SENTENZA N. 72
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a
seguito delle risoluzioni dell’Agenzia delle entrate – Direzione Centrale
Gestione tributi – n. 29/E del 30 gennaio 2002, recante «Istituzione del
codice-tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi
comuni d’investimento immobiliari chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410» e n.
31/E del 31 gennaio 2002, recante «Istituzione dei codici tributo per il
versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Articoli
4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448», promosso con ricorso della
Regione Siciliana, notificato il 29 marzo 2002, depositato in Cancelleria il 5
aprile 2002 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 2002.
Visto l’atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14
dicembre 2004 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato Giovanni Carapezza
Figlia per
Ritenuto in fatto
1. – Con
ricorso notificato il 29 marzo 2002 e depositato il 5 aprile 2002,
1.1. – La ricorrente premette che l’Agenzia
delle entrate: a) con la risoluzione n. 29/E, istituendo un apposito
codice-tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sostitutiva prevista a carico dei fondi comuni chiusi d’investimento
immobiliare dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
1.2. – La ricorrente
sostiene, in via preliminare, l’ammissibilità del sollevato conflitto, ancorché
l’Agenzia delle entrate sia ente dotato di propria personalità giuridica di
diritto pubblico, con autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e
finanziaria, trattandosi di organizzazione creata dallo Stato per l’esercizio
di proprie funzioni e potestà.
1.3. – Nel
merito,
Infine,
2. – Nel giudizio si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
ovvero infondato.
2.1. – La difesa erariale eccepisce, quanto
all’ammissibilità del conflitto: a) che l’Agenzia delle entrate è un ente con
propria personalità giuridica, distinta ed autonoma rispetto a quella dello
Stato, del quale non può essere considerata “organo” ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché gli
atti emessi dall’Agenzia non potrebbero essere oggetto di conflitto
costituzionale di attribuzione; b) che il ricorso della Regione Siciliana si
limiterebbe a prospettare, con pretesa tutelabile avanti al giudice
amministrativo, l’illegittimità degli atti impugnati, senza rivendicare il
diritto di riscuotere direttamente i tributi né negare la potestà dell’Agenzia
delle entrate di provvedere al riguardo, bensì contestando esclusivamente il
modo di esercizio di tale potestà nel caso concreto; c) che le impugnate
risoluzioni sarebbero semplici istruzioni interne, rivolte agli organi della
riscossione per razionalizzarne ed ottimizzarne l’attività e perciò non
sindacabili dalla Regione Siciliana.
2.2. – Nel
merito, l’Avvocatura generale nega che con le suddette risoluzioni l’Agenzia fiscale
abbia sottratto la parte spettante alla Regione Siciliana dei tributi in esse
considerati, perché il codice-tributo avrebbe solo lo scopo di identificare la
causale del correlativo versamento fiscale e non quello di individuare l’ente
cui tale versamento deve essere poi attribuito. La difesa erariale deduce che
alla realizzazione di tale ultimo scopo è deputato un meccanismo informatico
che determina automaticamente la quota di spettanza regionale, tramite
un’apposita tabella di confluenza tra codici-tributo, ente percettore e
capitoli-articoli di bilancio, e che, in virtù di tale meccanismo, le somme
riscosse per i tributi sostitutivi in questione sono state correttamente
imputate sia allo Stato che alla Regione Siciliana, come risulterebbe dal prospetto
di imputazione-riparto elaborato dalla SOGEI
per l’anno 2002 e prodotto in giudizio.
L’Avvocatura
generale contesta, infine, la sussistenza della lamentata violazione del
principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, data la mancanza del presupposto
di una lesione effettiva di attribuzioni costituzionali.
3. –
Considerato in diritto
1. –
2. – La difesa erariale ha preliminarmente
eccepito l’inammissibilità del conflitto, perché avente ad oggetto atti non
dello Stato, ma dell’Agenzia delle entrate.
L’eccezione è
infondata.
Questa Corte ha
già ritenuto ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione in
relazione ad atti dell’Agenzia delle entrate, sul presupposto della sostanziale
riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto, nell’àmbito
dell’amministrazione dello Stato (sentenza n. 288 del
2004, riguardante, appunto, un conflitto di attribuzione sollevato dalla
Regione Siciliana in relazione ad atti emessi dall’indicata Agenzia). Tale
conclusione deve essere qui ribadita. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) affida, infatti, all’Agenzia delle entrate la
«gestione» dell’esercizio delle tipiche funzioni statali concernenti «le
entrate tributarie erariali» prima attribuite al Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze ed agli uffici connessi e, in particolare, assegna a
tale ente la cura del fondamentale interesse statale al perseguimento del
«massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali» (artt. 57, comma 1,
primo periodo; 61, comma 3; 62, commi 1 e 2). Ai soli fini del conflitto
costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla
sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni – «affidate»
all’Agenzia delle entrate nell’àmbito del peculiare modulo organizzatorio
disegnato per le agenzie fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, con disciplina
derogatoria rispetto a quella dettata per le agenzie non fiscali (art. 10 del
decreto) – esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi
nell’esercizio delle medesime funzioni.
3. – Il ricorso è invece inammissibile sotto altro
profilo.
Per aversi
materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che
l’atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale
dell’ente confliggente. Gli atti
oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica. Essi vanno
inquadrati nell’articolato sistema normativo delineato dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con il quale viene disciplinato, tra l’altro,
il versamento delle imposte dai
contribuenti allo Stato ed il riversamento del gettito tributario da parte
dello Stato agli enti ai quali spetta, in tutto o in parte, quel gettito. Tale
sistema prevede, per quanto qui rileva, che le somme dovute agli enti
destinatari del gettito, tra cui
per
questi motivi
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso
dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato – in relazione alle
risoluzioni dell’Agenzia delle entrate, “Direzione Centrale Gestione Tributi”,
n. 29/E del 30 gennaio 2002, concernente «Istituzione del codice-tributo per il
versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d’investimento
immobiliare chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410», e n. 31/E del 31 gennaio 2002, concernente «Istituzione dei codici
tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria
2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448» – con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.