Ordinanza n. 311 del 2005

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ORDINANZA N. 311

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI               Presidente

 

- Fernanda      CONTRI                       Giudice

 

- Guido           NEPPI MODONA       “

 

- Annibale       MARINI                       “

 

- Franco          BILE                             “

 

- Giovanni Maria FLICK                     “

 

- Francesco     AMIRANTE                 “

 

- Ugo              DE SIERVO                 “

 

- Romano        VACCARELLA          “

 

- Paolo            MADDALENA            “

 

- Alfio             FINOCCHIARO          “

 

- Alfonso        QUARANTA               “

 

- Franco          GALLO                        “

 

- Luigi             MAZZELLA                “

 

- Gaetano        SILVESTRI                  “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) promosso con ordinanza dell’8 gennaio 2004 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Pagliani ed altri e Augusto Cortelloni ed altro, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2005.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

 

Ritenuto che con ordinanza dell’8 gennaio 2004 il Tribunale di Ancona, nel corso della causa civile per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa promossa da Giuseppe Pagliani ed altri nei confronti dell’avvocato Augusto Cortelloni, all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui prevede che, intervenuta la deliberazione della Camera favorevole all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e, dunque, nel processo civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla definizione;

 

che il rimettente deduce, preliminarmente, di essere chiamato a decidere della domanda di risarcimento dei danni avanzata da Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, tutti magistrati in servizio presso il Tribunale di Modena, in relazione alla pubblicazione, sul quotidiano “Nuova Gazzetta di Modena”, di una intervista in cui il senatore Augusto Cortelloni, due giorni dopo la lettura del dispositivo della sentenza con cui era stato definito in primo grado un procedimento penale in materia di abusi sessuali su minori, aveva attribuito loro, in quanto membri del collegio giudicante, comportamenti contrari ai doveri inerenti all’esercizio della funzione giudiziaria;

 

che il Senato della Repubblica, con delibera del 26 novembre 2003, in accoglimento della istanza direttamente formulata dall’interessato, ha dichiarato ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare e sono perciò insindacabili;

 

che con il medesimo atto introduttivo del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Tribunale di Ancona ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la predetta delibera del Senato della Repubblica, conflitto dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 56 del 2005;

 

che, ad avviso del rimettente, l’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140, là dove < < obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio privo di ogni giustificazione istituzionale>>, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché darebbe luogo ad una < < disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva>>; violerebbe altresì l’art. 101 della Costituzione, in quanto < < norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all’art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità>>;

 

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.

 

Considerato che il Tribunale di Ancona censura l'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui < < obbliga il giudice ad uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio privo di ogni giustificazione istituzionale>>, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché determinerebbe una < < disparità di trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata invettiva>>; nonché per contrasto con l’art. 101 della Costituzione, in quanto < < norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all’art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità>>;

 

che, come risulta dal testo dell’ordinanza di rimessione appena riportato, il dubbio di costituzionalità è prospettato in modo meramente assertivo, tanto più in quanto le argomentazioni svolte dal giudice a quo  riguardano esclusivamente il conflitto di attribuzione sollevato con lo stesso atto, conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 56 del 2005;

 

che, dunque, indipendentemente da ogni considerazione in merito alla circostanza che il giudice a quo ha altresì proposto conflitto di attribuzione avverso la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per omessa motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 23 del 2005 e n. 442 del 2002).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.