Ordinanza n. 404 del 2007

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ORDINANZA N. 404

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                              Presidente

-    Giovanni Maria         FLICK                             Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                         "

-    Ugo                          DE SIERVO                        "

-    Paolo                        MADDALENA                    "

-    Alfio                        FINOCCHIARO                  "

-    Alfonso                    QUARANTA                       "

-    Luigi                        MAZZELLA                        "

-    Gaetano                    SILVESTRI                         "

-    Sabino                      CASSESE                            "

-    Maria Rita                 SAULLE                              "

-    Giuseppe                   TESAURO                           "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra D. V. e la UnicreditXelion Banca s.p.a., con ordinanza del 21 giugno 2006 iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un privato nei confronti di un istituto di credito per la declaratoria di nullità o l’annullamento di un contratto di intermediazione finanziaria o di investimento e la conseguente affermazione della responsabilità dell’intermediatore finanziario, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, con l’impugnato art. 12, il legislatore si è limitato ad indicare: le materie nelle quali il Governo poteva intervenire, l’obiettivo di rendere più rapida ed efficace la definizione dei procedimenti, il divieto di modificare la competenza per territorio e materia, la tendenziale collegialità del procedimento, la possibilità di valutare l’atteggiamento delle parti in sede di tentativo di conciliazione e di dettare regole per favorire la riduzione dei termini e la concentrazione del procedimento;

che il Tribunale denuncia la genericità e parzialità dei suddetti criteri – rispetto all’unico obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie individuate – e sottolinea come tali criteri abbiano, di fatto, lasciato libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale del tutto diverso rispetto sia al rito ordinario sia al rito speciale del lavoro, come disciplinati dal codice di procedura civile;

che il giudice a quo, dopo aver richiamato alcune affermazioni di questa Corte sull’art. 76 Cost. e sui rapporti tra legge di delega e decreto delegato, evidenzia come la legge n. 366 del 2001, proprio per la suddetta genericità, si ponga in contrasto con il parametro costituzionale invocato;

che ciò, ad avviso del Tribunale di Napoli, rende necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 366 del 2001 e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che, secondo il remittente, la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che dalla pronunzia di questa Corte dipende l’applicabilità dell’intera nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie di cui si tratta;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità delle questioni, essendo esse identiche a quelle esaminate da questa Corte nell’ordinanza n. 209 del 2006.

Considerato che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, davanti al quale pende un giudizio per la dichiarazione di nullità di contratti di acquisto titoli nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria, iniziato col rito ordinario e proseguito nelle forme del rito societario, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, l’indicazione della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l’indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericità, hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;

che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all’art. 76 Cost. e da ciò deriverebbe anche l’illegittimità degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che la questione è manifestamente inammissibile per diverse, concorrenti ragioni;

che, infatti, il remittente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi che essa abbia consentito al delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;

che riflesso di tale perplessità è l’esclusione dalla richiesta di illegittimità dell’art. 1, oltre che degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione che comporterebbe una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato;

che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall’illegittimità della delega;

che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione e su alcune di esse questa Corte si è già pronunciata con le sentenze n. 54, n. 321 e n. 340 del 2007;

che le rilevate contraddittorietà e carenze dell’ordinanza di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.