Ordinanza n. 8 del 2008

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ORDINANZA N. 8

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                              Presidente

- Giovanni Maria    FLICK                           Giudice     

- Francesco           AMIRANTE                           “

- Ugo                    DE SIERVO                           “

- Paolo                  MADDALENA                       “

- Alfio                   FINOCCHIARO                    “

- Alfonso               QUARANTA                          “

- Franco                GALLO                                 “

- Luigi                   MAZZELLA                          “

- Gaetano              SILVESTRI                            “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita           SAULLE                                “

- Giuseppe             TESAURO                             “

- Paolo Maria         NAPOLITANO                      “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento in data 31 marzo – 4aprile 2005 del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, con cui – stabilita, nell’ambito del procedimento penale a carico dell’allora ministro Altero Matteoli, il quale all’epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza funzionale a giudicare di reati ritenuti non ministeriali – veniva disposta, in forza dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione), la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente senza l’autorizzazione della Camera dei deputati e del provvedimento in data 4 dicembre 2006, con il quale il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ribadiva l’insussistenza nel caso di specie dell’obbligo di avanzare richiesta alla Camera competente dell’autorizzazione a procedere di cui sopra, promosso con ricorso della Camera dei deputati depositato in cancelleria il 2 luglio 2007 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

            Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

         Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 luglio 2007, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze, in relazione al provvedimento del 31 marzo 2005 con cui è stata disposta la «diretta trasmissione» alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente degli atti concernenti il procedimento pendente a carico dell’allora ministro Altero Matteoli, il quale all’epoca ricopriva la carica di membro della Camera dei deputati, «senza che venisse preventivamente richiesta» alla Camera medesima l’autorizzazione di cui all’art. 96 della Costituzione, nonché all’art. 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione);

         che, con il medesimo ricorso, la Camera ha sollevato, altresì, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, in relazione al provvedimento in data 4 dicembre 2006, con cui sarebbe stata ribadita, nell’ambito del medesimo procedimento penale, «la non operatività nel caso di specie dell’obbligo di avanzare la richiesta alla Camera competente dell’autorizzazione a procedere»;

che, premette la ricorrente, nel corso di indagini vertenti su altri soggetti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha ravvisato un’ipotesi di reato a carico del deputato Matteoli, all’epoca Ministro dell’ambiente, e ha trasmesso la relativa notitia criminis alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, competente per territorio;

che, prosegue la Camera dei deputati, la Procura della Repubblica di Firenze, a propria volta, ha inoltrato gli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Firenze istituito ai sensi dell’art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989 (così detto Tribunale dei ministri);

         che, all’esito delle indagini, il Tribunale dei ministri di Firenze, ritenendo che i fatti per cui si procedeva non fossero stati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali, con provvedimento del 31 marzo 2005, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, perché proseguisse il giudizio secondo il rito ordinario, ai sensi dell’art. 2 della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione);

che la Procura della Repubblica di Pisa, a sua volta, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, ritenuta competente per territorio, la quale ha disposto la citazione a giudizio del deputato Matteoli per un reato comune;

che nel corso di tale giudizio, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con ordinanza del 4 dicembre 2006, ha affermato di condividere la valutazione operata dal Tribunale dei ministri di Firenze circa la natura non ministeriale del reato contestato all’imputato, negando la sussistenza dell’obbligo, da parte di quel Collegio, di investire del procedimento il competente ramo del Parlamento, anche nell’ipotesi in cui il reato contestato sia stato ritenuto privo del carattere ministeriale;

            che, ad avviso della Camera dei deputati, detti provvedimenti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno sarebbero lesivi delle proprie attribuzioni costituzionali;

         che tale lesione deriverebbe dall’applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989, il quale stabilisce – a parere della ricorrente in modo costituzionalmente illegittimo – che se il fatto per cui si procede integra un reato diverso da quelli di cui all’art. 96 Cost., il tribunale dei ministri dispone la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria, «senza prescrivere che anche in detta ipotesi si debba comunque richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera competente»;

         che, secondo la ricorrente, non sarebbe discutibile né la propria legittimazione a sollevare il conflitto, né quella delle Autorità giudiziarie a resistervi;

         che ricorrerebbe parimenti il requisito oggettivo del conflitto, «attesa l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 per violazione delle disposizioni di rango costituzionale che attribuiscono alla Camera competenze in materia», anche nell’ipotesi in cui il tribunale dei ministri escluda che il reato sia stato commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali;

            che la Camera dei deputati avrebbe interesse a proporre il ricorso, dal momento che la prosecuzione del procedimento penale avrebbe leso la prerogativa di cui essa era titolare al momento «dell’omissivo comportamento dell’Autorità giudiziaria»;

