Ordinanza n. 56 del 2007

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ORDINANZA N. 56

ANNO 2007

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria                              FLICK                                        Giudice

- Francesco                                       AMIRANTE                                     "

- Ugo                                                DE SIERVO                                     "

- Romano                                         VACCARELLA                               "

- Paolo                                              MADDALENA                                "

- Alfio                                              FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                          QUARANTA                                   "

- Franco                                            GALLO                                            "

- Luigi                                              MAZZELLA                                    "

- Gaetano                                         SILVESTRI                                      "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                           "

- Giuseppe                                        TESAURO                                        "

- Paolo Maria                                   NAPOLITANO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell’8 aprile 2004 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Donatella Guerrieri ed altro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza dell’8 aprile 2004 il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»;

che il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere sulla penale responsabilità di due imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, ma di essere al contempo giudice di una causa civile (anteriormente instaurata) relativa al medesimo fatto, in cui è parte convenuta una degli imputati del giudizio penale;

che il rimettente riferisce di avere fatto istanza di astensione, nella fase preliminare del giudizio, prima dell’apertura del dibattimento, non appena rilevata, anche su indicazione delle parti, tale circostanza, ravvisando in essa gravi ragioni di convenienza ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, ma che l’istanza di astensione è stata rigettata dal Presidente del Tribunale;

che il rimettente precisa che nella successiva udienza il difensore dell’imputata «ha manifestato la volontà di proporre istanza di ricusazione, prospettando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 2° comma, e 111, 2° comma, dell’art. 37, 1° comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalla parte il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento non penale, funzioni giurisdizionali che in concreto abbiano contenuto pregiudicante» e che le altre parti hanno aderito a tale impostazione;

che il rimettente chiarisce che il giudizio civile è in avanzata fase istruttoria, essendo state già ammesse ed in parte espletate le prove costituende ed essendo state depositate le prove documentali. Tra i documenti acquisiti all’istruttoria civile risulterebbero vari estratti dal fascicolo del pubblico ministero ed anche copie di verbali resi da entrambi gli imputati senza assistenza del difensore, sicché il giudice già avrebbe conoscenza di fatti e circostanze la cui prova andrebbe invece formata in dibattimento o avrebbe accesso a dichiarazioni che non avrebbero mai potuto essere da lui conosciute, in base alle regole del processo penale;

che il Tribunale di Grosseto motiva in ordine alla non manifesta infondatezza della questione ricordando, anzitutto, la sentenza n. 113 del 2000, secondo cui le «altre gravi ragioni di convenienza», previste dall’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, quali cause di astensione del giudice, potrebbero riferirsi non solo a motivi di carattere personale, ma anche allo svolgimento di altre, precedenti attività giudiziarie, quando da esse risulti comunque compromessa la imparzialità del giudice;

che il rimettente richiama, poi, le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997, secondo cui gli istituti della astensione e della ricusazione servirebbero a garantire in concreto l’imparzialità del giudice e ricorda come, tuttavia, non vi sia esatta corrispondenza tra questi due istituti, per il resto speculari, proprio per la mancata inclusione di questi «altri gravi motivi» tra le cause di ricusazione;

che il rimettente richiama, infine, la sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, che, estendendo l’articolo 37 del codice di procedura penale, ha riconosciuto alle parti interessate la possibilità di ricusare il giudice qualora questo abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto;

che per il Tribunale di Grosseto, in coerente sviluppo della richiamata giurisprudenza, dovrebbe essere prevista la ricusabilità del giudice non solo quando questo abbia già espresso una valutazione di merito, ma anche quando questo abbia svolto funzioni giudiziarie che abbiano comunque in concreto un contenuto pregiudicante;

che, nel caso di specie, le avvenute ammissione ed espletamento da parte dello stesso giudice delle prove nel giudizio civile pregiudicherebbero la formazione della prova nel dibattimento penale, con conseguente violazione dell’articolo 111, quarto comma, della Costituzione, e consentirebbero al giudice di conoscere dichiarazioni non conoscibili secondo le regole del processo penale, con conseguente pregiudizio della sua imparzialità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione);

che l’impossibilità di ricusare il giudice che abbia avuto conoscenza dei fatti in un diverso dibattimento sarebbe poi irragionevole (art. 3 Cost.), tenuto conto che gli articoli 34, 36 e 37 del codice di procedura penale prevedono ragioni di incompatibilità o ricusabilità dello stesso in situazioni meno “gravi”;

che sarebbe poi lesiva del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) la circostanza che una precedente attività del giudice in altro processo sullo stesso fatto possa costituire causa di astensione ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, così come interpretato dalla sentenza n. 113 del 2000 di questa Corte, e non di ricusazione, dato che solo con la ricusazione, ma non con la astensione, si instaura un procedimento giurisdizionale incidentale nel quale l’interessato può fare valere le sue ragioni;

che il giudice rimettente sostiene, infine, che la questione sia rilevante, dacché senza l’accoglimento della stessa questo non potrebbe che «celebrare il processo con le possibili gravi (ed anche sicuramente più gravi, rispetto a talune delle altre ipotesi previste dagli artt. 34, 36 e 37 c.p.p.) lesioni di diritti costituzionalmente garantiti delle parti»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità e l’infondatezza della questione;

che la difesa erariale sostiene l’inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto nessuna delle parti risulterebbe avere ritualmente proposto istanza di ricusazione;

che l’Avvocatura ritiene, poi, nel merito, che, alla luce della sentenza n. 283 del 2000 di questa Corte, sia possibile interpretare l’articolo 37 del codice di procedura penale nel senso richiesto dal giudice remittente. Da ciò l’infondatezza della questione proposta.

Considerato che il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il Giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante»;

che la questione si presenta meramente ipotetica ed astratta, dato che non risulta proposta rituale istanza di ricusazione del giudice rimettente, ma risulta solo manifestata dal difensore di una imputata l’intenzione di proporla;

che la questione, ove pure l’istanza di ricusazione fosse stata presentata, sarebbe nondimeno inammissibile perché priva di rilevanza, dato che, sulla stessa, il rimettente (che sarebbe, in ipotesi, il giudice ricusato) non avrebbe alcuna competenza a decidere (cfr. ex multis ordinanza n. 147 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.