Ordinanza n. 179 del 2006

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ORDINANZA N. 179

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                                                     MARINI                    Presidente

-  Franco                                                        BILE                            Giudice

-  Giovanni Maria                                          FLICK                               “

-  Francesco                                                   AMIRANTE                      “

-  Ugo                                                            DE SIERVO                      “

-  Romano                                                      VACCARELLA                “

-  Paolo                                                          MADDALENA                 “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                    “

-  Franco                                                        GALLO                             “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                     “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                       “

-  Sabino                                                        CASSESE                          “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                            “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 15 giugno 2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Eugenio Marcenaro contro il Ministero dell’economia e delle finanze ed altri, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2005.

            Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 15 giugno 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – in un procedimento promosso da un componente della Commissione tributaria provinciale di Genova nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della Commissione tributaria provinciale di Genova – ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 108, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio;

che il giudice a quo riferisce che il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sull’istanza intesa ad ottenere, in deroga al censurato art. 7, lettera f), del decreto legislativo n. 545 del 1992, l’autorizzazione a mantenere la residenza anagrafica in regione diversa da quella in cui si trova la predetta Commissione tributaria;

che, in punto di rilevanza delle sollevate questioni, il rimettente premette di essere investito del giudizio cautelare sulla sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ed afferma che l’esito di tale giudizio dipende dalla risoluzione delle questioni stesse;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva preliminarmente che la mancata previsione, da parte della norma denunciata, di una deroga al predetto «vincolo della residenza anagrafica» comporta un «vuoto normativo» che non sarebbe colmabile attraverso l’interpretazione analogica;

che il rimettente formula tre questioni di costituzionalità, che sarebbero relative, le prime due, all’interesse pubblico «alla migliore funzionalità dell’organo giudicante», la terza, allo «status soggettivo del singolo giudice»;

che, con la prima questione, il giudice a quo afferma che la disposizione censurata viola gli artt. 3, 97 e 108, secondo comma, Cost., data l’irragionevolezza di una normativa che, da un lato, con l’art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, quale modificato dall’art. 31, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dall’art. 84 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), prevede numerose ipotesi di incompatibilità dei giudici tributari e, dall’altro, non consente a questi ultimi «di rimediare a detta situazione spostando, previa deroga dell’organo di autogoverno, la residenza anagrafica»;

che, con riferimento agli stessi parametri, il rimettente formula una seconda questione per cui, «in determinate ipotesi, per conservare la professionalità acquisita dal giudice altrimenti dispersa sarebbe addirittura auspicabile l'autorizzazione alla deroga della residenza qualora questi, in una realtà occupazionale sempre più dinamica e sempre meno stabile, sia costretto, per contingenti e sopravvenute situazioni di lavoro o di famiglia indipendenti dalla sua volontà, a stabilire la residenza in altra regione»;

che sotto il secondo profilo – relativo allo «status soggettivo del singolo giudice» – il rimettente, con una terza questione, denuncia l’ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari, soggetti al predetto vincolo inderogabile di residenza, e i magistrati amministrativi, per i quali, secondo lo stesso rimettente, a norma dell’art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), l’obbligo di residenza sarebbe «suscettibile di dispensa previa valutazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che accerta l’impegno del magistrato a garantire l’ordinario assolvimento degli obblighi di servizio»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza delle sollevate questioni;

che, ad avviso della difesa erariale, l’inammissibilità delle questioni deriverebbe dal fatto che le stesse avrebbero dovuto essere riferite all’art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 – norma che assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la competenza ad adottare «ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie» (comma 1, lettera b), senza attribuirgli il potere di autorizzare il giudice tributario a risiedere fuori della regione – e non al censurato art. 7, lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, norma che si limita a prevedere, tra i requisiti per la nomina del giudice tributario, la residenza nella regione in cui si trova la Commissione tributaria;

che, nel merito, secondo la difesa erariale, le questioni sarebbero infondate, con riferimento all’art. 3 Cost., perché la previsione della norma censurata si giustificherebbe in base alla triplice esigenza: a) di una «razionale e coordinata delimitazione della platea degli aspiranti alla nomina»; b) del «necessario collegamento territoriale tra il luogo di residenza del giudice onorario e quello di esercizio della delicata funzione da conferire, tale perciò da assicurare nel modo migliore l’esercizio della funzione stessa»; c) del contenimento degli oneri derivanti all’erario, a norma dell’art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal rimborso delle spese sostenute per l’intervento alle sedute della commissione;

che inoltre, sempre ad avviso dell’Avvocatura generale, il richiamato tertium comparationis sarebbe inconferente, data la evidente disomogeneità della posizione del magistrato professionale, quale quello amministrativo, rispetto alla posizione del magistrato onorario, quale quello tributario; e ciò a prescindere dal rilievo che il riferimento all’art. 26 della legge n. 186 del 1982, contenuto nell’ordinanza di rimessione, non sarebbe pertinente perché tale disposizione prevede – come la norma censurata – l’obbligo di residenza del magistrato in un comune della regione ove ha sede l’ufficio cui è assegnato, mentre la dispensa da tale obbligo di residenza è consentita, a norma dell’art. 13, secondo comma, numero 5), della stessa legge, «sempre che l’assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda»;

