 24 e 111 Cost., posto che la tutela dei non abbienti deve essere realmente a carico dello Stato e non di altri soggetti, mentre il giusto processo non può risolversi in strumento di tutela del non abbiente a ingiusto discapito di altro cittadino»;

che, sempre in ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, il rimettente osserva che «ove invece si pretenda che per effetto della disposizione in esame, l’ausiliario del giudice attenda la liquidazione delle spese necessarie per procedere all’indagine tecnica devolutagli, si violerebbe il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost., stante le note lungaggini che la procedura comporta».

Considerato che il Tribunale ordinario di Bolzano dubita, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), che prevede che le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico siano anticipate dall’erario;

che, in particolare, il rimettente ritiene che la disposizione censurata contrasti con gli evocati parametri costituzionali in quanto essa, di fatto, implica il previo esborso da parte dell’ausiliario nominato dal magistrato della somma corrispondente alle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;

che la questione così prospettata è manifestamente infondata;

che l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dispone che sono anticipate dall’erario, tra le altre, le spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per l’adempimento dell’incarico;

che il procedimento di liquidazione disciplinato dalla disposizione censurata, laddove fa riferimento alle «spese sostenute», presuppone che la loro anticipazione a carico dell’erario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate;

che tale disciplina non contrasta con i principi sanciti dall’art. 24 della Costituzione, in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente, non preclude a quest’ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sè l’onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa;

che, quanto alla presunta violazione dell’art. 111 della Costituzione, la sua evocazione da parte del rimettente è inconferente, in quanto la disposizione censurata, disciplinando il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato, non è idonea ad incidere sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.