Sentenza n. 136 del 2004

SENTENZA N. 136

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA                                                

- Carlo MEZZANOTTE                                           

- Fernanda CONTRI                                                

- Guido NEPPI MODONA                                     

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                   

- Annibale MARINI                                                 

- Franco BILE    

- Giovanni Maria FLICK                                         

- Francesco AMIRANTE                                         

- Ugo DE SIERVO                                                 

- Romano VACCARELLA                                     

- Paolo MADDALENA                                           

-Alfonso QUARANTA                                           

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, promosso con ordinanza del 3 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, sui ricorsi riuniti proposti da D. V. ed altri contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di D. V. ed altri e di P. D., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l’avvocato Franco Carrozzo per le parti private costituite e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di otto giudizi amministrativi riuniti – promossi da alcuni insegnanti, appartenenti a diversi ambiti disciplinari delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, allo scopo di ottenere l’annullamento della graduatoria nazionale ad esaurimento degli idonei disposta ai sensi dell’art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.

Rileva il giudice a quo che, nella fattispecie, tutti i ricorrenti sono stati ammessi con riserva alla sessione speciale di abilitazione indetta, in base all’art. 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dall’ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247. Pur avendo superato la relativa prova d’esame, i medesimi sono stati inseriti, sempre con riserva, nelle rispettive graduatorie nazionali permanenti ad esaurimento; la riserva è stata poi sciolta in senso negativo, sicché è stata loro preclusa la possibilità di essere nominati insegnanti di ruolo.

Il motivo di doglianza prospettato dai docenti contro la loro esclusione dalle graduatorie permanenti si fonda essenzialmente sulla mancata estensione, anche a favore degli insegnanti delle accademie di belle arti e dei conservatori, dello spostamento dei termini al 27 aprile 2000 disposto dalla norma impugnata per i soli aspiranti all’insegnamento nella scuola elementare e nella scuola media; spostamento che avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare a pieno titolo alla sessione riservata di abilitazione.

Il giudice a quo, allo scopo di illustrare le ragioni dell’asserita violazione dei menzionati parametri costituzionali, ritiene opportuno riassumere le più recenti tappe dell’evoluzione legislativa in materia di assunzione degli insegnanti precari. Con il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fu creato il sistema del c.d. doppio canale, in base al quale l’accesso in ruolo dei docenti poteva avvenire tramite concorso per soli titoli oppure tramite concorso per titoli ed esami; tale meccanismo venne poi trasfuso negli artt. 270 e 401 del d.lgs. n. 297 del 1994. Successivamente è intervenuta la legge n. 124 del 1999, la quale – oltre a modificare le citate norme del d.lgs. n. 297 del 1994 nel senso di trasformare le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo – ha dettato, negli artt. 2 e 3, disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione ai fini dell’inserimento nelle menzionate graduatorie permanenti. In vista di quest’obiettivo gli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno stabilito, l’uno per gli insegnanti della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, l’altro per quelli delle accademie e dei conservatori, la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite una sessione riservata di concorso, alla quale sono stati ammessi i docenti precari che avevano svolto attività di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della norma stessa (25 maggio 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Ora l’art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, introdotto in sede di conversione, ha ulteriormente ampliato i termini di maturazione della menzionata anzianità di servizio necessaria per l’ammissione alla procedura di abilitazione riservata, stabilendo che alla medesima potessero partecipare anche i docenti che avevano completato tale periodo alla data del 27 aprile 2000; ma tale ampliamento – determinato da un avviamento non immediato delle procedure di abilitazione – è stato previsto solo in favore degli insegnanti di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, sicché gli insegnanti delle accademie di belle arti e dei conservatori ne sono rimasti pacificamente esclusi (essendo essi ricompresi nell’art. 3 della legge n. 124 del 1999). Se tale esclusione non fosse stata stabilita, i ricorrenti – che al 27 aprile 2000 avevano tutti maturato i 360 giorni di servizio richiesti – avrebbero potuto essere subito inseriti nelle relative graduatorie ad esaurimento (dopo il superamento dell’esame concorsuale), onde ottenere la nomina in ruolo.