che, con riferimento all’evocato art. 97 Cost., l’Avvocatura erariale sostiene poi che la norma censurata è pienamente rispondente al dettato costituzionale, perché è diretta ad «evitare lo “sradicamento” del giudice dal contesto spaziale nel quale deve esercitare la sua funzione e le ovvie conseguenze pregiudizievoli alla stessa funzione correlate alla notevole distanza tra il luogo di propria residenza e quello della sede dell’ufficio cui egli aspira»;

che, con riferimento, infine, all’art. 108 Cost., la difesa erariale osserva che l’indipendenza del giudice tributario è garantita dal sistema delle cause di incompatibilità e non dall’obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale  per la Liguria solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 108, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta servizio;

che deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui le sollevate questioni avrebbero dovuto essere riferite all’art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e cioè alla norma che assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la competenza ad adottare «ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie» e non prevede il potere di autorizzare il giudice tributario a risiedere fuori della propria regione;

che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la questione è stata correttamente riferita alla norma censurata, perché solo tale norma fissa l’obbligo di residenza del quale il rimettente lamenta l’inderogabilità;

che il rimettente afferma che la disposizione censurata viola gli artt. 3, 97 e 108, secondo comma, Cost., in quanto «è affatto irragionevole che si incrementino le ipotesi di incompatibilità per i giudici tributari» indicate nell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 «e, nello stesso tempo, non si consenta agli stessi, di rimediare a detta situazione spostando, previa deroga dell’organo di autogoverno, la residenza anagrafica»;

che tale censura è manifestamente inammissibile per insufficiente ed illogica motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente, non solo non chiarisce perché si dovrebbe «rimediare» a situazioni di incompatibilità intese a garantire l’indipendenza e l’imparzialità del giudice, ma adduce, quali ragioni che dovrebbero giustificare la derogabilità dell’obbligo di residenza, le numerose situazioni di incompatibilità soggettive e familiari del giudice tributario – come, ad esempio: l’appartenenza ad assemblee elettive e ad alcuni uffici dell’amministrazione pubblica; particolari legami con partiti politici e con società operanti in alcuni settori dell’amministrazione finanziaria; l’esercizio della consulenza, assistenza, rappresentanza tributaria; rapporti di coniugio, parentela e affinità con coloro i quali esercitano o hanno titolo per esercitare l’attività professionale in campo tributario – che non hanno alcuna relazione con detto obbligo e, di conseguenza, non potrebbero venire meno nel caso in cui fosse prevista l’invocata derogabilità dell’obbligo di residenza;

che, inoltre, il rimettente afferma che la disposizione censurata víola gli evocati parametri basandosi sul rilievo che «in determinate ipotesi, per conservare la professionalità acquisita dal giudice altrimenti dispersa sarebbe addirittura auspicabile l’autorizzazione alla deroga della residenza qualora questi […] sia costretto, per contingenti e sopravvenute situazioni di lavoro o di famiglia indipendenti dalla sua volontà, a stabilire la residenza in altra regione»;

che tale questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il rimettente, pur auspicando una pronuncia additiva di questa Corte che consenta la derogabilità dell’obbligo della residenza in presenza di «sopravvenute» esigenze di lavoro o di famiglia, non chiarisce, tuttavia, se nel giudizio a quo tali esigenze siano state fatte valere;

che il rimettente infine, in riferimento al solo art. 3 Cost., denuncia l’ingiustificata disparità di trattamento che la normata censura determinerebbe tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi, ed evoca, come tertium comparationis, l’art. 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), il quale, a suo dire, prevede che «l’obbligo di residenza è suscettibile di dispensa previa valutazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che accerta l’impegno del magistrato a garantire l’ordinario assolvimento degli obblighi di servizio»;

che tale ultima questione è manifestamente infondata, perché le fattispecie poste a raffronto sono eterogenee; e ciò a prescindere dal fatto che la norma che consente al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di dispensare il magistrato dall’osservanza dell’obbligo di residenza nella regione in cui si trova l’ufficio presso il quale esercita le funzioni non è l’evocato art. 26, ma l’art. 13, secondo comma, numero 5), della legge n. 186 del 1982, il quale, peraltro, è applicabile solo se «la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda dell’interessato»;

che, infatti, questa Corte ha già affermato, in via generale, che «le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza» (ordinanza n. 272 del 1999; v. anche sentenza n. 60 del 2006 e ordinanza n. 479 del 2000);

che la rilevata eterogeneità delle due fattispecie giustifica, dunque, la disciplina legislativa prevista dalla norma denunciata;

che, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento congiunto agli articoli 3, 97 e 108 della Costituzione e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento al solo art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.