Ordinanza n. 168 del 2007

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ORDINANZA N. 168

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                           BILE                                           Presidente

-      Giovanni Maria             FLICK                                          Giudice

-      Francesco                      AMIRANTE                                      "

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "

-      Romano                        VACCARELLA                               "

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-      Alfonso                         QUARANTA                                    "

-      Franco                           GALLO                                             "

-      Luigi                             MAZZELLA                                     "

-      Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Maria Rita                     SAULLE                                           "

-      Giuseppe                       TESAURO                                        "

-      Paolo Maria                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e dell’art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, nel procedimento civile vertente tra Fornari Ignazio e Poste Italiane s.p.a., iscritta al n. 613 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2007.

            Visto l’atto di costituzione di Poste Italiane s.p.a.;

            udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e dell’art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo riferisce di essere investito della causa promossa da un utente del servizio postale nei confronti della società Poste italiane s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti per il mancato recapito al suo domicilio di alcune missive inviate dall’INPS;

che l’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, cui l’art. 19 del d. lgs. n. 261 del 1999 fa rinvio per la disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio postale universale, dispone che l’Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge»;

che, secondo il Tribunale, nel caso del mancato recapito di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata, «in assenza di una specifica disciplina diretta a sancire limitazioni di responsabilità», è esclusa ogni responsabilità del gestore nei confronti degli utenti del servizio postale;

che, conseguentemente, il rimettente censura le due citate norme, in quanto, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, avrebbero attribuito un irragionevole privilegio in capo al fornitore del servizio, nonostante il rapporto con l’utente, a seguito della trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Poste italiane s.p.a., si sviluppi «non più con connotazioni autoritative, [...] ma in termini puramente contrattuali», determinando, per tale via, «una disparità di trattamento tra contraenti in seno a negozi di carattere privatistico»;

che si è costituita in giudizio Poste italiane s.p.a., chiedendo di dichiarare la questione inammissibile, per aver omesso il rimettente di valutare gli effetti dell’abrogazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973, ad opera dell’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ovvero infondata.

Considerato che il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e dell’art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), nella parte in cui stabiliscono che il gestore del servizio postale non incontra alcuna responsabilità per il mancato recapito di corrispondenza ordinaria non raccomandata o assicurata;

che la questione così posta è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, in quanto l’art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 – cui l’art. 19 del d. lgs. n. 261 del 1999 fa rinvio per la disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio postale universale – è stato abrogato anteriormente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, ad opera dell’art. 218 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ed il rimettente ha omesso ogni argomentazione in ordine alla perdurante applicabilità delle norme impugnate ai fini della definizione del giudizio principale (v. ordinanza n. 300 del 2006).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e dell’art. 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2007.