Ordinanza n. 104 del 2004

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ORDINANZA N.104

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera c) (recte: art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi con due ordinanze del 24 gennaio 2003 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili vertenti tra Michele Ammirati e il Comune di Torino e tra Meri Gherone e l’A.T.C. della Provincia di Torino iscritte ai nn. 407 e 408 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse in data 24 gennaio 2003 (r.o. n. 407 e n. 408 del 2003), ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera c) (recte: art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui, fra i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, prevede la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili”;

che i giudici rimettenti – riproponendo la questione a seguito dell’ordinanza n. 245 del 2002 con la quale questa Corte aveva restituito gli atti per un nuovo esame dei termini della medesima questione alla luce dell’intervenuta modifica dell’art. 117 della Costituzione da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – censurano la predetta norma in quanto essa, <<elaborando>> e <<trasformando>> il parametro indicato dal CIPE nella delibera del 13 marzo 1995 in ordine ai requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, avrebbe regolamentato in maniera difforme dai principi fondamentali statali la disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, discostandosi dai criteri generali indicati con la delibera sopra richiamata, in una materia in cui esisterebbe una competenza regionale concorrente con quella statale, ed in tal modo si sarebbe posta in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, anche nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

che la norma impugnata recherebbe altresì vulnus all’art. 3 della Costituzione in quanto, nel prevedere, fra i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti reali su immobili la cui rendita catastale rivalutata sia superiore alla misura stabilita dalla medesima legge regionale, porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale, pur superando la misura fissata dalla legge, non attesti alcuna idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente;

che in entrambe le ordinanze si lamenta infine la violazione dell’art. 97 della Costituzione in quanto l’adozione, da parte delle amministrazioni, di provvedimenti in attuazione del criterio denunciato si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento ivi previsti.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, e che pertanto deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che i giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui, prevedendo fra i requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale “sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili”, esso si porrebbe in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, recando una disciplina difforme rispetto alla legislazione statale di principio in una materia in relazione alla quale “esiste una competenza regionale concorrente con quella statale e non esclusiva”;

che inoltre la norma censurata porrebbe in essere un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi non abbia la disponibilità di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un immobile la cui rendita catastale, pur superiore alla misura fissata dalla medesima legge regionale, non attesti alcuna idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente, ponendosi altresì in contrasto con l’art. 97 della Costituzione per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa;

che la norma denunziata si inserisce nel quadro di una disciplina organica dell’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Piemonte; disciplina che, come già affermato da questa Corte, “costituisce, in linea di principio, espressione della competenza spettante alla Regione in questa materia” (cfr. ordinanza n. 526 del 2002), cosicché si deve escludere sotto questo profilo la prospettata violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

che, d’altra parte, la norma in questione, nell’identificare i criteri di accesso all’edilizia residenziale pubblica, non contrasta neppure con la legislazione statale di principio, poiché non ingiustificatamente attribuisce rilevanza, ai fini della esclusione dall’assegnazione degli alloggi, alla titolarità di un diritto reale su uno o più immobili che abbiano una determinata rendita catastale, indipendentemente dalla valutazione della idoneità abitativa degli stessi in relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, in quanto la titolarità di tali diritti costituisce indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento di dette esigenze (cfr. ordinanza n. 368 del 2003);

che è altresì escluso il vulnus all’art. 97 della Costituzione, non ponendosi in alcun modo il criterio di assegnazione degli alloggi recato dalla norma stessa, per le ragioni appena evidenziate, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria l'1  aprile 2004.