Ordinanza n. 109 del 2006

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ORDINANZA N. 109

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale                   MARINI        Presidente

- Franco                      BILE                 Giudice

- Giovanni Maria        FLICK                       "

- Francesco                 AMIRANTE              "

- Ugo                          DE SIERVO              "

- Romano                    VACCARELLA        "

- Paolo                        MADDALENA         "

- Alfio                         FINOCCHIARO       "

- Alfonso                    QUARANTA            "

- Franco                      GALLO                     "

- Luigi                         MAZZELLA             "

- Gaetano                    SILVESTRI               "

- Sabino                      CASSESE                  "

- Maria Rita                SAULLE                    "

- Giuseppe                  TESAURO                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso dal Giudice di pace di Potenza nel procedimento relativo a Feldman Michael con ordinanza del 4 gennaio 2005, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2005.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

    Ritenuto che, con ordinanza del 4 gennaio 2005, il Giudice di pace di Potenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), denunciandone il contrasto con gli artt. 2, 13 e 27 della Costituzione, nonché la “irragionevolezza” in relazione all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «in virtù del quale è sottratta al giudice di pace la competenza a pronunciarsi in materia di restrizione della libertà personale di qualsivoglia soggetto sia esso cittadino italiano o extracomunitario»;

    che il rimettente muove dal convincimento che il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, non abbia «risolto in forma definitiva ed esaustiva i problemi connessi alla costituzionalità» della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), giacché «ogni qualvolta è in discussione lo stato di libertà di una qualsiasi persona (abbia essa la cittadinanza italiana o si tratti di extracomunitari), devono essere adottati i provvedimenti previsti nel rispetto dell'art. 13 della Costituzione e finalizzati ad assicurare il massimo delle garanzie necessarie ed innanzitutto il rispetto assoluto delle leggi in vigore»; sicché, sarebbe «dubbia la competenza che verrebbe riconosciuta al giudice di pace ove si ritenesse che lo stesso possa convalidare un provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso da un'autorità amministrativa»;

            che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe peraltro «dubbia […] la circostanza che il giudice di pace possa muoversi sul piano penale al di là delle competenze rigidamente fissate in via di principio dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», il cui art. 2, comma 1, lettere b) e c), «ha esplicitamente escluso che possa intervenire in materie che in qualche modo limitano la libertà personale», non potendo reputarsi che tale “norma di principio” sia stata «modificata o annullata dai provvedimenti di accompagnamento alla frontiera previsti in materia di extracomunitari»;

            che nell'ordinanza si assume, inoltre, che la disposizione censurata sarebbe incostituzionale «nella parte in cui è previsto il ricorso in Cassazione senza la sospensione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera»;

            che, infine, il giudice a quo afferma che la questione sarebbe «rilevante e non manifestamente infondata […] nei termini sopraesposti» e, nel sollevarla, «sospende l'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Potenza in data 3 gennaio 2005 nel confronti del cittadino straniero Feldman Michael nato a Bucarest il 19 maggio 1955 […] e pertanto non lo convalida»;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

    che la difesa erariale osserva, anzitutto, che il prospettato contrasto della disposizione censurata con gli artt. 2, 13 e 27 Cost. non sarebbe sorretto da alcuna motivazione o, comunque, sarebbe privo «dei requisiti argomentativi minimi necessari ai fini dell'introduzione del giudizio incidentale», così da comportare una declaratoria di inammissibilità della prospettata questione;

            che, argomenta ancora l'Avvocatura, anche l'ulteriore assunto del rimettente secondo cui, in base alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 274 del 2000, non sarebbe possibile attribuire al giudice di pace la competenza sul giudizio di convalida, sarebbe «del tutto incongruente», non essendo precluso al legislatore di modificare una legge precedente e, in ogni caso, risultando «palesemente erronea» la «equiparazione tra le misure cautelari personali del processo penale ed i provvedimenti amministrativi di accompagnamento alla frontiera»;

            che, infine, quanto alla dedotta incostituzionalità della mancata previsione dell'efficacia sospensiva del ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di convalida, la parte pubblica intervenuta osserva che la carenza di argomentazioni a sostegno renderebbe inammissibile la questione e che, comunque, la stessa sarebbe infondata, non essendo previsto «nel sistema processuale, e tanto meno in Costituzione, che il ricorso in Cassazione abbia effetto sospensivo, neanche in materia di provvedimenti incidenti sulla libertà personale».

