Ordinanza n. 410 del 2006

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ORDINANZA N. 410

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.» promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 2006, depositato in cancelleria l’11 aprile 2006, ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2006.

            Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

            Ritenuto che, con ricorso notificato il 1° aprile 2006 e depositato l’11 aprile 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. »;

che i commi 9 e 10 dell’art. 44 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l’inserimento degli operai che hanno effettuato, alle dipendenze dell’amministrazione forestale, almeno centocinquantuno giornate lavorative annue in ciascuno degli anni del  triennio  2002-2004,  nel contingente ad esaurimento istituito presso ogni singolo  distretto ai sensi dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), ed il successivo inquadramento degli stessi nel contingente relativo ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui  all’art. 46, comma 1, della medesima legge regionale n. 16 del 1996;

che il Commissario dello Stato sostiene che tali disposizioni si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, perché, come sottolineato dalla stessa amministrazione regionale nei chiarimenti forniti ai sensi dell’art. 3 del d. P. R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato), l’onere economico derivante dall’applicazione delle disposizioni impugnate non trova riscontro nella copertura finanziaria prevista dall’art. 61 dello stesso disegno di legge;

che, ad avviso del ricorrente, l’art. 47, comma 2, del disegno di legge deve considerarsi lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione enunciato dall’art. 97 Cost., poiché prevede che tutti i lavoratori che abbiano effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate lavorative in qualunque periodo, anche remoto, alle dipendenze dell’amministrazione  forestale,  siano inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 45-ter della legge reg. Sicilia n. 16 del 1996, in questa maniera ponendosi in contraddizione con la ratio dell’intero disegno di legge, diretto a ridurre l’ambito del precariato e ad impedire l’introduzione di meccanismi che ne favoriscano la formazione;

che il Commissario dello Stato denuncia anche, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 Cost., l’illegittimità degli artt. 52, 53, 54, 55 e 56 del disegno di legge, i quali, stabilendo una revisione delle qualifiche e delle  articolazioni della carriera del Corpo forestale regionale, violerebbero il «principio della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale», che escluderebbe l’intervento autonomo del legislatore regionale in materia;

che, in particolare, a parere del ricorrente, la riserva di provvedere con legge al riordino della carriera del personale del Corpo forestale regionale e del personale amministrativo ad esso collegato - stabilita nell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento) - non farebbe venir meno la necessità del ricorso alle procedure di concertazione o consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria e, inoltre, le norme denunciate procederebbero agli inquadramenti ai livelli superiori, rinviando ad  una  successiva  fase l’adeguamento delle misure organizzative e la definizione dell’organico, il quale, pertanto, dovrà tener conto, più che delle esigenze  dell’amministrazione, delle unità di personale inquadrato nelle varie qualifiche;

che, ad avviso del Commissario dello Stato, l’art. 53 del disegno di legge sarebbe affetto da un ulteriore vizio di illegittimità costituzionale, poiché esso stabilisce l’inquadramento  nel ruolo dei dirigenti del Corpo forestale regionale di tutti coloro che prestano servizio presso gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste nonché di quelli temporaneamente assegnati all’Azienda regionale delle foreste demaniali ed attribuisce loro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in questa maniera violando l’art. 117, secondo comma, lettere  h) ed l), Cost., che riserva al legislatore  statale la competenza in materia di giurisdizione penale e di polizia di sicurezza;

che, secondo il ricorrente, l’art. 60, comma 9, secondo periodo, del disegno di legge, laddove prevede che, scaduto il quadriennio di durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, i poteri del collegio scaduto sono prorogati fino alla nomina del nuovo collegio, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., perché finirebbe per rimettere alla volontà del Presidente della Regione – autorità preposta alla nomina dei revisori dei conti – la durata della permanenza in carica del precedente  collegio, violando così il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e quello dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela  della vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. »;

            che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 14, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

            che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 dicembre 2006.

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.