Ordinanza n. 35 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 35

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                         ”

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        “

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 2 marzo 2005 dalla Corte di appello di Perugia, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 marzo 2005, la Corte d’appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che il rimettente è investito del giudizio di appello proposto da un cittadino straniero, arrestato in data 29 novembre 2002 per il reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, in seguito giudicato con rito direttissimo e condannato, con sentenza in data 22 gennaio 2003, del Tribunale di Perugia, dopo essere stato medio tempore espulso dall’Italia e, quindi, senza aver potuto partecipare al processo;

che la difesa dell’imputato, secondo quanto riferisce il giudice a quo, ha riproposto, con i motivi di appello, l’eccezione formulata nel corso del giudizio di primo grado in merito alla illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 5-ter, nella parte in cui detta disposizione prevede «l’immediata espulsione dello straniero rimesso in libertà nell’ambito del procedimento che interessa, per contrasto con l’art. 24 Cost.»;

che il rimettente procede alla disamina della normativa in tema di arresto ed espulsione dello straniero, a partire dalla norma censurata, la quale stabiliva (all’epoca dell’ordinanza de qua) che lo straniero, trattenutosi nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, fosse punito con l’arresto da sei mesi ad un anno, e che, in tal caso, si procedesse ad una nuova, immediata espulsione, con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;

che il giudice a quo richiama, inoltre, l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove è prevista l’obbligatorietà sia dell’arresto dello straniero responsabile del reato indicato, sia della celebrazione del giudizio a suo carico secondo il rito direttissimo, nonché l’art. 13, comma 3, del medesimo decreto, nel quale è previsto che, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale – ma non anche in stato di custodia cautelare in carcere –, il questore debba richiedere il nulla osta all’autorità giudiziaria procedente;

che, a tale ultimo riguardo, il rimettente si sofferma sui poteri che il legislatore ha attribuito al giudice procedente, segnalando come, a norma del citato art. 13, comma 3, il rilascio del nulla osta possa essere negato soltanto ove ricorrano inderogabili esigenze processuali indicate, dalla stessa norma, nella necessità di accertare la responsabilità di concorrenti o di imputati in procedimenti connessi, o, ancora, nell’interesse della persona offesa, mentre, per l’ipotesi di arresto in flagranza o di fermo, il comma 3-bis del medesimo art. 13, stabilisce che il rilascio del nulla osta sia escluso quando il giudice disponga la custodia cautelare in carcere dell’arrestato o del fermato;

che il rimettente evidenzia come tale ultima previsione non possa trovare applicazione nell’ipotesi in cui l’arresto dello straniero sia avvenuto, come nella specie, in relazione alla condotta di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, in ragione della natura contravvenzionale del reato configurato dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dalla legge n. 189 del 2002, sicché in tale ipotesi il rilascio del nulla osta all’espulsione risulta sostanzialmente automatico;

che, in definitiva, a parere del giudice a quo, la previsione dell’obbligo di nuova ed immediata espulsione dello straniero arrestato per il reato di indebito trattenimento, considerata congiuntamente all’automatismo che connota il procedimento di rilascio del nulla osta in seguito all’arresto per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, e alla previsione dell’obbligatorietà del rito direttissimo, risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto impeditiva della partecipazione dell’imputato al processo che si svolge a suo carico, con conseguente menomazione del diritto alla piena difesa e al «giusto processo»;

che, inoltre, secondo il giudice a quo, il prospettato vulnus ai principi costituzionali non sarebbe impedito dalla disposizione contenuta nell’art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 – la quale autorizza il rientro in Italia dello straniero sottoposto a procedimento penale ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e per la partecipazione al giudizio –, atteso che il procedimento a tal fine delineato nel medesimo art. 17 risulta incompatibile, sotto il profilo temporale, con i termini particolarmente ristretti che scandiscono la celebrazione del giudizio con il rito direttissimo;

che, infine, il rimettente enuncia la rilevanza della questione sotto il profilo della (altrimenti insussistente) possibilità di garantire all’imputato «l’esercizio del diritto di difesa presenziando al dibattimento celebrato con il rito direttissimo».

Considerato che la Corte di appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che il giudice a quo segnala un problema di effettività del diritto di difesa alla stregua di una normativa che prevede contemporaneamente l’espulsione coattiva dello straniero ed il rito direttissimo obbligatorio;

che tuttavia il giudice rimettente si limita a invocare una soluzione del problema stesso, senza formulare un petitum specifico, lasciando così indeterminato il possibile intervento – tra i tanti astrattamente ipotizzabili, di tipo caducatorio o additivo – di questa Corte;

che l’indeterminatezza del petitum rende la questione manifestamente inammissibile (ex plurimis, ordinanze n. 98 del 2006, n. 188 del 2005, n. 361 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Perugia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2007.