    Considerato che il Giudice di pace di Potenza denuncia l'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), assumendone il contrasto con gli artt. 2, 13 e 27 della Costituzione, nonché la “irragionevolezza” in relazione all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) «in virtù del quale è sottratta al giudice di pace la competenza a pronunciarsi in materia di restrizione della libertà personale di qualsivoglia soggetto sia esso cittadino italiano o extracomunitario»;

            che il rimettente non fornisce alcun argomento a sostegno dell'evocata violazione degli artt. 2 e 27 Cost., sicché, in assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ex plurimis, ordinanze n. 432 e n. 314 del 2005);

    che, parimenti, anche il prospettato contrasto della disposizione  denunciata con l'art. 13 Cost. è carente di argomentazione in punto di non manifesta infondatezza, non potendo reputarsi tale il mero convincimento espresso dal giudice a quo in tema di scelte di politica legislativa sulla idoneità, o meno, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, a risolvere «in forma definitiva ed esaustiva» i non meglio specificati «problemi connessi alla costituzionalità» della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

    che, pertanto, anche sotto tale profilo, la questione è manifestamente inammissibile;   

    che il rimettente sostiene, inoltre, che l'art. 13 censurato sarebbe irragionevole in quanto attribuisce al giudice di pace la competenza sul giudizio di convalida dei «provvedimenti di accompagnamento alla frontiera previsti in materia di extracomunitari», nonostante che il medesimo giudice non «possa muoversi sul piano penale al di là delle competenze rigidamente fissate in via di principio dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», il cui art. 2, comma 1, lettere b) e c) – le quali prevedono l'inapplicabilità nel procedimento penale davanti al giudice di pace delle disposizioni relative, rispettivamente, all'arresto in flagranza di reato e al fermo di indiziato di delitto, nonché alle misure cautelari personali – «ha esplicitamente escluso che possa intervenire, in materie che in qualche modo limitano la libertà personale»;

    che il tenore della censura, imperniandosi sulla asserita irragionevolezza della attribuzione al giudice di pace della competenza a convalidare il provvedimento di accompagnamento dello straniero alla frontiera, è tale da consentire di individuare nel comma 5-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271 del 2004, la specifica disposizione su cui si appuntano le doglianze del rimettente e nell'art. 3 Cost. il parametro costituzionale al quale riferire la dedotta lesione;

    che, tuttavia, il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo è implausibile, giacché il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, sebbene inerisca alla materia regolata dall'art. 13 Cost., «in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione» (sentenza n. 105 del 2001; e così anche sentenza n. 222 del 2004), costituisce pur sempre una modalità esecutiva, adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, dell'espulsione amministrativa e non può, dunque, per natura e funzione, essere assimilata alle misure pre-cautelari e cautelari penali che, in base alle citate lettere b) e c) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, restano escluse dalla competenza del giudice di pace in materia penale;

    che è in base a tale premessa, palesemente erronea, che il rimettente omette di considerare – malgrado egli stesso non dubiti, proprio nella prospettiva del rispetto della riserva di giurisdizione di cui al comma terzo dell'art. 13 Cost., della sua qualità di giudice, sebbene onorario, appartenente all'ordine giudiziario (artt. 1 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”) – che la scelta di attribuire al giudice di pace la competenza sul giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera rientra comunque nell'esercizio, non arbitrario o non manifestamente irragionevole, della discrezionalità legislativa;

    che, pertanto, la complessiva prospettazione su cui si fonda il dubbio sollevato dal giudice a quo è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale e, dunque, l'esaminato profilo di questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile (tra le altre, ordinanza n. 305 del 2003);

    che, infine, quanto all'ipotizzata incostituzionalità dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «nella parte in cui è previsto il ricorso in Cassazione senza la sospensione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera», non solo il giudice a quo non esplicita il parametro che sarebbe nella specie vulnerato, ma, segnatamente, prospetta una censura la cui rilevanza appare prematura e meramente ipotetica, giacché investe la fase del giudizio di impugnazione, successiva ed eventuale rispetto a quella in cui il rimettente medesimo si trova a decidere;

    che la questione deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente inammissibile anche sotto tale ultimo profilo (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 375 del 2005 e n. 434 del 2004). 

            Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  l'8 marzo 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.