Sentenza n. 308 del 2006

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SENTENZA N. 308

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                         "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge della Regione Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), promosso con ordinanza del 7 giugno 2004 dal Tribunale di Marsala sul ricorso proposto da Maria Ballatore ed altri contro il Comune di Mazara del Vallo, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Visto l’atto di costituzione del Comune di Mazara del Vallo;

            udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto in fatto

            1. – Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti del Comune di Mazara del Vallo ed avente ad oggetto, tra l’altro, la pretesa dei lavoratori di ottenere il riconoscimento del loro diritto ai benefici economici previsti dall’art. 41 del d. P. R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali), il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 7 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 2005 ed iscritta al n. 82 reg. ord. 2005), ha sollevato, «in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

            Circa la rilevanza della questione, il rimettente sostiene che dall’applicazione della norma censurata può dipendere l’accoglimento, almeno parziale, del ricorso perché i ricorrenti sono dipendenti comunali assunti in soprannumero ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all’art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) e l’art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 prevede che «le disposizioni di cui all’art. 41 del decreto del Presidente della  Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39».

            Per quel che concerne la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo evidenzia che, a norma dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), «le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si  attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». Il rimettente aggiunge che l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), prevede che, «salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate», «i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi».

            Secondo il Tribunale, dal combinato disposto delle due norme appena citate emergerebbe – come sarebbe stato rilevato anche da questa Corte nella sentenza n. 314 del 2003 – che la contrattazione collettiva costituisce «metodo di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che assurgerebbe al rango di norma costituzionale; in tale ambito, pertanto, la potestà legislativa regionale non potrebbe legittimamente operare.

            Né, secondo il giudice a quo, sarebbe possibile ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 sul presupposto che la norma, anticipando per taluni dipendenti pubblici la decorrenza di benefici economici già attribuiti in forza di un precedente contratto collettivo (quello recepito dal d. P. R. n. 347 del 1983), si sarebbe limitata ad estendere a favore di quei lavoratori previsioni contrattuali già in vigore. Infatti, continua il rimettente, il legislatore regionale avrebbe comunque autonomamente attribuito ai lavoratori un trattamento economico per un arco temporale che non era stato preso in considerazione dalle parti sindacali. Inoltre la regolazione del rapporto di impiego pubblico mediante contrattazione collettiva, in quanto metodo di disciplina del contenuto del rapporto nel suo complesso, non consentirebbe una distinzione tra l’introduzione di benefici nuovi e la rimodulazione della  decorrenza di benefici preesistenti, dal  momento che, in entrambi i casi, verrebbero in gioco profili retributivi della prestazione lavorativa eseguita alle dipendenze della pubblica amministrazione.

            2. – Il Comune di Mazara del Vallo si è costituito nel giudizio di costituzionalità ed ha sollecitato l’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, richiamando la sentenza n. 314 del 2003 di questa Corte ed aggiungendo che già la sentenza n. 352 del 1996 della stessa Corte aveva affermato che il principio della disciplina mediante accordi sindacali vincola anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

            Il Comune ha altresì rilevato che la norma denunziata non può essere considerata come un’attuazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti pubblici espresso dall’art. 45 del d. lgs. n. 165 del 2001, perché anche tale norma individua, quale unica fonte della determinazione del trattamento economico, la contrattazione collettiva.

            Infine, secondo il Comune, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione censurata sarebbe rappresentato dalla violazione dell’art. 81 Cost. per mancata indicazione dell’entità degli oneri che da essa derivano a carico delle amministrazioni e dei mezzi per farvi fronte.

            3. – In prossimità dell’udienza il Comune di Mazara del Vallo ha depositato una memoria illustrativa nella quale ha sostenuto che dal complesso delle disposizioni rinvenibili nei provvedimenti legislativi che hanno attuato la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego (in particolare, art. 2, comma 1, lett. a, della legge n. 421 del 1992; artt. 1, comma 3, 2, commi 2 e 3, 5, comma 2, 40, del d. lgs. n. 165 del 2001), risulta «l’indicazione del contratto (sia individuale che collettivo) come fonte privilegiata di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»; ciò determinerebbe «la qualificazione della disciplina mediante la contrattazione collettiva come principio fondamentale di una riforma economico-sociale, tale da delimitare la potestà legislativa della Regione Siciliana nel caso in esame».

            Ha, quindi, richiamato la precedente giurisprudenza della Corte sulla riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale.

Considerato in diritto

            1. – Il Tribunale di Marsala ha sollevato, «in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», questione di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

            Secondo il giudice a quo, la norma regionale censurata, intervenendo in materia di trattamento economico di dipendenti di pubbliche amministrazioni, violerebbe la norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica secondo la quale la contrattazione collettiva costituisce metodo di disciplina del rapporto di pubblico impiego.

            2. – La questione è fondata.

            La norma denunziata disciplina un aspetto del trattamento economico di alcuni dipendenti degli enti locali siciliani e, precisamente, di quelli immessi in ruolo ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all’art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8).

            Questa Corte, con la sentenza n. 314 del 2003, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di un disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana il quale stabiliva che le disposizioni contenute nel comma 9 dell’art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 (disposizioni oggetto della presente questione di legittimità costituzionale) si applicavano anche al personale immesso in ruolo ai sensi della menzionata legge regionale n. 39 del 1985 in servizio presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, ai dipendenti in servizio presso gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 (Ulteriori disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell’Amministrazione regionale). In quella occasione la Corte ha evidenziato che la disposizione impugnata violava le norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalle due leggi di delega in attuazione delle quali è stata realizzata la cosiddetta privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.

            In effetti, l’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dispone che «i principi desumibili dall’articolo 2 della legge 23  ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». In particolare, l’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ha imposto al legislatore delegato di prevedere, «salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i  rapporti  di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi» (lettera a) e di «procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali» (lettera o).

            Dalla legge n. 421 del 1992, dunque, può trarsi il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici e, non a caso, anche il legislatore delegato ha ribadito che quel trattamento è materia di contrattazione collettiva (si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001).

            Pertanto, rilevato che la norma censurata è stata emanata in epoca anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione e che le norme fondamentali di riforma economico-sociale costituiscono un limite all’esercizio di qualunque tipo di potestà legislativa della Regione Siciliana (v. sentenze n. 314 del 2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 1995), va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000, poiché, concorrendo alla disciplina del trattamento economico del personale degli enti locali, viola il principio, sopra enunciato, della disciplina di quel trattamento per mezzo di contratti.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.