Ordinanza n. 176 del 2006

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ORDINANZA N. 176

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Annibale                                      MARINI                                Presidente

-         Franco                                          BILE                                      Giudice

-         Giovanni Maria                            FLICK                                         "

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                                    SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promosso con ordinanza del 17 novembre 2004 dal Tribunale di Lecce sull’istanza proposta da Bellini Massimo, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 novembre 2004, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 36 della Costituzione;

che, osserva il rimettente, il difensore dell’imputato – designato a norma dell’art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, a sostituire il difensore di fiducia non comparso – aveva presentato istanza, a norma dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, per la liquidazione dell’onorario per la difesa d’ufficio;

che, disciplinando gli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 la retribuzione, a carico dello Stato, del difensore d’ufficio, per garantire l’effettività del diritto di difesa, il giudice a quo si chiede se titolare del diritto di esigere il credito professionale sia esclusivamente il difensore d’ufficio originariamente nominato per il procedimento ai sensi dell’art. 97, primo comma, cod. proc. pen., ovvero anche quello nominato come sostituto ai sensi dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., in relazione all’attività concretamente svolta;

che nel silenzio della legge, che non si esprimerebbe esplicitamente sulla questione, si potrebbero delineare, ad avviso del rimettente, almeno quattro diverse ipotesi di ricostruzione interpretativa;

che, secondo una prima ipotesi, l’incarico defensionale resterebbe sempre affidato allo stesso soggetto, sebbene non comparso in udienza, e pertanto unico legittimato ad avanzare pretese economiche nei confronti dell’indagato-imputato e, quindi, nei confronti dello Stato, ex artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe il titolare della difesa d’ufficio;

che, sulla base di una seconda ipotesi interpretativa, al contrario, sarebbe estensibile anche al difensore nominato ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., la disciplina sul recupero dei crediti professionali dettata per il titolare dell’ufficio, con la conseguenza che il diritto alla retribuzione per l’attività professionale svolta verrebbe adeguatamente tutelato, mediante l’imposizione, a carico di chi fruisce della prestazione lavorativa (vale a dire l’indagato-imputato) dell’obbligo giuridico di corrispondere il compenso al professionista, sia egli nominato ex art. 97, primo comma, sia egli nominato in sostituzione e per il compimento anche solo estemporaneo di un atto ai sensi del quarto comma, con l’ulteriore conseguenza che, qualora il concreto realizzo del diritto di credito del difensore sia impedito dalle condizioni di insolvibilità del suo debitore, soccorrerebbe, tanto per l’uno quanto per l’altro, lo Stato, assumendosi l’onere di anticipare al difensore il compenso dovutogli, nei limiti previsti per il patrocinio dei non abbienti, e surrogandosi nelle sue ragioni di credito verso l’assistito insolvente;

che, secondo una terza ipotesi, il problema della retribuzione del sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., andrebbe risolto in modo diverso a seconda che la sostituzione avvenga nei confronti del sostituto di difensore di fiducia ovvero del sostituto di difensore d’ufficio, attesa la differente natura giuridica del rapporto che esiste tra l’assistito ed il difensore originariamente titolare dell’ufficio; rapporto, questo, su cui si innesta, attraverso il meccanismo delineato dal citato art. 97, quarto comma, la sostituzione con un difensore immediatamente reperibile designato, all’occorrenza, dall’autorità giudiziaria, con la conseguenza che, nell’ipotesi di difesa di fiducia, esisterebbe, tra le parti (avvocato ed indagato-imputato), un contratto di prestazione d’opera intellettuale che, per la disciplina dell’impiego di sostituti o ausiliari, rinvia all’applicazione delle norme sulla prestazione di lavoro subordinato, mentre, nell’ipotesi di difesa d’ufficio, poiché non viene in essere alcun rapporto contrattuale in senso proprio tra difensore ed assistito, ma solo una obbligazione ex lege a carico del secondo ed a favore del primo, le norme relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale non potrebbero trovare applicazione, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di sostituzione ex art. 97, quarto comma, di un difensore d’ufficio, il sostituto, la cui attività andrebbe comunque remunerata dal beneficiario, maturerebbe un autonomo diritto di credito nei confronti dell’assistito;

che, infine, una quarta ipotesi interpretativa, facendo leva direttamente sull’art. 36 Cost., sostiene che il diritto al compenso maturato dal sostituto ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., dovrebbe essere fatto valere sempre e comunque nei confronti dello Stato, senza la previa dimostrazione di infruttuosa escussione del debitore principale;

che quest’ultima tesi, che configura, pertanto, l’esistenza di una pretesa direttamente azionabile nei confronti dell’Erario, ha il pregio di trattare in modo uniforme le diverse ipotesi di sostituzione per assenza del difensore titolare, ma, per un verso, crea una irragionevole disparità di trattamento proprio con il suddetto titolare difensore d’ufficio, costretto ad escutere previamente l’assistito prima di ottenere soddisfazione del proprio credito dallo Stato, e, per altro verso, pare contraddire la stessa logica del sistema, che prevede l’intervento dello Stato solo in via sussidiaria e residuale;

che, secondo il rimettente, non sembrerebbe esistere alcuna norma che assicuri chiaramente al sostituto, a mente dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., una retribuzione del suo lavoro, e sarebbe allora di tutta evidenza che l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, così come formulato, presenterebbe profili di incostituzionalità, poiché il sostituto non avrebbe diritti verso il difensore di fiducia sostituito e, nella parte in cui non equiparerebbe il sostituto ex art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., al difensore d’ufficio, sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che impone al legislatore il trattamento uguale di situazioni tra loro omogenee, con l’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto di ciascun lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, e con l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, che tutela l’effettività del diritto di difesa;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per essere stata la stessa prospettata in maniera dubitativa e nel contesto di una pluralità di interpretazioni, senza che il rimettente chiarisca quale sia l’opzione interpretativa dal medesimo ritenuta percorribile e se ritenga il diritto patrimoniale del sostituto azionabile verso il difensore di fiducia ovvero verso l’imputato.

Considerato che il Tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui non prevede anche per il sostituto nominato ex art. 97, quarto comma, del codice di procedura penale, (sia in sostituzione di un difensore di fiducia che di uno d’ufficio), l’applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, che impone al legislatore il trattamento uguale di situazioni tra loro omogenee; dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, che tutela l’effettività del diritto di difesa; dell’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto di ciascun lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che la questione è manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto, ai sensi dell’art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell’art. 102 dello stesso codice, secondo cui il «sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore» (ordinanza n. 8 del 2005) e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.