Ordinanza n. 277 del 2006

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ORDINANZA N. 277

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                   MARINI                                            Presidente

- Franco                      BILE                                                    Giudice     

- Giovanni Maria        FLICK                                                      “

- Francesco                 AMIRANTE                                            “

- Ugo                          DE SIERVO                                            “

- Romano                    VACCARELLA                                      “

- Paolo                        MADDALENA                                       “

- Alfio                         FINOCCHIARO                                     “

- Alfonso                    QUARANTA                                           “

- Franco                      GALLO                                                    “

- Luigi                         MAZZELLA                                            “

- Gaetano                    SILVESTRI                                             “

- Sabino                      CASSESE                                                “

- Maria Rita                SAULLE                                                  “

- Giuseppe                  TESAURO                                               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso con ordinanza del 12 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Savigliano nel procedimento penale a carico di A. V., iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2006.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Savigliano, con ordinanza del 12 dicembre 2005, limitandosi a rilevare che il giudizio a quo «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, ritenuta non manifestamente infondata», solleva questione di legittimità costituzionale;

che solo dal verbale di udienza, in calce al quale l’ordinanza è stata redatta, risulta che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di A.V., il difensore dell’imputato ha eccepito la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso all’applicazione della pena su richiesta delle parti anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 186 del codice della strada, che consentirebbe all’imputato di avvalersi davanti al Tribunale monocratico dei benefici di cui all’art. 444 del codice di procedura penale, per violazione dell’art. 24 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, con atto del 14 marzo 2006, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità della questione per mancata indicazione delle norme costituzionali asseritamente violate e per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza, affermata «del tutto apoditticamente e nemmeno implicitamente», e sulla non manifesta infondatezza;

che, peraltro, con riguardo al merito della questione, la difesa dello Stato sostiene che la norma oggetto di censura fisserebbe i principi generali del procedimento dinanzi al giudice di pace, richiamando le disposizioni contenute nel codice di procedura penale e nelle relative norme di attuazione e coordinamento, «restando espressamente esclusa l’applicabilità di tutta una serie di istituti ritenuti incompatibili con il processo davanti al giudice di pace»;

che, in particolare, il rispetto dei caratteri fondamentali del processo dinanzi al giudice di pace, la massima semplificazione e la vocazione conciliativa, avrebbero indotto il legislatore a non prevedere riti alternativi quali il patteggiamento e l’udienza preliminare, anche al fine di assicurare un’adeguata tutela delle ragioni della persona offesa, sicché la non applicabilità dell’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non configurerebbe alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo.

Considerato che nell’ordinanza di rimessione non è neppure menzionata la norma sottoposta al giudizio di questa Corte e che pertanto, in mancanza altresì dell’indicazione delle disposizioni costituzionali di cui si lamenta la violazione, non è possibile individuare quale sia la questione di legittimità costituzionale prospettata dal giudice rimettente;

che manca, inoltre, qualunque descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nonché ogni motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, affermata dal rimettente in modo meramente assertivo;

che, essendo una simile ordinanza inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale in quanto priva dei requisiti minimi a tal fine necessari la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Savigliano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.