Ordinanza n. 311 del 2007

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ORDINANZA N. 311

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria                              FLICK                                        Giudice

- Francesco                                       AMIRANTE                                     "

- Ugo                                                DE SIERVO                                     "

- Paolo                                              MADDALENA                                "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                          QUARANTA                                   "

- Franco                                            GALLO                                            "

- Luigi                                              MAZZELLA                                    "

- Gaetano                                         SILVESTRI                                      "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                           "

- Giuseppe                                        TESAURO                                        "

- Paolo Maria                                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 21 giugno 2006 dal Giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra Coppola Daniela e il Comune di Lecce, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 giugno 2006, il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, «comma 1 Tabella A» (recte: Tabella dei punteggi, ultima parte), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – nella parte in cui dispone che «Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio»;

che l’incidente di costituzionalità è sorto nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Lecce in data 3 dicembre 2004 per la contestata «violazione degli artt. 41, 146 e 126-bis c.d.s.»;

che il giudice a quo, nel precisare di aver acquisito agli atti la «documentazione comprovante il rilascio della patente di guida della ricorrente testimoniante il periodo di abilitazione alla guida della stessa», sostiene che «alla fattispecie in esame è applicabile il disposto dell'art. 126-bis, comma 1, (tabella allegata) del C.d.s. secondo il quale l’infrazione comporta, per i soggetti patentati dopo il 01.10.2003, il raddoppio dei punti decurtati sulla patente di guida se non siano trascorsi più di tre anni dal rilascio»;

che il rimettente afferma, altresì, che la sollevata questione sarebbe rilevante nel giudizio principale, giacché egli, ove «intendesse superare le eccezioni preliminari di nullità del verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito, sarebbe tenuto ad applicare la normativa in esame confermando, eventualmente, la sanzione accessoria applicata» alla ricorrente;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo sostiene che la disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, in quanto «la giovane età e l’anno di conseguimento della patente di guida» costituirebbero «elemento discriminatorio ai fini della applicazione della sanzione accessoria creando una irragionevole disparità di trattamento tra colpevoli delle medesime infrazioni»;

che, ad avviso del rimettente – il quale all’uopo richiama talune decisioni della Corte costituzionale (e, segnatamente, le sentenze n. 218 del 1974, n. 26 del 1979, n. 103 del 1982 e n. 409 del 1989) – «l’età e l’anno di conseguimento dello status di patentato non possono costituire elemento discriminatorio tale da creare ingiustificate, illogiche e conclamate disuguaglianze tra colpevoli delle medesime infrazioni, nonchè irrazionali scelte sanzionatorie tra categorie di persone»;

che la norma censurata, si argomenta ancora nell’ordinanza di rimessione, introdurrebbe, invece, una siffatta discriminazione, varcando così il «limite indefettibile tracciato» dalla giurisprudenza costituzionale innanzi richiamata, secondo la quale «il principio d’uguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», e  che le relative valutazioni «rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (viene richiamata la sentenza n. 409 del 1989);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, quanto all’eccepita inammissibilità, il rimettente porrebbe, secondo la difesa erariale, «come solo eventuale l’applicabilità al caso di specie della norma» censurata, mancando, altresì, di indicare un «parametro che consenta di valutare il comportamento» della ricorrente nel giudizio principale «in funzione della (maggiore o minore gravità) della sanzione applicabile»;

che, nel merito della questione, l’Avvocatura generale, oltre a rilevare che l’elemento dell’età, al quale il rimettente riconnette specifica importanza ai fini dell’irragionevolezza della norma denunciata, non sarebbe «previsto dalla fattispecie né preso in considerazione dal legislatore come presupposto di applicazione», sostiene che la disciplina oggetto di censura è frutto di «scelte di politica amministrativa» riservate alla ragionevole discrezionalità del legislatore, dovendosi tener conto, in un regime di patente a punti, della differenza che esiste tra la «posizione dei “neopatentati”», dotati di minore esperienza, e quella di chi «da lunghi anni è alla guida di un veicolo».

Considerato che il Giudice di pace di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – nella parte in cui dispone che «Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio»;

che la disposizione censurata violerebbe, secondo il giudice  a quo, l’art. 3 della Costituzione, giacché «prevede che la giovane età e l’anno di conseguimento della patente di guida costituiscano elemento discriminatorio al fini della applicazione della sanzione accessoria creando una irragionevole disparità di trattamento tra colpevoli delle medesime infrazioni»;

che, in via preliminare, occorre osservare che il rimettente, nel motivare sulla rilevanza del proposto incidente di costituzionalità, afferma che egli sarebbe tenuto ad applicare la disposizione denunciata soltanto ove «intendesse superare le eccezioni preliminari di nullità del verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito»;

che, pertanto, risulta evidente che il giudice a quo non scioglie affatto il dubbio concernente la dovuta applicazione, nella controversia oggetto di sua cognizione, della disposizione denunciata, lasciando appunto irrisolta la portata delle eccezioni preliminari di nullità del provvedimento impugnato, che, se fondate, non consentirebbero di delibare il merito della vicenda sanzionatoria;

che, pertanto, la sollevata questione è meramente ipotetica ed astratta e, come tale, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ex plurimis, ordinanza n. 56 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, Tabella dei punteggi, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 – sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.