Sentenza n. 277 del 2007

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SENTENZA N. 277

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                                  BILE                                  Presidente

- Giovanni Maria                    FLICK                                  Giudice

- Francesco                             AMIRANTE                               "

- Ugo                                      DE SIERVO                               "

- Paolo                                    MADDALENA                          "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                        "

- Franco                                  GALLO                                      "

- Luigi                                     MAZZELLA                              "

- Gaetano                                SILVESTRI                                "

- Sabino                                  CASSESE                                   "

- Maria Rita                            SAULLE                                    "

- Giuseppe                              TESAURO                                 "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal Giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra Mischiatti Antonio ed il Prefetto di Venezia, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)».

Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell’art. 142, commi 1 e 9, del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocità (telelaser), dotato di fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazione UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 suddetto nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio.

In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che dalla decisione della questione di costituzionalità dipende la legittimità o meno dell’accertamento e delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la necessità della taratura degli strumenti di rilevazione della velocità. Infatti, secondo il giudice – il quale riferisce che dello stesso avviso è il Ministero delle attività produttive – la verifica metrologica periodica presso i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), non concerne gli apparecchi di misurazione della velocità ma quelli di misura del tempo, della distanza e della massa. Né l’obbligo può scaturire da norme tecniche internazionali generali, in mancanza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

Quanto alla non manifesta infondatezza, sul presupposto che la verifica periodica non è prevista per i misuratori di velocità, il giudice rimettente ipotizza il contrasto della norma censurata con più parametri costituzionali.

L’art. 3 Cost. sarebbe violato, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché, senza giustificazioni, la revisione è prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali (d.m. 28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura (velocità=spazio/tempo).

Inoltre, poiché l’apparecchio, una volta omologato, è soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalità, la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe «nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa», con conseguente lesione dell’art. 24 Cost.

Infine, l’irripetibilità dell’accertamento e l’impossibilità per l’interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell’apparecchio lederebbero il principio della parità tra le parti processuali sancito dall’art. 111 Cost., godendo l’amministrazione di una presunzione di verità dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico circa la funzionalità dell’apparecchio di rilevazione.

2. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile, prima che infondata.

La questione sarebbe inammissibile, perché la taratura degli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali è imposta per la necessità di garantire la maggiore certezza possibile ai commerci, mentre nel caso di specie la «tutela concerne profili di incolumità pubblica».

Secondo la difesa erariale, la questione sarebbe infondata sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 3 Cost., in presenza di una specifica disciplina concernente i misuratori di velocità e relativa all’approvazione dei prototipi e alle modalità di impiego (decreto del ministro dei lavori pubblici 29 ottobre 1997). Sulla base di tale normativa (art. 4), aggiunge l’Avvocatura, gli organi di polizia stradale sono tenuti a «rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso» ed è perciò esclusa la necessità di un controllo periodico, se non espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero dei trasporti. Quindi, per le apparecchiature destinate ad essere impiegate solo in presenza di un operatore, la verifica della loro corretta funzionalità è realizzata dagli stessi operatori di polizia che, prima di metterle in uso, devono verificarne la corretta installazione secondo le istruzioni del costruttore e, durante il servizio, devono vigilare su eventuali anomalie e malfunzionamenti. Invece, i misuratori di velocità automatici, utilizzati senza la presenza dell’operatore di polizia, devono essere sottoposti ad una verifica metrologica presso la casa costruttrice, ovvero presso uno dei soggetti accreditati presso i centri di taratura ai sensi della legge n. 273 del 1991, con cadenza annuale o conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e nelle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore.

Quanto alla lesione dell’art. 24 Cost., l’Avvocatura ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che il verbale di accertamento prova, sino a querela di falso, che lo strumento rilevatore ha fornito all’agente i dati nel luogo e nel tempo indicato, mentre il regolare funzionamento dello strumento è certo sino a prova contraria, «che può essere data dall’opponente, anche a mezzo di testimoni, in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto» (Cass. n. 13591 del 2006). Infine, conclude la difesa del Governo, il giudice di merito può disporre eventuali controlli tecnici sulla funzionalità e, in caso di dubbio, annullare la sanzione.

Considerato in diritto

1. – E’ all’esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)». La disposizione censurata prevede, tra l’altro, solo l’omologazione degli strumenti di rilevamento automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.

La Corte è chiamata a decidere se la mancata previsione delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché – senza giustificazioni – la verificazione (taratura) periodica è prevista nell’ordinamento solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura; b) l’art. 24 Cost., poiché la persona assoggettata all’accertamento si troverebbe «nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa», essendo l’apparecchio, una volta omologato, soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento, e mancando uno strumento che a posteriori permetta di risalire alla sua corretta funzionalità; c) l’art. 111 Cost., atteso che l’irripetibilità dell’accertamento e l’impossibilità per l’interessato di verificare successivamente il corretto funzionamento dell’apparecchio, lederebbero il principio della parità tra le parti processuali, godendo l’amministrazione di una presunzione di verità dell’accertamento, nonostante l’assenza dell’obbligo di un controllo periodico della funzionalità dello strumento di rilevazione.

La questione non è fondata.

Il giudice rimettente, dopo aver escluso l’applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), ha erroneamente individuato nel decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, il termine di comparazione.

Il d.m. n. 182 del 2000 si riferisce ad altra materia (gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali), non comparabile con la misurazione della velocità ai fini dell’accertamento delle violazioni del codice della strada.

Invece, l’art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, al fine di consentire la taratura (art. 4), prevede la «realizzazione dei campioni primari» sia per le «unità di misura di base» e «supplementari», sia per le unità di misura «derivate» del sistema internazionale delle unità di misura SI. Quest’ultimo comprende la velocità come unità derivata.

Il rimettente, nella ricostruzione del quadro normativo e nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e non ha, invece, sperimentato l’applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata (tale normativa l’amministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale).

L’erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione non consente al giudice rimettente di affermare che, data l’irripetibilità dell’accertamento, la mancata previsione di tarature periodiche per assicurare la funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità violi gli artt. 24 e 111 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.