Ordinanza n. 36 del 2007

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ORDINANZA N. 36

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                                  BILE                                  Presidente

- Giovanni Maria                    FLICK                                  Giudice

- Francesco                             AMIRANTE                               "

- Ugo                                      DE SIERVO                               "

- Romano                                VACCARELLA                        "

- Paolo                                    MADDALENA                          "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                                QUARANTA                             "

- Franco                                  GALLO                                      "

- Luigi                                     MAZZELLA                              "

- Gaetano                                SILVESTRI                                "

- Sabino                                  CASSESE                                   "

- Maria Rita                            SAULLE                                    "

- Giuseppe                              TESAURO                                 "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale) promosso, nel procedimento penale a carico di D. F., dal Giudice di pace di Ferrara con ordinanza del 14 novembre 2005, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), secondo il quale «non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni»;

che il giudice a quo censura il suddetto articolo, nella parte in cui non prevede che la disciplina dallo stesso posta si applichi anche ai reati di ingiuria e minaccia, di cui agli artt. 594 e 612 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 61, numero 10), dello stesso codice;

che il remittente, quanto alla rilevanza, dopo aver affermato che dinanzi a sé pende un processo per ingiuria aggravata ai sensi dell’art. 61, numero 10), cod. pen., aggiunge che l’imputato è chiamato a rispondere di «ingiurie e minacce a pubblici ufficiali in un caso in cui si potrebbe rilevare nei pubblici ufficiali stessi un eccesso delle loro attribuzioni effettuato con atti arbitrari»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, sostiene che, stante l’«affinità» tra l’oltraggio e l’ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa – «pur nella diversità degli interessi protetti» –, una volta abrogato l’art. 341 cod. pen. sarebbe stato necessario un coordinamento con il censurato art. 4 del d. lgs. lgt. n. 288 del 1944;

che, in mancanza, essendo inapplicabile la scriminante prevista da tale norma, sussisterebbe una disciplina non paritaria tra comuni cittadini e pubblici ufficiali; disparità già eliminata dalla legislazione del 1944, che aveva messo «sullo stesso piano la dignità della lesione dell’onore e del decoro dei cittadini e la dignità della lesione degli stessi beni del pubblico ufficiale»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

che, secondo la difesa erariale, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza rispetto all’art. 612 cod. pen., atteso che l’imputato per cui è processo deve rispondere solo del delitto di cui all’art. 594 cod. pen.;

che la questione sarebbe pure inammissibile o, quantomeno, infondata, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 1998, secondo la quale «tutti i casi di reazione all’atto arbitrario del pubblico ufficiale – consistenti in ingiuria – vengono ad essere ricompresi nell’esimente della provocazione prevista dall’art. 599, secondo comma, cod. pen.»; con la conseguenza che l’imputato, il quale abbia commesso ingiuria ai danni di un pubblico ufficiale reagendo ad atti arbitrari di questo, andrebbe esente da pena, per effetto dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen.;

che, sotto un ulteriore profilo, secondo la difesa erariale, poiché la norma censurata mira ad escludere la particolare tutela apprestata a favore del pubblico ufficiale quando questi se ne dimostra indegno per l’arbitrarietà del comportamento, non si comprenderebbe perché l’atto arbitrario debba avere portata esimente se viene in considerazione non la tutela speciale del pubblico ufficiale accordatagli per la sua qualità, come nel caso dei delitti previsti dagli artt. 336 e seguenti cod. pen., ma la tutela stabilita per tutti i soggetti dagli artt. 594 e 612 cod. pen..

Considerato che nell’ordinanza di remissione si rinvengono gravi carenze nella descrizione della fattispecie;

che, infatti, il remittente, dopo aver affermato che l’imputato risponde del delitto di ingiuria in danno di pubblici ufficiali e, altresì, che lo stesso risponde di «ingiurie e minacce a pubblici ufficiali», aggiunge solamente che, nel caso di specie, «si potrebbe rilevare nei pubblici ufficiali stessi un eccesso delle loro attribuzioni effettuato con atti arbitrari»;

che, oltre a non essere chiaro se l’imputato risponda solo di ingiuria o anche di minaccia, non risulta se nel processo principale siano emerse condotte dei pubblici ufficiali riconducibili al denunciato art. 4 del d. lgs. lgt. n. 288 del 1944, atteso che il giudice a quo, dopo aver parafrasato la norma, si limita ad ipotizzare l’eccesso dei pubblici ufficiali dai limiti delle proprie attribuzioni mediante atti arbitrari;

che, pertanto, non risultando dall’ordinanza l’esistenza delle condizioni per l’applicabilità della norma censurata nel giudizio principale, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2007.