Da ciò si desume, ad avviso del remittente, la rilevanza della presente questione, il cui accoglimento determinerebbe l’inclusione dei ricorrenti, pleno iure, nelle indicate graduatorie.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che aver ampliato i termini per l’abilitazione riservata in favore dei soli docenti delle scuole elementari e medie si traduce, a causa della totale identità delle rispettive procedure, in un’ingiustificata discriminazione in danno degli insegnanti delle accademie e dei conservatori, tanto più che anche per costoro le procedure di abilitazione riservata si sono avviate in ritardo, e cioè con la citata ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247. Il giudice a quo, inoltre, dà conto del fatto che  i conservatori, le accademie e gli istituti di alta cultura sono stati assoggettati ad una radicale riforma ad opera della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il che imporrà in futuro un sistema particolare di reclutamento degli insegnanti; l’art. 2, comma 6, di tale legge ha, infatti, trasformato le graduatorie permanenti cui aspirano i ricorrenti in graduatorie “ad esaurimento”. Ciò non toglie, però, che proprio la norma in ultimo citata ha riconosciuto la possibilità di fare ricorso, per la creazione di tali graduatorie, alle procedure della legge n. 124 del 1999, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato nel proprio parere n. 485 del 2001.

Da tanto consegue, ad avviso del TAR di Lecce, che le procedure di abilitazione riservata sono identiche per tutte le citate categorie di docenti, il che impone una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata nei termini di sopra riportati.

2.— Si sono costituiti in giudizio davanti a questa Corte tutti i ricorrenti, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione.

La difesa dei docenti nota innanzitutto che la questione è rilevante perché dal suo accoglimento deriva per gli stessi il diritto all’inserimento nelle graduatorie nazionali e, in concreto, quello all’ingresso in ruolo, «stante l’esaurimento degli inclusi a pieno titolo nelle graduatorie» medesime. Ciò posto, dopo aver ricapitolato le principali tappe dell’evoluzione legislativa nella complessa materia, la difesa dei ricorrenti rammenta che le sessioni riservate di abilitazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno costituito indubbiamente una normativa transitoria finalizzata all’obiettivo di sanare le posizioni di precariato scolastico accumulatesi negli anni. La lentezza nello svolgimento delle relative procedure, però, ha fatto sì che i decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie permanenti venissero emanati in epoca assai distante dall’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123, e 18 maggio 2000 per gli insegnanti delle scuole elementari e medie, decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori), sicché in tale periodo intermedio parecchi docenti avevano maturato il requisito dei 360 giorni di precariato (di cui 180 a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995) che avrebbe consentito loro di partecipare alla sessione riservata. Di tali situazioni si è fatto carico il legislatore dettando la norma impugnata, che ha prolungato il termine al 27 aprile 2000, con l’intento di sanare il più ampio numero di posizioni, come è dimostrato dal fatto che, con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, è stata bandita un’ulteriore sessione riservata di abilitazione per tutti coloro che non avevano fatto domanda, mancando del requisito di anzianità, in occasione della precedente tornata di concorsi. L’art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, però, non ha tenuto conto degli aspiranti alla docenza nell’ambito dei conservatori e delle accademie di belle arti, il che determina un’evidente irrazionalità soprattutto per quelli (fra cui i ricorrenti) che, ammessi con riserva alla sessione di abilitazione, hanno superato le relative prove.

La diversità di trattamento tra le varie categorie di docenti è, a parere della difesa, inspiegabile, poiché il meccanismo di reclutamento previsto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 è evidentemente lo stesso, così come identiche sono la creazione delle graduatorie permanenti e la prima integrazione delle medesime. D’altra parte, come il TAR ha osservato, la parificazione dei sistemi di concorso si deve far risalire all’art. 2 della legge n. 417 del 1989, istitutiva del citato doppio canale. Il semplice confronto fra l’art. 2, comma 4, e l’art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 dimostra come i requisiti di accesso alle sessioni riservate siano in tutto identici, sicché la diversità di trattamento determinata dalla norma impugnata si palesa ancor più irragionevole.

Ad ulteriore supporto delle proprie argomentazioni la difesa delle parti private rileva che nessuna influenza può avere, in relazione alla presente questione, la riforma di cui alla legge n. 508 del 1999. Infatti, benché l’art. 2, comma 6, di tale legge abbia trasformato le graduatorie dei docenti di accademie e conservatori in graduatorie ad esaurimento, ciò significa solo che esse non verranno più aggiornate, ma non può modificare la posizione dei ricorrenti, che è antecedente a tale riforma; oltre a ciò, a tutt’oggi non sono stati emanati i decreti che dovrebbero regolamentare la selezione dei docenti del settore artistico, né la citata legge n. 508 del 1999 ha esercitato alcuna funzione di abrogazione delle procedure concorsuali in atto. E’, anzi, lo stesso art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 a fare rinvio alle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge n. 124 del 1999; ciò dimostra l’irrazionalità dell’esclusione, per gli insegnanti del settore, di una norma che è parte integrante di quella disciplina transitoria, la quale «per ogni altro aspetto è estesa in maniera perfettamente parallela e continua a tutto il personale della scuola».

