Ordinanza n. 71 del 2007

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ORDINANZA N. 71

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                        Presidente

- Francesco                                       AMIRANTE                               Giudice

- Ugo                                                DE SIERVO                                     "

- Romano                                         VACCARELLA                               "

- Paolo                                              MADDALENA                                "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                          QUARANTA                                   "

- Franco                                            GALLO                                            "

- Luigi                                              MAZZELLA                                    "

- Gaetano                                         SILVESTRI                                      "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                           "

- Giuseppe                                        TESAURO                                        "

- Paolo Maria                                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 –, promosso, con ordinanza del 10 gennaio 2006, dal Giudice di pace di Padova nel procedimento civile vertente tra Rao Giordano e l’Unione dei comuni di Padova sud, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice di pace di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 –, «nella parte di cui alla tabella allegata, relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove dispone che “[…] i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio”»;

che l’incidente di costituzionalità – come precisa il rimettente – è sorto nel giudizio avverso il verbale con cui, il 30 ottobre 2005, la «Polizia Locale dell’Unione comuni Padova Sud» contestava al ricorrente la violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada;

che il giudice a quo osserva che il denunciato art. 126-bis c.d.s. stabilisce che «i punti da “decurtare”, per ogni singola violazione, siano raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio» e che, nella fattispecie, venendo in rilievo la violazione dell’art. 142, comma 9, c.d.s., «che prevede la decurtazione di 10 punti, punti che vengono raddoppiati solo per i “neopatentati”», il ricorrente, «che ha conseguito la patente di categoria B il 10 agosto 2004», verrebbe «privato di tutto il punteggio e quindi della patente»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe «una palese disparità di trattamento tra cittadini, che commettono la medesima infrazione», così da contrastare con l’art. 3 Cost.;

che, inoltre, l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il fatto che, mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis «dispone che qualora vengano accertate più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti», in base alla norma denunciata il «neopatentato viene invece privato della patente, nel caso che ci occupa, per una sola violazione»;

che, in punto di rilevanza della questione, il giudice a quo sostiene che «l’eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la totale perdita del punteggio, solo in forza di quanto previsto dalla norma in esame»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, quanto all’inammissibilità, secondo la parte pubblica intervenuta il rimettente non motiverebbe adeguatamente sulla rilevanza del proposto incidente di costituzionalità;

che, nel merito, la difesa erariale sostiene che la disposizione denunciata è frutto di «scelte di politica amministrativa» riservate alla ragionevole discrezionalità del legislatore, non potendo reputarsi irragionevole, in un regime di patente a punti, la «comminatoria di una sanzione doppia per i primi anni di guida», la quale mira ad indurre «coloro che sono dotati di minore esperienza ad un comportamento particolarmente prudente».

Considerato che è denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 –, «nella parte di cui alla tabella allegata, relativa ai punteggi previsti dalla norma, laddove dispone che “[…] i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio”»;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe «una palese disparità di trattamento tra cittadini, che commettono la medesima infrazione», così da contrastare con l’art. 3 Cost.;

che, inoltre, l’art. 3 Cost. sarebbe violato anche per il fatto che, mentre il comma 1-bis dello stesso art. 126-bis «dispone che qualora vengano accertate più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti», in base alla norma denunciata il «neopatentato viene invece privato della patente, nel caso che ci occupa, per una sola violazione»;

che l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dalla difesa erariale, non può trovare accoglimento;

che, difatti, il giudice a quo descrive, sia pur sinteticamente, ma in modo sufficientemente adeguato, la fattispecie sulla quale è chiamato a giudicare, motivando altresì, in maniera plausibile, sull’applicabilità della disposizione denunciata, asserendo che in forza di quanto da essa previsto l’interessato, a seguito del rigetto del ricorso, «verrebbe privato di tutto il punteggio e quindi della patente»;

che la questione deve, invece, essere dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., in quanto trattasi di parametro soltanto evocato, senza che il preteso contrasto con esso della norma censurata sia sorretto da qualsivoglia motivazione (ex plurimis, ordinanze n. 388 del 2006, n. 414 del 2005 e n. 197 del 2005);

che, quanto alla prospettata violazione dell’art. 3 Cost., articolata in un duplice profilo di censura, deve rammentarsi che il consolidato orientamento di questa Corte, in punto di discrezionalità legislativa circa l’individuazione delle condotte punibili, nonché sulla scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, è nel senso che siffatta discrezionalità può essere censurata, in sede di giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (da ultimo, si vedano: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 169 e n. 45 del 2006);

che, nella fattispecie oggetto di scrutinio, non può reputarsi che la norma denunciata dal rimettente sia frutto di esercizio arbitrario della discrezionalità legislativa;

che, difatti, la censura che prospetta la disparità di trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee e cioè quella del conducente che abbia conseguito la patente di guida da più di tre anni e quella del conducente “neopatentato” (e cioè chi la patente l’abbia conseguita da meno di tre anni), là dove, in quest’ultimo caso, viene in rilievo, secondo una valutazione compiuta dal legislatore in base a dati di esperienza, l’elemento differenziante della minor pratica nella guida, che appunto richiede al “neopatentato” una ancor maggiore prudenza nella circolazione stradale;

che, del resto, a conferma di siffatta valutazione tipica del legislatore, la stessa norma sanzionatoria rilevante nel caso oggetto di cognizione da parte del rimettente – e cioè l’art. 142, comma 9, c.d.s. che punisce l’eccesso di velocità oltre i 40 km/h rispetto ai limiti massimi – prevede che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sia aggravata proprio in danno del “neopatentato” (da 3 a 6 mesi, in luogo della stessa sanzione da 1 a 3 mesi applicabile agli altri conducenti); circostanza, questa, che il giudice a quo non prende neppure in considerazione, sebbene assuma rilievo indicativo circa l’orientamento legislativo nei confronti dei “neopatentati”;

che le medesime considerazioni consentono di superare anche il profilo di censura che evoca, ai fini di un giudizio di ragionevolezza, il raffronto della norma denunciata con la disposizione del comma 1-bis dello stesso art. 126-bis, secondo cui ove «vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1» – e cioè delle norme che prevedono la decurtazione dei punti – «possono essere decurtati un massimo di quindici punti», precisando, altresì, che le «disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente»;

che, anche a prescindere dal fatto che nell’ordinanza di rimessione non si motiva adeguatamente in ordine alla ritenuta inapplicabilità al “neopatentato” del concorso formale di cui al comma 1-bis, va in ogni caso osservato che il termine di raffronto prescelto dal rimettente non risulta conferente;

che, difatti, la decurtazione massima complessiva di 15 punti stabilita dalla prima parte della disposizione di cui al comma 1-bis non potrebbe in ogni caso trovare applicazione nell’ipotesi sanzionata dall’art. 142, comma 9, c.d.s. – e cioè quella che riguarda il giudizio a quo – giacché per essa è prevista la sanzione della sospensione della patente di guida, la quale, in forza di quanto previsto nella seconda parte dello stesso comma 1-bis, esclude l’applicazione della predetta regola della decurtazione di 15 punti ed impone il cumulo materiale del punteggio stabilito per ciascuna violazione;

che, pertanto, la censura che evoca la lesione dell’art. 3 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 –, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal medesimo Giudice di pace di Padova con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.