Sentenza n. 46 del 2005

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SENTENZA N. 46

ANNO 2005

 

 

Commenti alla decisione di

 

I. Antonio Ruggeri, Tutela minima” di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e… sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita  (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

II. Elisabetta Lamarque, Ammissibilità dei referendum: un’altra occasione mancata  (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

III. Andrea Pugiotto, Fuga dal referendum: “Comitati del no” e Governo a Corte (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

IV. Simone Penasa, L’ondivaga categoria delle leggi “a contenuto costituzionalmente vincolato” Fuga dal referendum: “Comitati del no” e Governo a Corte (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

V. Vincenzo Satta, Scompare definitivamente la distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e leggi a contenuto costituzionalmente vincolato? Uno sguardo d’insieme alle sentenze sui referendum del 2005 (per gentile concessione della Rivista elettronica Amministrazione in cammino)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Valerio              ONIDA                       Presidente

- Carlo                 MEZZANOTTE        Giudice

- Fernanda           CONTRI                    "

- Guido                NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto    CAPOTOSTI             "

- Annibale           MARINI                    "

- Giovanni Maria FLICK                       "

- Francesco          AMIRANTE              "

- Ugo                   DE SIERVO              "

- Romano            VACCARELLA        "

- Paolo                 MADDALENA         "

- Alfio                 FINOCCHIARO       "

- Alfonso             QUARANTA            "

- Franco               GALLO                     "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione e»; giudizio iscritto al n. 142 del registro referendum.

    Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

    udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante;

    uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini, Giovanni Giacobbe per il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona” e l'avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

    1.– L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 dicembre 2004 ha ritenuto conforme alla legge il seguente quesito referendario (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164, - e successiva errata corrige nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2004, n. 171) : «Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”?». Contestualmente è stato attribuito alla richiesta di referendum il numero 2 ed il titolo proposto dal comitato promotore, ossia: “Procreazione medicalmente assistita – limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni – Abrogazione parziale”.

    2.– Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza, ha fissato per la camera di consiglio la data del 10 gennaio 2005, dandone comunicazione a norma dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

    3.–  Il Comitato promotore del referendum si è costituito  depositando una memoria e concludendo per l'ammissibilità della richiesta referendaria. Non ricorrerebbe – ad avviso dei promotori – l'ipotesi di abrogazione di leggi «a contenuto costituzionalmente necessario», attesa la probabile incostituzionalità delle norme che si vorrebbero abrogare, lesive degli artt. 9 e 33 della Costituzione e del diritto alla salute, in quanto l'impossibilità di utilizzare gli embrioni sacrifica la ricerca scientifica finalizzata alla cura delle malattie genetiche. Né la richiesta incontrerebbe il limite delle leggi di esecuzione di obblighi internazionali, posto che la Convenzione di Oviedo vieta la clonazione riproduttiva e la sola creazione di embrioni a fini di ricerca, ma non l'utilizzazione degli stessi a fini di ricerca clinica e sperimentale. Il quesito risulterebbe infine omogeneo e non sostitutivo della disciplina originaria con una del tutto diversa ed estranea.

    4.– E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la richiesta di referendum venga dichiarata inammissibile, anzitutto per la mancata richiesta di abrogazione di altre disposizioni indissolubilmente legate a quelle che si vorrebbero eliminare; l'esito che il referendum persegue è, infatti, quello di una piena liberalizzazione della ricerca scientifica, con esiti incompatibili con la tutela dei diritti del concepito. In secondo luogo la richiesta sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, perseguendo l'obiettivo di rendere possibile la produzione di embrioni a fini sperimentali e non riproduttivi, non prevede l'abrogazione dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge, i quali vietano rispettivamente qualsiasi sperimentazione sull'embrione e la produzione di embrioni a fini di ricerca. Infine le norme interessate rappresenterebbero attuazione di precetti derivanti da norme internazionali o, comunque, strettamente collegate con le medesime.

    5.– Hanno depositato scritti a sostegno dell'inammissibilità: il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, il “Comitato per la tutela della salute della donna”, la “Consulta nazionale delle Fondazioni e Associazioni antiusura”, il “Forum delle Associazioni familiari”, il “Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.

    6.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini e l'avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

    A seguito dell'ordinanza letta in camera di consiglio, sono stati altresì sentiti l'avv. Giovanni Giacobbe per il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, l'avv. Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l'avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l'avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.

Considerato in diritto

    1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento della riserva formulata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum, per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi restando i limiti alla possibilità di intervento di tali soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.

    2.– La richiesta di referendum sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

    In concreto, la richiesta referendaria mira ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto.

    3.– E' opportuno premettere che il giudizio di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere si atteggia, per costante giurisprudenza, «con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge» (cfr. sentenze n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa, parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell'eventuale disciplina di risulta derivante dall'effetto abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987 e n. 24 del 1981).

    4.– La richiesta è ammissibile.

    4.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale.

    In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.

    La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta.

    4.2.– Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità.

    La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.

    4.3.– La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole «la crioconservazione e»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

    Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

    Valerio ONIDA, Presidente

    Annibale MARINI, Redattore

    Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.


ALLEGATO:   

    Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta di referendum abrogativo iscritto al n. 142 reg. ref. 

    LA CORTE COSTITUZIONALE   

    Considerato che l'art. 33 della legge n. 352 del 1970, nell'ambito di un procedimento a carattere officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in camera di consiglio;

    che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;

    che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti presentati;

    riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori e dal Governo

    dispone

di dare corso alla illustrazione delle memorie presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli scritti presentati da altri soggetti.