La norma impugnata, quindi, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, dell’art. 4 Cost., in quanto costituisce un’indebita limitazione dell’accesso al lavoro dei cittadini, nonché dell’art. 97 Cost., perché la restrizione dei criteri di ammissione al concorso riservato si risolve in una pregiudiziale selezione del personale docente, certamente non idonea a garantire il miglior andamento dell’amministrazione scolastica.

3. — E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata.

La difesa erariale osserva che le censure prospettate dal giudice a quo appaiono incentrate sull’assunto dell’estensibilità al personale docente delle accademie e dei conservatori di musica di un beneficio previsto in favore dei docenti delle scuole e degli istituti di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 124 del 1999. Tale assunto è, tuttavia, privo di fondamento, trattandosi di categorie di insegnanti diverse regolate da discipline differenziate.

Ciò può desumersi sia dal fatto che la legge n. 124 del 1999, nell’innovare le modalità di accesso ai ruoli del personale docente, ha tenuto distinte quelle rispettivamente proprie di ciascuna delle due suddette categorie, sia dalla circostanza che  la legge n. 508 del 1999, nel prevedere la riforma delle accademie e dei conservatori, ne ha confermato le peculiarità trasferendone la gestione dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Né va omesso di considerare, per quel che riguarda in particolare l’indizione di sessioni riservate di esami di abilitazione, che essa non solo è stata prevista, per le due suddette categorie di docenti, da due differenti disposizioni della legge n. 124 del 1999 – art. 2, comma 4, e art. 3, comma 2, lettera b) –  ma è stata successivamente disciplinata da diverse ordinanze ministeriali (rispettivamente la n. 153 del 1999 e la n. 247 del 1999) che hanno previsto prove di esame non omogenee. La proroga di cui si discute si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall’ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 alla precedente ordinanza n. 153 del 1999, mentre sarebbe priva di giustificazione nei confronti dei docenti delle accademie e dei conservatori, visto che la relativa ordinanza n. 247 del 1999 non è stata successivamente modificata.

Ne consegue che la denunciata discriminazione appare del tutto insussistente.

Considerato in diritto

1.–– Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, dubita, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nella parte in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato il requisito dei 360 giorni di servizio entro il 27 aprile 2000.

Ad avviso del remittente la norma censurata si pone in contrasto con i parametri costituzionali invocati, in quanto del tutto irragionevolmente discrimina gli insegnanti suddetti rispetto ai docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle scuole elementari e medie ai quali è stato concesso il diritto di essere ammessi alla suddetta sessione riservata facendo riferimento, quanto alla maturazione del requisito del servizio prestato, alla data suindicata, anziché alla data originariamente stabilita del 25 maggio 1999.

2.–– La questione non è fondata.

La normativa inerente alle sessioni riservate di esami di idoneità o abilitazione all’insegnamento ha carattere eccezionale e di favore e quindi le singole disposizioni non possono essere estese al di là dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni che ne conseguono siano prive di giustificazione, e perciò irragionevoli.

Nella specie l’istituzione della sessione riservata di cui si tratta è stata disposta dalla legge n. 124 del 1999 per consentire agli insegnanti precari – nel passaggio dal vecchio regime di reclutamento di cui al d.l. n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 417 del 1989, a quello nuovo introdotto dalla stessa legge n. 124 del 1999 – un accesso agevolato nelle neoistituite graduatorie permanenti.

Gli artt. 2 e 3 della legge n. 124 del 1999 hanno fissato – rispettivamente, il primo, per gli insegnanti delle scuole materne, delle scuole elementari, degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica e, il secondo, per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori di musica – i requisiti per l’accesso alla sessione riservata indicando tra questi, per entrambe le categorie, l’ effettiva prestazione del servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995.

L’indizione della sessione riservata è stata poi disposta, per la prima delle suddette categorie di docenti, con l’ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e per gli altri con l’ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247.

Poco dopo è stata approvata la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), la quale ha inserito gli organismi indicati nel titolo della legge nell’ambito delle istituzioni di alta cultura – cui l’art. 33, ultimo comma, Cost. riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi – venendo essi a costituire «il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale» (art. 2, commi 1 e 2).

La stessa legge, per quel che più specificamente interessa la questione in esame, ha trasformato le graduatorie permanenti degli insegnanti delle accademie e dei conservatori in graduatorie ad esaurimento ed ha stabilito che «dopo l’esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili».

