Ordinanza n. 306 del 2005

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ORDINANZA N. 306

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Piero Alberto          CAPOTOSTI                              Presidente

- Fernanda                CONTRI                                     Giudice

- Guido                     NEPPI MODONA                      "

- Annibale                 MARINI                                     "

- Franco                    BILE                                           "

- Giovanni Maria      FLICK                                         "

- Francesco               AMIRANTE                               "

- Ugo                        DE SIERVO                               "

- Romano                  VACCARELLA                         "

- Paolo                      MADDALENA                          "

- Alfio                       FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                  QUARANTA                              "

- Franco                    GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 25 maggio 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli nel procedimento penale a carico di M. L. ed altro, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Visti l’atto di costituzione di M.L. ed altro nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell’udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

 

uditi gli avvocati Luigi Paolo Comoglio e Mario Meneghini per M.L. ed altro nonché l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono – in caso di ritardata iscrizione, da parte del pubblico ministero, del nominativo della persona sottoposta alle indagini nell’apposito registro previsto dall’art. 335 del medesimo codice – la possibilità di utilizzare gli atti processuali compiuti oltre il termine previsto dall’art. 405, comma 2, del codice di rito, «con riferimento all’epoca di individuazione degli elementi configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome è stato tardivamente iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.»;

 

che, a parere del giudice a quo, la ritardata iscrizione dei nominativi degli indagati nel registro delle notizie di reato deve ritenersi evenienza «certamente lesiva dei diritti degli imputati», giacché consente al giudice di utilizzare anche atti di indagine compiuti oltre i termini massimi stabiliti per le indagini preliminari, dal momento che, al lume della normativa vigente, tale situazione non può «ritenersi sanzionabile con l’inutilizzabilità sancita dall’art. 191 cod. proc. pen.»;

che, pertanto, alla stregua di tali rilievi, il combinato disposto delle disposizioni oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento degli imputati e con il diritto di difesa, compromesso dal deliberato ritardo nella iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.;

che, infine, risulterebbe violato anche l’art. 111, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto dal ritardo nella iscrizione scaturirebbe un differimento nel tempo del momento in cui è assicurata agli imputati la possibilità di essere posti a conoscenza delle indagini svolte nei loro confronti, mentre agli stessi non sarebbe neppure garantita «una ragionevole durata del processo»;

che nel giudizio si sono costituiti gli imputati nel procedimento  a quo, concludendo per l’accoglimento della questione;

che ha altresì spiegato atto di intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondata la proposta questione.

Considerato che – nel corso dell’udienza preliminare nell’ambito di un procedimento per calunnia a carico di due imputati – il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, delibando favorevolmente l’eccezione proposta dalle difese degli imputati, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, «nella parte in cui consentono, in caso di ritardata iscrizione da parte del pubblico ministero del nome della persona sottoposta ad indagini nell’apposito registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., l’utilizzabilità di atti processuali compiuti oltre il termine di cui all’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento all’epoca di individuazione degli elementi configuranti indizi di reato nei confronti della persona il cui nome è stato tardivamente iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.»;

che, secondo il giudice rimettente, dalla ritardata iscrizione – non sanzionata dalla inutilizzabilità degli atti – deriverebbero, ad un tempo, la violazione del principio di uguaglianza e quella del diritto di difesa, stante la disparità di trattamento tra imputati, nonché la compromissione del diritto dell’imputato ad essere messo in condizione di conoscere tempestivamente l’esistenza di indagini a suo carico ed a vedersi garantita «una ragionevole durata del processo»;

che, peraltro – nel prospettare le indicate censure – il giudice rimettente omette di svolgere qualsiasi considerazione in ordine alle ragioni per le quali, alla luce del dato normativo, non risulti possibile una diversa ricostruzione ermeneutica delle disposizioni impugnate, tale da sottrarre le stesse al contrasto ipotizzato con i parametri invocati;

che, per costante affermazione di questa Corte, il giudice – quanto meno in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nella specie non ravvisabile, stante la presenza di indicazioni interpretative fra loro difformi, evocate dalla difesa della parte privata, sia in ordine alla concreta sindacabilità del dies a quo, dal quale far decorrere il termine di durata delle indagini preliminari; sia in ordine ai riflessi suscettibili di derivarne, quanto all’inutilizzabilità degli atti di indagine – ha il dovere di ricercare e di seguire l’interpretazione da lui ritenuta più adeguata ai principì costituzionali: configurandosi, altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento volto ad ottenere l’avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma (cfr.,  ex plurimis, ordinanza n. 211 del 2005);

che, pertanto, non avendo il giudice  a quo compiuto il doveroso tentativo di individuare una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate – risolvendosi, quindi, alla proposizione della questione di legittimità costituzionale solo nell’ipotesi in cui detto tentativo sia rimasto in concreto infruttuoso – la questione ora dedotta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 191 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Giovanni Maria FLICK, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.