Ordinanza n. 448 del 2007

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ORDINANZA N. 448

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                                   Presidente

-    Giovanni Maria         FLICK                                    Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                               "

-    Ugo                          DE SIERVO                               "

-    Paolo                        MADDALENA                           "

-    Alfio                        FINOCCHIARO                         "

-    Alfonso                    QUARANTA                              "

-    Franco                      GALLO                                      "

-    Luigi                        MAZZELLA                               "

-    Gaetano                    SILVESTRI                                "

-    Sabino                      CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                    "

-    Giuseppe                   TESAURO                                  "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come sostituito dall’art. 1, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dagli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza del 12 giugno 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Floriano Fiori nella qualità di titolare della “Farmacia della Mole” e l’I.N.P.S., iscritta al n. 601 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2007.

         Visti gli atti di costituzione di Floriano Fiori nella qualità di titolare della “Farmacia della Mole” e dell’I.N.P.S., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

         uditi gli avvocati Arturo Maresca, Giovanni Villani e Massimo Luciani per Floriano Fiori nella qualità di titolare della “Farmacia della Mole”, Lelio Maritato per l’I.N.P.S. e l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal titolare di una farmacia in Torino nei confronti dell’INPS, il quale gli aveva richiesto il pagamento di importi vari, nei limiti del quinquennio prescrizionale, per contributi arretrati e sanzioni accessorie relativi alla posizione della moglie  con la quale aveva costituito un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2006, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell’art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l’iscrivibilità  presso la Gestione Commercianti dell’INPS, dei familiari collaboratori del farmacista;

che, premessa la rilevanza della questione, in quanto le norme indicate sono le uniche idonee a definire il giudizio, ritiene il giudice rimettente che la mancanza di copertura previdenziale per l’attività lavorativa svolta dai familiari all’interno della farmacia, collide con  i princípi posti dall’art. 38, secondo comma, Cost. e con il principio di uguaglianza, stante il diverso trattamento previdenziale assicurato dalle norme censurate ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali;

che, secondo lo stesso giudice, le norme denunciate prescrivono l’iscrizione degli esercenti di attività commerciali e di piccole imprese, e dei loro familiari coadiutori. Sennonché, poiché nel caso di specie il farmacista non può essere iscritto alla gestione commercianti, «la pretesa dell’Inps di iscrivere solo i familiari collaboratori produce un “salto logico-argomentativo […] che verrebbe, inoltre, ad attribuire una autonomia alla figura del familiare collaboratore ex art. 230-bis c. c. non consentita dalla legge»;

che, nel costituirsi in giudizio, il ricorrente del giudizio principale rileva che il legislatore gode di piena discrezionalità nella scelta dei regimi previdenziali di ciascuna categoria di lavoratori e che deve escludersi la diretta confrontabilità dei rispettivi trattamenti previdenziali, con la conseguenza che, non potendo la Corte costituzionale sostituire interamente il proprio apprezzamento a quello del legislatore, l’assenza di una piena tutela previdenziale dei collaboratori familiari dei farmacisti è di per sé costituzionalmente illegittima, anche se non è costituzionalmente vincolata la determinazione in positivo del regime giuridico della previdenza di tali lavoratori;

che la parte privata chiede che la Corte, dichiarando l’inapplicabilità delle norme censurate, inviti il legislatore a colmare la lacuna – attraverso una pronuncia “additiva di principio” - consentendo in tal modo al titolare di una farmacia di iscrivere il proprio coadiutore familiare;

che si è costituito anche l’INPS, sottolineando la totale autonomia della posizione assicurativa di tale coadiutore il quale, per il solo fatto dell’espletamento dell’attività commerciale nei modi ex lege previsti, deve iscriversi alla Gestione Commercianti, a prescindere dalla contemporanea iscrizione del titolare dell’impresa alla medesima gestione;

che del tutto irrilevante – secondo l’INPS – è lo schema negoziale (nel caso di specie, “impresa familiare”) adottato allo scopo di disciplinare il rapporto di collaborazione tra il titolare e il suo coadiutore familiare, mentre del tutto infondate sono le doglianze relative ad una asserita violazione dell’art. 3 Cost., che dipenderebbe anche dalle incertezze manifestate dall’Istituto nella prassi amministrativa seguita in tema di iscrivibilità del coadiutore del titolare di farmacia nella Gestione Commercianti (in senso contrario, cita le circolari INPS n. 163 del 1984, n. 70 del 2004 e n. 78 del 2006);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità della questione, non avendo il rimettente indicato le ragioni che gli impedirebbero di interpretare le norme censurate nel senso - costituzionalmente coerente - di imporre l’iscrizione del familiare collaboratore del farmacista presso la Gestione Commercianti dell’INPS anche quando il titolare della farmacia risulti coperto da un’autonoma tutela assicurativa spettantegli in qualità di professionista;

che, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie l’INPS invocando la declaratoria di infondatezza della questione, ed il ricorrente, concludendo per l’inammissibilità della questione in quanto prospetta l’adozione di una pronuncia additiva in carenza degli indispensabili presupposti costituzionali.

Considerato che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 12 giugno 2006 ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell’art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato dall’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l’iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista presso la Gestione Commercianti dell’INPS;

che l’art. 1, primo comma, della legge n. 613 del 1966 dispone l’estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonché ai loro familiari coadiutori, tra i quali il successivo art. 2, primo comma, annovera «il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti»;

che l’art. 1, primo comma, lettere a) e c) della legge n. 1397 del 1960 prescrive l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali per i «familiari coadiutori preposti al punto di vendita», i quali «partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza»;

che, collegate con quelle censurate, sono anche altre norme non considerate dal rimettente, e cioè l’art. 10, secondo comma, della legge n. 613 del 1966 - il quale pone direttamente a carico del titolare dell’impresa commerciale l’obbligo del pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti - e l’art. 4 comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale assoggetta alla disciplina del commercio tutte le farmacie – come quella del ricorrente del giudizio principale – nelle quali non siano posti in vendita esclusivamente «prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici»;

che, il rimettente non tenendo alcun conto di queste ultime disposizioni, ha trascurato di esaminare il caso di specie alla luce dell’intero quadro normativo applicabile;

che il rimettente si è altresì sottratto al compito di verificare la praticabilità di diverse soluzioni interpretative che pure erano emerse nell’ampia e documentata prassi amministrativa seguita dall’INPS nella specifica materia;

         che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con precetti costituzionali, ma dev’esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione;

         che, sotto quest’ultimo profilo, il giudice a quo è venuto meno all’onere di offrire adeguata motivazione sia sul contenuto delle norme censurate, nel loro significato all’interno del sistema complessivo, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione delle stesse conforme a Costituzione (ex plurimis, ordinanze n. 272 del 2006, n. 86 del 2006 e n. 427 del 2005), finendo col chiedere a questa Corte un avallo interpretativo delle norme censurate piuttosto che il sindacato di legittimità costituzionale delle medesime;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell’art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato da ultimo, dall’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione – dal Tribunale di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.