Ordinanza n. 414 del 2005

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ORDINANZA N. 414

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

- Fernanda CONTRI                    

- Guido NEPPI MODONA                

- Annibale MARINI                      

- Franco BILE                        

- Giovanni Maria FLICK                       

- Francesco AMIRANTE                    

- Ugo DE SIERVO                   

- Romano VACCARELLA                  

- Paolo MADDALENA                   

- Alfio FINOCCHIARO                 

- Alfonso QUARANTA                    

- Franco GALLO                       

- Luigi MAZZELLA                    

- Gaetano SILVESTRI                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2004 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nel procedimento penale a carico di Gravagna Francesco, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

    Ritenuto che, con ordinanza del 30 gennaio 2004, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito di un'udienza preliminare a carico di un soggetto imputato di alcune estorsioni, e nei confronti del quale, sempre in sede di udienza preliminare, aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento) in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione;

    che, secondo il remittente, detta questione non si poneva prima della legge 8 aprile 1993, n. 105 (Modifica all'art. 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere) – che ha eliminato l'aggettivo «evidente» nell'art. 425 cod. proc. pen. – e soprattutto prima della introduzione, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), del nuovo sistema che ha inciso profondamente sulla natura dell'udienza preliminare;

    che, prima di tali riforme, l'udienza preliminare si configurava come una «verifica che opera su un piano squisitamente processuale, essendo il giudice chiamato a decidere non sul pieno merito della res iudicanda, ma sull'ammissibilità o meno della domanda di giudizio rivolta dal pubblico ministero»;

    che, a seguito delle citate riforme, la situazione si sarebbe invece «letteralmente rovesciata», dal momento che l'apprezzamento del giudice del merito, ormai privo di quei caratteri di sommarietà, che prima delle riforme erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti, sarebbe ormai pieno;

    che, d'altro canto, sul versante dell'art. 444 cod. proc. pen., sin dal 1992, la Corte costituzionale avrebbe affermato l'incompatibilità del giudice, che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., a partecipare all'udienza dibattimentale, o al giudizio abbreviato;

    che, secondo il rimettente, fino ad oggi sarebbe prevista la causa d'incompatibilità nell'ipotesi in cui, dopo il rigetto della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., si proceda con il giudizio abbreviato, sulla base del testuale disposto dell'art. 34, primo comma, cod. proc. pen., mentre qualche dubbio emergerebbe nell'ipotesi in cui si proceda a giudizio ordinario, in quanto sarebbe necessario verificare se la pienezza del giudizio conseguente all'udienza preliminare in assenza di riti alternativi, come affermato dalla Corte costituzionale nelle più recenti pronunce, sia ormai assimilabile a quella propria del giudizio abbreviato;

    che, pertanto, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe meritevole di ricevere il vaglio della Corte costituzionale in quanto, sulla base dell'attuale natura dell'udienza preliminare alla luce delle riforme e dell'evoluzione giurisprudenziale, «sembrerebbe che il giudizio conseguente sia dotato di pienezza, non diversamente dal dibattimento o dal giudizio abbreviato e conseguentemente che, accanto alle sopra indicate ipotesi di incompatibilità conseguenti al rigetto dell'applicazione della pena, sia da annoverare anche il giudizio scaturente dall'udienza preliminare in generale e non soltanto a seguito di giudizio abbreviato».

    Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dubita, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti nel corso dell'udienza preliminare;

    che la questione è manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine ai parametri di cui si deduce la violazione (cfr. ordinanze nn. 23, 126, 149 e 197 del 2005).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.