Sentenza n. 94 del 2008

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SENTENZA N. 94

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                                    Presidente

-    Giovanni Maria           FLICK                                    Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                                "

-    Ugo                          DE SIERVO                                "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Sabino                       CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 251, 1227 e 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007.

         Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

         1. Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il 1° marzo 2007 (r. r. n. 10/2007), la Regione Veneto ha promosso varie questioni di legittimità costituzionale di più disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), in quanto lesive dell’autonomia legislativa (art. 117 della Costituzione), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria regionale (art. 119 Cost.), oltre che del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

         Per quanto qui interessa, la Regione ricorrente impugna l’art. 1, commi 251 e 1228, della citata legge n. 29 del 2006, il primo dei quali, nel sostituire il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così dispone:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'art. 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

Secondo la Regione ricorrente, la norma censurata víola il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost. e dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto introduce una disciplina più penalizzante per le Regioni rispetto a quella precedente dettata dal comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 2003, secondo il quale: «I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: [...]»

Secondo la Regione ricorrente, la norma impugnata determina direttamente e unilateralmente i canoni, senza prevedere alcun decreto ministeriale attuativo, né il benché minimo coinvolgimento delle Regioni.

2. La Regione Veneto censura altresì l’articolo 1, comma 1228, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale dispone che:

«Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo eco compatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.».

         Secondo la ricorrente, tale norma, esplicando i suoi effetti nell’àmbito della materia «turismo» appartenente alla potestà legislativa esclusiva-residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., urta contro l’impossibilità per il legislatore statale di stabilire, in questa materia, un finanziamento a destinazione vincolata. Né, per superare tale ostacolo è sufficiente richiamare l’«interesse nazionale» e la «rilevanza economica nazionale» contenuti nel testo del comma 1228, trattandosi di mere clausole di stile.

Sotto un ulteriore profilo, la Regione ricorrente denuncia, in subordine, la violazione del principio di leale collaborazione, invocando la sentenza costituzionale n. 222 del 2005 secondo cui, nell’àmbito di materie di competenza esclusiva regionale, per salvare la norma del legislatore statale da una dichiarazione di illegittimità costituzionale, è necessario che in essa si preveda il ricorso a una preventiva intesa tra Stato e Regioni, e non a un mero parere.

3. Oltre al comma 1228 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (cui rivolge le medesime censure formulate dalla Regione Veneto), la Regione Lombardia, con ricorso notificato il 26 febbraio 2007 e depositato il 7 marzo 2007 (r.r. n. 14 del 2007) ha impugnato anche il comma 1227, il quale così dispone: «Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma».

Secondo la Regione Lombardia, mentre il comma 1228 riduce il grado di partecipazione dei soggetti locali alla definizione delle politiche di settore, prevedendo la semplice consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in luogo della intesa, il comma 1227 «ristatalizza» politiche e funzioni attribuite ai soggetti regionali dalla Costituzione, nulla prevedendo in ordine al necessario coinvolgimento delle Regioni nell'adozione delle misure di sostegno al settore turistico.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in entrambi i giudizi, chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Con riferimento al comma 251, la difesa erariale rileva che la questione è inammissibile sia perché genericamente prospettata, sia perché attiene ad una censura di mero fatto, che non riguarda la dedotta lesività della norma.

In ogni – caso secondo la difesa erariale – non è ipotizzabile la violazione del principio di leale collaborazione, non essendo individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni (viene richiamata la sentenza costituzionale n. 196 del 1994).

5. Quanto ai commi 1227 e 1228, osserva l’Avvocatura generale che l’asserita ascrivibilità della materia alla competenza regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., non esclude, di per sé, la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato, il quale resta giustificato dall’obiettivo di unificare in capo al turismo gli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero Paese, riservando alle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva locale (sono richiamate le sentenze n. 12 del 2004 e n. 242 del 2005).

A giudizio dell’Avvocatura generale, il comma 1228, anche per i suoi collegamenti con il patrimonio paesaggistico e ambientale nazionale, non può essere ricondotto all’azione di governo delle Regioni singolarmente considerate.

Quanto all’asserita carenza di coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle politiche di settore (cui è diretto l’intervento contemplato nel comma 1228) la difesa erariale segnala che all’atto dell’emanazione della legge finanziaria 2007, nella materia del turismo era (ed è tuttora) vigente l’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, inerente i princípi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, recepito con d.P.C.m. 13 settembre 2002. Questo accordo si ricollega all’art. 5, comma 5, della legge 20 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che, in perfetta coerenza con la normativa costituzionale, ha previsto un intervento statale per àmbiti di interesse interregionale o sovraregionale, rimettendo l’individuazione dei criteri procedimentali e relative modalità di gestione ad un provvedimento da emanarsi dalla competente autorità statale, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il decreto previsto dal comma 1228 è stato sottoposto, nella seduta del 1° febbraio 2007, all’esame della Conferenza permanente, la quale ha espresso parere favorevole, con osservazioni integralmente recepite nello schema di provvedimento, rientrando, quindi, l’accordo in tal sede raggiunto, sotto il profilo sostanziale, nella categoria delle “intese”.

