Ordinanza n. 473 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 473

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale                               MARINI                                  Presidente

- Franco                                  BILE                                           Giudice

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

 

- Romano                                VACCARELLA                               "

 

- Paolo                                    MADDALENA                                "

 

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

 

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

 

- Franco                                  GALLO                                            "

 

- Luigi                                     MAZZELLA                                    "

 

- Gaetano                                SILVESTRI                                      "

 

- Sabino                                  CASSESE                                          "

- Maria Rita                            SAULLE                                           "

- Giuseppe                              TESAURO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Raffaele Tito, ai sensi dell’art. 68, comma primo, della Costituzione, giudizio promosso con ricorso della Corte d’appello di Venezia – sez. IV penale, nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 27 maggio 2005 ed iscritto al n. 21 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005 (fase di ammissibilità).

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 27 maggio 2005, la Corte d’appello di Venezia, quarta sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 – con la quale si è dichiarato che i fatti per cui è in corso procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, pendente innanzi ad essa (Corte d’appello), riguardano opinioni espresse da un membro del parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – chiedendo che la predetta delibera venga annullata;

che nel ricorso si rammenta che il deputato Sgarbi è imputato del reato di diffamazione pluriaggravata per avere, quale conduttore di quattro trasmissioni televisive della serie “Sgarbi quotidiani”, diffuse dall’emittente “Canale 5” nei giorni 10, 14, 18 gennaio e 24 luglio 1997, offeso la reputazione del magistrato Raffaele Tito in riferimento all’attività di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone da lui svolta nei procedimenti penali a carico del deputato Michelangelo Agrusti e del sindaco Molinaro del Comune di Buia;

 

che, come precisa la Corte d’appello di Venezia, la diffamazione, oggetto del capo d’imputazione, si sarebbe concretata nell’addebito al Tito di aver approfittato della sua relazione sentimentale con la d.ssa Anna Fasan, all’epoca dei fatti Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, per ottenere provvedimenti restrittivi e decisioni giurisdizionali compiacenti; addebito, questo, che traeva origine dal contenuto di un memoriale consegnato dal marito della Fasan, Danilo Da Re, all’Agrusti e da questi diffuso anche ad organi di stampa, essendo stata, peraltro, presentata, sulla medesima vicenda, un’interrogazione parlamentare dal deputato Armando Veneto, in data 22 dicembre 1996;

che, inoltre, sui predetti fatti erano state proposte due autonome querele, da parte del Tito e della Fasan; la querela della Fasan veniva conosciuta, per competenza territoriale, dal Tribunale di Treviso ed il relativo processo si concludeva con sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione all’art. 68, primo comma, Cost., dopo che il medesimo Tribunale aveva proposto ben due conflitti di attribuzione avverso la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati del 24 febbraio 1999, entrambi dichiarati inammissibili (da ultimo con ordinanza n. 358 del 2003);

 

che, prosegue il giudice ricorrente, sulla querela del Tito si apriva procedimento penale davanti al competente Tribunale di Venezia, il quale, con sentenza del 23 marzo–13 giugno 2001, condannava l’on. Sgarbi per i reati ascrittigli alla complessiva pena di un anno e un mese di reclusione e lire 3 milioni di multa, oltre al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Reti Televisive Italiane s.p.a., in favore della parte offesa;

 

che nel corso del gravame avverso la predetta sentenza interveniva, in data 7 ottobre 2003, la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati in relazione ai fatti oggetto di cognizione da parte della Corte territoriale ricorrente;

che, tanto premesso, la Corte d’appello di Venezia – escluso di dover provvedere immediatamente a sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) e negata ogni rilevanza al precedente specifico del processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Treviso, giacché i conflitti di attribuzione sollevati da quel Tribunale sono stati decisi soltanto “in rito” da questa Corte, rimanendone così impregiudicato il merito – argomenta diffusamente sull’impossibilità di ricondurre i fatti oggetto di cognizione penale ad attività connessa alla funzione parlamentare del deputato Sgarbi, precisando che, alla stregua degli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale può individuarsi soltanto in riferimento a specifici lavori parlamentari, risultando solo tale aspetto come essenziale ai fini della sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità;

 

che, nella fattispecie, si precisa nel ricorso, dovrebbe quindi valutarsi se sussista “sostanziale corrispondenza” tra il contenuto dell’interrogazione parlamentare proposta dall’on. Veneto in data 22 dicembre 1996 e le successive dichiarazioni televisive dell’on. Sgarbi (il quale, peraltro, richiama specificamente detta interrogazione nella trasmissione del 10 gennaio 1997), alle quali è riferita la delibera di insindacabilità del 7 ottobre 2003;

che tale corrispondenza di contenuti, ad avviso della ricorrente Corte territoriale, dovrebbe essere esclusa, sia perché nella interrogazione dell’on. Veneto non si rinviene alcunché circa “il caso Molinaro (sindaco di Buia)”, oggetto delle dichiarazioni televisive del 24 luglio 1997, mentre anche per tale vicenda è intervenuta condanna in primo grado da parte del Tribunale di Venezia; sia perché «l’opinione parlamentare del deputato Veneto nell’esternazione dello Sgarbi diviene altro fatto, altra opinione, opinione integrata e modificata» e come tale non riconducibile nell’ambito della prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la “materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d’appello di Venezia, quarta sezione penale, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia di un conflitto, giacché la Corte d’appello ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, infine, dal ricorso è dato ricavare “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la materia”, alla stregua di quanto richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Venezia, quarta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe indicato;

dispone:

 

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Venezia, quarta sezione penale, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente Corte d’appello, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Paolo MADDALENA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.