Da questo momento sono venuti ad accentuarsi i profili di differenziazione nelle normative, primaria e secondaria, riguardanti le due categorie di insegnanti.

Infatti è stata emanata, esclusivamente per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle accademie, l’ordinanza ministeriale n. 33 del 2000, che ha modificato la precedente ordinanza n. 153 del 1999 nel senso di consentire la partecipazione alla sessione riservata anche per il conseguimento di più idoneità o abilitazioni all’insegnamento. L’ordinanza ha correlativamente modificato i criteri di computo dei servizi utilizzabili al fine del conseguimento del predetto requisito dei 360 giorni e ha previsto la possibilità per gli interessati di presentare una domanda per poter fruire delle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza stessa nella Gazzetta ufficiale e cioè entro il 27 aprile 2000, essendo la suddetta pubblicazione avvenuta il 28 marzo 2000.

E’, quindi, intervenuto l’art. 1 del d.l. n. 240 del 2000 che – nel dettare alcune norme per far fronte al non integrale completamento delle operazioni di formazione e approvazione delle graduatorie permanenti e di svolgimento dei concorsi per gli insegnanti delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica prima dell’imminente inizio dell’anno scolastico 2000-2001 (v. Camera dei deputati, XIII legislatura, relazione della VII Commissione permanente, n. 7346-A) – ha altresì, al comma 6-bis censurato dall’attuale remittente, attribuito la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata anche agli insegnanti precari che avessero maturato il requisito del servizio prestato entro il 27 aprile 2000, in armonia con quanto disposto dall’ordinanza n. 33 del 2000. Lo stesso precetto è stato, poi, riprodotto nell’art. 1 dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1.

3.–– La vicenda normativa di cui si sono riportati i passaggi essenziali dimostra che l’art. 1, comma 6-bis, attualmente sottoposto allo scrutinio di questa Corte, è da considerare una norma che, nell’ambito di una disciplina avente carattere eccezionale, ha dettato un particolare regime per la categoria di docenti ivi ricompresi, in conseguenza di specifiche e contingenti evenienze verificatesi nella fattispecie, come risulta anche dai relativi lavori preparatori. Secondo il costante orientamento di questa Corte la scelta di introdurre norme del genere «è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole» (v. sentenze n. 208 del 2002 nonché n. 35 del 2004, e ordinanza n. 168 del 2001). Tale palese irragionevolezza non si riscontra nel caso di specie in quanto le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee. A tale conclusione si perviene considerando che, anche a prescindere dalle diversità esistenti in generale tra le due realtà scolastiche in oggetto, proprio con riferimento alla specifica vicenda dell’ammissione alle sessioni riservate di esami in argomento si rinvengono plurimi elementi di differenziazione.

Un primo elemento di diversità è rappresentato dal fatto che, mentre per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori ai fini del requisito del servizio prestato si fa riferimento esclusivamente al servizio relativo ad insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo (v. art. 3, comma 3, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2, comma 1, lett. b, dell’ordinanza ministeriale n. 247 del 1999), per gli altri insegnanti si può tenere conto anche del servizio relativo ad insegnamenti non corrispondenti a posti di ruolo (v. art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 ed art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999). Un secondo elemento di differenziazione consiste nell’introduzione, ad opera della legge di riforma dei conservatori e delle accademie n. 508 del 1999, di un particolare sistema di reclutamento per gli insegnanti di tali istituzioni, cui è conseguita la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento. Da ciò si desume che un eventuale accoglimento della presente questione si porrebbe in contrasto con tale scelta del legislatore, finalizzata a ridurre il più possibile, con riguardo agli insegnanti suddetti, la durata del sistema delle graduatorie. Un ulteriore, rilevante, elemento di diversità è costituito dalla circostanza che per gli insegnanti delle accademie e dei conservatori l’ordinanza ministeriale originariamente emanata per l’indizione delle sessioni riservate non ha subito alcuna modifica, sicché l’allargamento temporale auspicato – che per gli altri insegnanti è stato determinato proprio dalla sopravvenuta modifica dell’ordinanza ministeriale di indizione della sessione riservata – sarebbe privo di giustificazione ed inoltre non avrebbe alcun ragionevole riscontro la coincidenza di tale allargamento con la data del 27 aprile 2000, visto che tale data non ha alcuna attinenza con la relativa disciplina.

Poiché l’evocazione degli articoli 4 e 97 Cost. nell’ordinanza di rimessione è strettamente collegata all’asserito contrasto del denunciato comma 6-bis con il principio di eguaglianza, ed è priva di autonoma motivazione, non residuano ulteriori profili di illegittimità da esaminare.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2004.