Ordinanza n. 388 del 2006

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ORDINANZA N. 388

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                         ”

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 giugno 2004 dal Tribunale di Torre Annunziata − sezione distaccata di Torre del Greco, iscritta al n. 997 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2004.

            Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Torre Annunziata − sezione distaccata di Torre del Greco − con ordinanza in data 17 giugno 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione;

che il rimettente procede nelle forme del giudizio direttissimo, subito dopo aver provveduto in ordine alla convalida dell’arresto di un cittadino straniero, eseguito nella flagranza del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, il difensore dell’arrestato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per l’asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., essendo previsto che l’ordine di allontanamento impartito dal questore possa essere comunicato al cittadino straniero anche previa traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, e non necessariamente nella lingua madre del destinatario;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, avendo accertato che l’arrestato, di nazionalità russa, non conosce lingue diverse dalla propria, e quindi non ha potuto comprendere l’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Napoli, che gli è stato comunicato previa traduzione nelle tre lingue sopra indicate;

che, pertanto, il rimettente censura la disposizione contenuta nel comma 5-ter del citato art. 14, in quanto configura la fattispecie di reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato prescindendo dall’effettiva conoscenza da parte del cittadino straniero del contenuto del provvedimento emesso dal questore;

che, infatti, il procedimento di comunicazione degli atti concernenti l’espulsione, previsto dall’art. 13, comma 8 (recte: comma 7), del medesimo decreto, consente che tali atti siano comunicati previa traduzione nella lingua conosciuta dal destinatario, ovvero «ove non sia possibile», in lingua francese, inglese o spagnola, essendo queste le lingue maggiormente diffuse;

che il giudice a quo, richiamando implicitamente l’art. 27 Cost., sottolinea come l’esatta comprensione del provvedimento emanato dal questore costituisca un requisito indispensabile ai fini della astratta configurabilità del reato, sotto il profilo della sussistenza della colpa, elemento psicologico minimo richiesto per i reati contravvenzionali come quello in esame;

che, invece, ad avviso del rimettente, la comunicazione del predetto provvedimento previa traduzione in una delle tre lingue maggiormente diffuse, consentita dalla clausola di salvezza contenuta nell’inciso «ove non sia possibile» del citato art. 13, comma 8 (recte: comma 7), non garantirebbe la comprensione del contenuto del provvedimento di espulsione e delle gravi conseguenze connesse al relativo inadempimento, con violazione del diritto di difesa del destinatario;

che, inoltre, a parere del giudice a quo, essendo rimessa agli uffici di questura, senza obbligo di motivazione, la scelta tra la comunicazione – previa traduzione nella lingua madre del destinatario – e l’utilizzo del criterio residuale − con traduzione del provvedimento in una delle tre lingue più diffuse −, sarebbe violato anche il principio di uguaglianza, per la irragionevole disparità di trattamento che si determina tra i cittadini stranieri presenti nelle diverse province dello Stato;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, la difesa dell’arrestato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, per violazione dell’art. 13 Cost.;

che il giudice a quo considera tale eccezione rilevante, «in quanto sollevata nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto», e non manifestamente infondata, avendo le disposizioni censurate introdotto nell’ordinamento un’ipotesi di arresto obbligatorio a fronte di una condotta che non denota pericolosità e che integra un reato soltanto contravvenzionale, per il quale non è consentita l’applicazione di misure cautelari;

che, pertanto, secondo il rimettente, la temporanea limitazione della libertà personale, che si realizza a seguito dell’arresto obbligatorio del cittadino straniero il quale si trovi nella condizione di cui all’art. 14, comma 5-ter, in quanto ab origine carente del carattere anticipatorio e sostitutivo dell’intervento dell’autorità giudiziaria, avverrebbe al di fuori dei limiti fissati dall’art. 13, secondo comma, Cost.;

che, infine, a parere del giudice a quo, le disposizioni indicate sarebbero censurabili anche con riferimento alla previsione dell’obbligatorietà del rito direttissimo, in quanto, sottraendo al pubblico ministero il potere di scegliere se procedere o non con tale rito «a differenza di quanto previsto per tutti i reati dall’art. 450 cod. proc. pen.», violerebbero il parametro dell’art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento «tra chi viene arrestato per uno dei delitti per cui l’arresto è obbligatorio o consentito, ovvero viene fermato ex art. 384 cod. proc. pen.» ed il cittadino straniero che non abbia rispettato l’ordine del questore, e sia quindi perseguibile ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che il rimettente, all’esito dell’udienza, non ha convalidato l’arresto del cittadino straniero ed ha, quindi, sollevato la questione di legittimità costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio.

Considerato che il Tribunale di Torre Annunziata − sezione distaccata di Torre del Greco − ha sollevato la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottemperi all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato – art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo) – dopo aver negato la convalida dell’arresto ed ordinato la rimessione in libertà dell’arrestato, con ciò esaurendo la propria cognizione in relazione alla norma oggetto di censura;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di cui sopra deve essere dichiarata inammissibile per difetto di pregiudizialità (ex plurimis, ordinanze n. 370 del 2005, n. 405 del 2004 e n. 215 del 2003);

che la questione di legittimità costituzionale riguardante la norma che stabilisce l’obbligatorietà del rito direttissimo – art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002 – non è sorretta da alcuna motivazione in ordine all’asserita irragionevole disparità di trattamento, che viene soltanto enunciata in modo apodittico;

che deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità della questione di cui sopra, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis, ordinanze n. 161 del 2006 e n. 212 del 2005);

che la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, concerne la configurazione del reato di trattenimento del cittadino straniero sul territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del questore, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, in quanto la fattispecie prescinderebbe dall’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento da parte del destinatario, in ragione della previsione contenuta nell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo citato, la quale stabilisce che gli atti concernenti l’espulsione siano comunicati all’interessato, «unitamente ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola»;

che il giudice a quo ritiene che l’esatta comprensione, da parte dello straniero, del provvedimento di espulsione sia un requisito indispensabile perché possa configurarsi l’elemento psicologico del reato;

che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte, la quale ha rilevato che spetta ai giudici di merito la valutazione in concreto dell’effettiva conoscibilità dell’atto, affermando che questi ultimi «devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell’illecito penale contestato allo straniero» (sentenza n. 257 del 2004);

che, non essendovi motivi per discostarsi dalla citata decisione, la questione di cui sopra deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nelle parti riguardanti l’arresto obbligatorio e l’obbligatorietà del rito direttissimo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre del Greco – con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, in relazione all’art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui non prescrive l’obbligatoria traduzione dell’ordine di espulsione dello straniero in una lingua conosciuta dallo stesso, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Torre del Greco – con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.