In ogni caso – osserva la difesa erariale - trattasi di finanziamenti aggiuntivi che lo Stato attiva senza minimamente incidere né sulle attività di spesa delle Regioni, né sugli àmbiti riservati alle politiche regionali di settore, trattandosi di interventi destinati a favorire una più ampia e migliore prestazione dei servizi resi dalle imprese del comparto turistico, con l’obiettivo di ampliare l’attrattività del settore nell’arco dell’intero anno solare, in conformità con quanto avviene in altri Paesi CEE.

Quanto alla proporzionalità, il comma in esame interviene esclusivamente in esercizio di competenza statale senza incidere sulle funzioni riservate alle Regioni. 

6. In prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria, osservando che il carattere indebitamente “amministrativizzato” del comma 251 costituisce la vera ragione della violazione del principio di leale collaborazione, desumibile dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 5 e 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Quanto al comma 1228, la Regione Veneto ribadisce che, rientrando la materia del turismo nell’area di competenza esclusiva regionale, in essa lo Stato non è legittimato neanche a dettare i princípi fondamentali. Né la previsione normativa è riconducibile alla “tutela della concorrenza”.

7. Con separata memoria, la Regione Lombardia insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2006 (la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive del Comitato nazionale per il turismo in quanto non era prevista alcuna forma di intesa con le Regioni), precisando che “l’ascesa” di funzioni in sussidiarietà è legittima «solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante sia oggetto di coinvolgimento della Regione interessata», la Regione Lombardia ammette che in fase attuativa di entrambi i commi impugnati, i soggetti regionali sono stati interpellati ed hanno potuto esprimere osservazioni che hanno trovato qualche accoglimento nella redazione del d.P.C.m.16 febbraio 2007 e nel d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158.

8. In replica alle richiamate memorie, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che in base al comma 251, sub lettera a), l’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato esclusivamente alle Regioni competenti per territorio con proprio provvedimento, senza alcuna limitazione di apprezzamento, sicché deve escludersi ogni limitazione delle prerogative regionali.

Né sussiste alcuna violazione del principio di leale collaborazione istituzionale, essendo pacifico che solo allo Stato – quale titolare dei beni demaniali – spetta la fissazione e la riscossione dei relativi canoni (viene richiamata la sentenza costituzionale n. 286 del 2004) nonché la facoltà di destinarne parte alle Regioni (sentenza n. 88 del 2007), restando comunque fermo che a queste ultime resta riservata, in piena autonomia, la determinazione della vocazione turistica dei terreni, senza alcuna interferenza statale.

Quanto ai commi 1227 e 1228, la difesa erariale osserva che sia il d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, sia il d.P.C.m. 16 febbraio 2007, intervenuti nelle more del giudizio, documentano una attiva partecipazione delle Regioni tanto nella fase di presentazione quanto in quella successiva di gestione dei programmi di intervento a contributo statale.

Considerato in diritto

1. La Regione Veneto ha impugnato i commi 251 e 1228 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sostenendo che essi, rispettivamente, nell’introdurre nuovi criteri di determinazione dei canoni annui  per le concessioni di aree e pertinenze demaniali  marittime con finalità turistico-ricreative, e nell’autorizzare una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per finalità di incremento dell’offerta turistica, sarebbero lesivi, da una parte, del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni desumibile dagli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall’altra, della competenza residuale esclusiva regionale nella materia del turismo, ponendosi così in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118, 119 della Costituzione, nonché, in via subordinata, con il principio di leale collaborazione appena richiamato.

2. La Regione Lombardia, oltre al citato comma 1228, ha impugnato anche il comma 1227 dell’art. 1 della medesima legge, contenente la previsione di una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, senza prevedere alcun coinvolgimento della Regione nell’adozione dei provvedimenti specifici di riparto ed erogazione degli importi in sede attuativa.

3. Riservata a separate pronunzie la decisione sull’impugnazione – effettuata con i medesimi ricorsi – di altre disposizioni della stessa legge n. 296 del 2006, l’identità della materia, nonché l’analogia delle questioni prospettate, rendono opportuna la riunione dei giudizi, per la loro trattazione congiunta e per la loro decisione con unica sentenza.

4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità della questione avente ad oggetto il comma 251 sollevata dall’Avvocatura erariale sia perché genericamente prospettata, sia perché attinente ad una censura di mero fatto, che non riguarda la dedotta lesività della norma.

L’eccezione non è fondata.

La Regione Veneto lamenta l’estromissione della Regione dal  procedimento di determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Tale estromissione non sarebbe a suo giudizio giustificata in una materia, quella del turismo, di sua competenza residuale esclusiva.

In tali termini, la censura non è né generica né fondata su circostanze di mero fatto.

5. Nel merito, in ordine al medesimo comma 251, la Regione Veneto sostiene che tale norma determina unilateralmente i canoni concessori, senza il benché minimo coinvolgimento delle Regioni.

La questione non è fondata.

La competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., è pacifica. Questa Corte, però, a proposito della attribuzione della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, ha ritenuto determinante la titolarità del bene anziché la titolarità di funzioni legislative e amministrative spettanti alle Regioni in ordine all’utilizzazione dei beni stessi (sent. n. 286 del 2004).

Orbene, relativamente al procedimento di determinazione dei canoni d'uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi, nella normativa precedente a quella impugnata, l’art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevedeva espressamente il coinvolgimento diretto delle Regioni. Queste ultime, chiamate a classificare le aree protette, in ragione della diversa valenza turistica delle stesse, dovevano essere sentite in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nel caso di mancata adozione del decreto interministeriale, conseguente alla Conferenza permanente, entro il 30 giugno 2004, l’ammontare dei canoni era fissato unilateralmente dalla legge. 

         In termini certamente più rispettosi delle prerogative regionali, si è espresso, invece, il comma 251 della legge n. 296 del 2006, il quale riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in ordine all’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica.

Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione del principio di leale collaborazione. Il legislatore ha tenuto ben distinte le due competenze, statale e regionale. Allo Stato – quale titolare dei beni demaniali – ha demandato la fissazione e la riscossione dei relativi canoni, nonché la facoltà di destinarne parte alle Regioni (sentenza n. 88 del 2007). Alle Regioni ha riservato, in piena autonomia, e senza alcuna interferenza statale, la classificazione turistica dei terreni.

6. Quanto al comma 1228, la Regione Veneto sostiene che esso stabilisce nella materia in questione un finanziamento a destinazione vincolata, la cui illegittimità non potrebbe essere sanata dal richiamo né all’interesse nazionale, né alla asserita «rilevanza economica nazionale», trattandosi di mere clausole di stile. Inoltre esso non contiene - a giudizio della Regione - la puntuale individuazione degli enti destinatari, prescritta dall’art. 119, quinto comma, Cost.

         In subordine, la ricorrente denuncia la violazione del principio di leale collaborazione, essendo prevista solo un’audizione e non la preventiva intesa, con la conseguenza che, in presenza di un dissenso all’interno della Conferenza permanente, lo Stato potrebbe provvedere unilateralmente.

La questione è fondata.

Anche se la Corte ha avuto modo di precisare che l’ascrivibilità della materia “turismo” alla competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall’obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «sentita» la Conferenza permanente Stato-Regioni, recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, è insufficiente.

E’ bensì vero che nel d.P.C.m. 16 febbraio 2007, adottato con il parere favorevole di tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza permanente, si è previsto (art. 2, lettera b, n. 2) che «Con atti del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo adottati in raccordo con le Regioni, sono attuate le misure relative alla tipologia di agevolazione, l’individuazione dei criteri e delle modalità per la presentazione e valutazione delle domande e per l’erogazione delle agevolazioni», e che a questi ultimi adempimenti provvede un apposito comitato paritetico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni, ma è altrettanto incontestabile che la previsione, “a regime” di un coinvolgimento meramente cognitivo delle Regioni lascia aperta la possibilità, per lo Stato, di provvedere, in modo unilaterale negli anni successivi, anche in dissenso con gli orientamenti manifestatisi all’interno della Conferenza permanente Stato-Regioni.

E’ necessario, quindi, che sia garantita anche per il futuro una partecipazione delle Regioni conforme ai canoni dettati dall’art. 117 Cost.; risultato, questo, che può ottenersi solo attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1228, limitata alla parte in cui non prevede una “intesa” con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

7. Quanto al comma 1227, la Regione Lombardia rileva che esso, nell’ignorare ogni forma di partecipazione dei soggetti regionali, non si dà cura neppure di richiamare interessi o aspetti che richiedano interventi di livello statale.

La Regione ricorrente dà atto che nella fase attuativa della norma, i soggetti regionali hanno potuto esprimere osservazioni che hanno trovato puntuale accoglimento nella redazione del d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, ma segnala l’esigenza, pur in presenza di un riparto condiviso delle disponibilità finanziarie, di tradurre questa prassi in principio di diritto.

La questione è fondata.

Anche il comma 1227 interferisce con una competenza regionale risultante da un complesso quadro normativo (si vedano: l’art. 56 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 recante «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», concernente le funzioni amministrative relative a «tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale»; la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica»; l’art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; nonché la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante « Riforma della legislazione nazionale del Turismo»).

E’ vero che in coerenza con questo quadro normativo, il d.P.R. 24 luglio 2007, n. 158, nell’attuare il comma 1227, ha dato atto dell’acquisizione del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ma non è legittimo il silenzio della norma impugnata in ordine ad ogni qualsiasi partecipazione della Regione al procedimento formativo del decreto governativo.

Il ricorso va pertanto accolto, per la parte in cui la disposizione in esame non prevede l’obbligatorietà dell’intesa con la Conferenza permanente.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007 dalle Regioni Veneto e Lombardia;

         riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1227 e 1228 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della medesima legge n. 296 del 2006, promossa dalla Regione Veneto per contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma della Costituzione e dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con il ricorso indicato in epigrafe.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.