Ordinanza n. 150 del 2004

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.150

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Valerio ONIDA, Presidente

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI                           

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI

 

- Annibale MARINI

 

- Franco BILE

 

- Giovanni Maria FLICK

 

- Francesco AMIRANTE

 

- Ugo DE SIERVO

 

- Romano VACCARELLA

 

- Paolo MADDALENA

 

- Alfonso QUARANTA

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza del 18 giugno 2003 dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Banca Popolare dell’Irpinia s.r.l. e Antonio Giovanniello, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 2003, il Tribunale di Ariano Irpino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui stabilisce che l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, “la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge” e che, qualora la documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone “a decorrere dal giorno successivo e sino al mese seguente all’eventuale tardiva produzione della documentazione”;

 

che il giudice rimettente censura la predetta norma in quanto essa introdurrebbe una “irragionevole disparità di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi dell’edilizia economica e popolare che, a parità di reddito, sono obbligati a pagare sino al mese seguente all’eventuale tardiva produzione della documentazione un canone mensile pari alla misura massima del canone previsto dall’art. 2 della legge citata per non aver provveduto ad inviare allo IACP la documentazione richiesta”, riflettendo la previsione del trattamento sanzionatorio, nel caso di inadempimento del predetto obbligo di comunicazione, il “perseguimento di un interesse dell’amministrazione – che in luogo di accertare autonomamente il reddito onera l’assegnatario a comunicarlo – sganciato da posizioni di effettiva diversità sostanziale”;

 

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata – “notevolmente penalizzante” per l’assegnatario rispetto alla normativa statale (legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 22 e segg.), in quanto consentirebbe l’aumento del canone anche in assenza di una preventiva diffida – violerebbe, altresì, il diritto di difesa dell’assegnatario, dal momento che a nulla varrebbe “la dimostrazione in giudizio, previa esibizione delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, che il reddito percepito mai avrebbe giustificato alcun aumento del canone”.

 

Considerato che il Tribunale di Ariano Irpino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, stabilendo che l’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio e che, qualora tale documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone, porrebbe in essere una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare in funzione dell’avere o meno gli stessi, a parità di reddito, provveduto ad inviare all’ente gestore la documentazione richiesta;

 

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata – che, tra l’altro, risulterebbe “notevolmente penalizzante” per l’assegnatario rispetto alla normativa statale – lederebbe altresì il diritto di difesa dell’assegnatario, non avendo alcun rilievo la dimostrazione in giudizio che il reddito percepito non avrebbe giustificato alcun aumento del canone;

 

che la disposizione censurata, nella parte in cui obbliga l’assegnatario a produrre la documentazione necessaria, entro il 30 giugno di ogni biennio, va considerata nell’ambito della disciplina sull’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica volta a perseguire la finalità di favorire l’accesso all’abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti;

 

che, pertanto, nel quadro di questa finalità, l’onere della comunicazione posto a carico dell’assegnatario va valutato in corrispondenza del beneficio dell’assegnazione dell’alloggio, cosicché non irragionevolmente la norma censurata stabilisce che, nei confronti degli assegnatari che non abbiano prodotto la documentazione richiesta entro il termine previsto, si applica – a parità di reddito – la misura massima del canone, tanto più che il predetto onere di comunicazione è disciplinato dalla legge regionale in modo tale da non renderne ingiustificatamente gravoso l’adempimento, risultando anche agevolato il perseguimento dell’interesse pubblico all’accertamento del reddito degli assegnatari;

 

che è altresì da escludere il vulnus dell’art. 24 della Costituzione, non determinando in alcun modo la disposizione censurata effetti di natura processuale;

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Ariano Irpino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2004.