Ordinanza n. 70 del 2007

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ORDINANZA N. 70

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-    Franco                                         BILE                                            Presidente

-   Francesco                                     AMIRANTE                                  Giudice

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

-   Alfonso                                        QUARANTA                                      "

-    Franco                                         GALLO                                               "

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

-    Gaetano                                       SILVESTRI                                        "

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

-    Paolo Maria                                NAPOLITANO                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 27 ottobre, del 6 dicembre, del 24 novembre, del 25 ottobre, del 18 maggio, del 6 ottobre, del 10 novembre e del 14 dicembre 2005, del 1° (n. 2 ordinanze) e del 3 febbraio 2006 e del 14 dicembre 2005 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai numeri da 172 a 174, 215, 301, da 367 a 372 e 411 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24, 28, 37, 40 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Bile. 

 Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di dodici controversie in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 18 maggio 2005 e il 3 febbraio 2006, ha sollevato – in riferimento all’art. 76 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nella parte in cui non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato in relazione al giudizio ordinario di primo grado nell’indicata materia, e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, ad avviso del Tribunale rimettente, l’insufficiente determinazione da parte del legislatore delegante dei principi e criteri normativi che avrebbero dovuto guidare l’operato del legislatore delegato – rispetto all’unico obiettivo dichiarato di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti – lo ha di fatto lasciato libero di creare un nuovo modello processuale, del tutto estraneo allo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto l’applicabilità della nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie dipende dalla pronunzia della Corte costituzionale;

che, inoltre, il Tribunale di Napoli – «in via subordinata e per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 12 della legge n. 366/2001» – ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli da 2 a 17 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, sempre per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, in quanto emanati eccedendo dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001;

che – secondo quanto afferma al riguardo il rimettente – per evitare il sospetto di incostituzionalità della legge delega per indeterminatezza e genericità la si dovrebbe necessariamente interpretare nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto riferimento alle scansioni previste per il processo ordinario, articolato in una successione di udienze fisse ed obbligatorie, per cui il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive;

che, viceversa, il decreto legislativo – lungi dal «concentrare» l’attuale rito ordinario – ha in realtà introdotto nell’ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile;

che, in tutti i giudizi (fatta eccezione per quelli promossi con le ordinanze iscritte ai numeri 215 e 371 del 2006), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o per l’infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti tutte la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che questa Corte – già investita del vaglio di costituzionalità delle stesse questioni, sollevate dal medesimo Tribunale di Napoli – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, ritenendo che (considerate le modalità e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) tra di esse non corra il (pur asserito) nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda alla prima; e che, invece, l’interpretazione “subordinata”, esposta dal rimettente a sostegno della legittimità della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi “suggerita” alla Corte), contraddica radicalmente la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione “principale” (ordinanze n. 360 e n. 209 del 2006);

che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto il rimettente – non solo non adempie l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate ma – propone, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, così inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra di esse.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevate – in riferimento all'art. 76 della Costituzione – dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.