         che irrilevante, ai fini della permanenza di tale interesse, sarebbe il successivo mutamento della Camera di appartenenza del ministro Matteoli – eletto, nelle more del giudizio penale, al Senato della Repubblica –, dal momento che l’art. 96 Cost. radicherebbe la competenza in capo all’organo che ne disponeva al momento dell’esercizio delle funzioni ministeriali da parte dell’imputato;

         che, in ogni caso, il procedimento in esame avrebbe preso avvio nel corso della precedente legislatura, quando l’ex ministro Matteoli ricopriva anche la carica di deputato;

         che, pertanto, essendo la Camera dei deputati il soggetto in capo al quale la lesione si è consumata, essa sarebbe l’unica legittimata a dolersene;

         che, secondo la ricorrente, competerebbe a questa Corte decidere il conflitto, dopo avere sollevato innanzi a sé in via incidentale la pregiudiziale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 219 del 1989, di cui i provvedimenti impugnati sarebbero fedele applicazione;

         che, infatti, l’art. 96 della Costituzione e la legge costituzionale n. 1 del 1989 imporrebbero di investire della richiesta di autorizzazione a procedere la Camera competente, quand’anche si reputi comune il reato per il quale si procede, allo scopo di consentirle l’apprezzamento di tale qualità dell’ipotesi criminosa, e di esperire l’eventuale ricorso alla Corte costituzionale tramite conflitto di attribuzione, per difendere, in caso di conclusione contraria, le proprie prerogative;

         che la Corte costituzionale potrebbe esimersi dal sollevare tale questione di legittimità costituzionale, solo ove intendesse dare all’art. 2 della legge n. 219 del 1989 un’interpretazione conforme a Costituzione, ritenendo che esso disciplini la procedura successiva all’intervento della Camera nel caso in cui questa abbia declinato la propria competenza per mancanza del requisito della ministerialità del reato;

         che, nel caso in cui, invece, la disposizione fosse interpretata nel senso di legittimare una archiviazione, stante il carattere comune del reato, antecedente alla fase parlamentare, essa contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 8 della legge cost. n. 1 del 1989, il quale delineerebbe una netta alternativa tra archiviazione che conclude la procedura e per la quale non vi è trasmissione degli atti alla Camera, e prosecuzione del giudizio penale, in relazione alla quale la trasmissione sarebbe sempre necessaria;

         che ciò sarebbe confermato dal fatto per cui, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della 1egge cost. n. 1 del 1989, in caso di archiviazione il Procuratore della Repubblica dà comunicazione al Presidente del competente ramo del Parlamento dell’avvenuta archiviazione: tale previsione denoterebbe la volontà del legislatore di rendere edotta la Camera competente che la mancanza della richiesta di autorizzazione a procedere è dovuta esclusivamente al fatto che il procedimento penale a carico del ministro non è destinato a proseguire;

         che, secondo la ricorrente, le disposizioni costituzionali attribuirebbero infatti alla Camera competente il potere di esprimere una autonoma valutazione in ordine al carattere ministeriale del reato e, se del caso, in ordine alla sussistenza delle esimenti indicate nell’art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989;

         che, a ritenere diversamente, si ammetterebbe che l’autorità giudiziaria possa paralizzare discrezionalmente le prerogative delle Camere in relazione ai reati ministeriali, aggirando, attraverso l’archiviazione per difetto di ministerialità del reato, la competenza prevista dall’art. 96 Cost.;

         che, pertanto, la Camera dei deputati chiede alla Corte costituzionale, previa autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 219 del 1989, di dichiarare che «non spetta al Tribunale dei ministri di Firenze trasferire al Giudice penale ordinario, competente per territorio, il procedimento instaurato ai sensi dell’art. 96 Cost., senza aver prima richiesto l’autorizzazione camerale e, comunque, senza avere previamente trasmesso alla Camera dei deputati gli atti del procedimento medesimo in modo da consentirle di valutare la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della guarentigia», e di dichiarare parimenti che non spetta al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, di proseguire il giudizio senza chiedere l’autorizzazione a procedere, con conseguente annullamento dei provvedimenti giurisdizionali adottati.

         Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;

         che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, e impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione (sentenza n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);

         che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va parimenti riconosciuta in capo al Tribunale dei ministri di Firenze, in quanto esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall’art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione) (sentenza n. 403 e ordinanza n. 217 del 1994);

         che è ugualmente legittimato a resistere il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, quale organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, sentenza n. 290 del 2007);

         che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione della Camera dei deputati, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989;

         che questa preliminare valutazione, adottata prima facie ed in assenza di contraddittorio, lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l’altro, alla natura degli atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un’idonea “materia di conflitto”;

         che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenze n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale dei ministri di Firenze e del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, con il ricorso in epigrafe;

         dispone:

         a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Camera dei deputati;

         b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale dei ministri di Firenze e al Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.