Ordinanza n. 330/2003

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ORDINANZA N.330

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Francesco AMIRANTE        

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e 2, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro con ordinanza in data 8 novembre 2002, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e 2, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni), nella parte in cui "consentono la sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali ordinari";

che dall'esposizione in fatto emerge:

- che nel corso di un procedimento nei confronti di un imputato minorenne, a seguito della astensione di tutti i componenti del collegio, il Presidente del Tribunale per i minorenni, "esponendo che tutti i giudici (togati) dell’ufficio versa[va]no in situazione di incompatibilità", aveva chiesto al Presidente della Corte d'appello di disporre "l'applicazione di un giudice del distretto, nonché la destinazione in supplenza di altro giudice per la composizione del collegio giudicante";

- che il Presidente della Corte d'appello, in conformità alla richiesta e "previo interpello di disponibilità tra tutti i magistrati dei tribunali ordinari del distretto", aveva disposto "l'applicazione" del presidente e "la destinazione in supplenza del giudice togato", entrambi in servizio presso il Tribunale ordinario di Catanzaro;

che il rimettente osserva che, a norma dell'art. 43, comma 1, cod. proc. pen., il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello "stesso ufficio" e che ai sensi del comma 2, qualora la sostituzione non sia possibile, il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11 cod. proc. pen.;

che, al riguardo, il giudice a quo precisa che secondo la giurisprudenza di legittimità "alla rimessione non può farsi luogo senza che preventivamente (e infruttuosamente) si sia fatto ricorso agli istituti, ritenuti, peraltro, cumulabili: a) del provvedimento tabellare urgente ai sensi dell’art. 7-bis, secondo comma, ultimo inciso, dell’ordinamento giudiziario; b) della supplenza esterna, ai sensi dell’art. 97 [dell’ordinamento giudiziario]; c) dell’applicazione con magistrati di altri uffici, ai sensi dell’art. 110 [dell’ordinamento giudiziario]";

che, secondo il rimettente, a fronte di tale orientamento, che costituisce ormai, salvo una isolata pronuncia di un giudice di merito, "vero e proprio diritto vivente", "poco contano l’obiezione che, così opinando, la surrogazione del giudice astenuto non rispetterebbe il principio della precostituzione del magistrato giudicante (art. 7-bis, primo comma, dell’ordinamento giudiziario) e il requisito, pure fissato dalla legge, dell'appartenenza del sostituto allo "stesso ufficio" del giudice sostituito (art. 43, comma 1, cod. proc. pen.)", nonché l’ulteriore rilievo che una tale lettura si risolve, in relazione al tribunale per i minorenni, al tribunale di sorveglianza e alla corte d'assise, in una "interpretazione abrogante della norma di cui all'art. 43, comma 2, cod. proc. pen.", dal momento che è sempre possibile, mediante il ricorso alla supplenza e alla applicazione, ricostituire "comunque ed ex post" la componente togata dei collegi;

che il rimettente prende inoltre atto che a tale orientamento si è uniformato il Presidente della Corte d'appello nel disporre l'applicazione del presidente del collegio e la supplenza del giudice togato a latere con un provvedimento che, pur in assenza di riferimenti normativi, deve ritenersi adottato ai sensi dell'art. 110 del regio decreto n. 12 del 1941 per quanto riguarda l'applicazione del presidente e dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto n. 1579 del 1934 per ciò che concerne la supplenza del giudice togato;

che, nel merito, il giudice a quo, richiamando alcune sentenze della Corte costituzionale relative alla tutela del minore, rileva che i reati commessi da imputati minorenni devono inderogabilmente essere conosciuti da "giudici specializzati minorili" e che pertanto l'integrale sostituzione della componente togata del tribunale per i minorenni con magistrati del tribunale ordinario "non specializzati" è suscettibile di "compromettere o, quanto meno, attenuare" la tutela dei minori sancita dall’art. 31, secondo comma, della Costituzione e, conseguentemente, il diritto di difesa e quello al giusto processo;

che il rimettente, pur riconoscendo che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata da una recente sentenza della Corte di cassazione (Sezione quinta, 28 novembre 2000, n. 12222), in base alla considerazione che ciò che rileva non è la persona fisica del giudice togato, ma la composizione e i poteri dell'organo giudicante, nonché la procedura che dinanzi a questo deve essere seguita, e che l'esigenza di specializzazione viene soddisfatta anche mediante l'inserimento nel collegio giudicante di esperti non togati, contesta l'assunto secondo cui "la componente togata dei collegi giudicanti e la relativa provvista" siano irrilevanti ai fini della esigenza di specializzazione del giudice minorile;

che, in particolare, il giudice a quo rileva che l’ordinamento della giustizia minorile "ha nettamente ripudiato il sistema dell'avvicendamento tabellare dei giudici del tribunale (ordinario) della sede capoluogo di distretto nella investitura degli uffici minorili" ed "ha escluso ogni ipotesi di fungibilità tra i giudici o di cumulativo esercizio delle funzioni, ordinarie e specializzate": così che per i minorenni gli uffici giudiziari giudicanti di primo grado risultano "dotati di piena e perfetta autonomia, con correlato ufficio specializzato del pubblico ministero";

che l’ordinamento considera pertanto essenziale ai fini della specializzazione del giudice togato minorile la stabilità delle relative funzioni e l'autonomia degli uffici, sino a riservare allo status di tale giudice "specifico e positivo rilievo normativo" nell'art. 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

che in via preliminare l'Avvocatura precisa che sia l'istituto dell'applicazione, sia quello della "sostituzione" rispondono a "esigenze di servizio […] imprescindibili e prevalenti", indirizzate a fronteggiare "situazioni di impedimento" nelle quali, se non si provvedesse ad integrare il collegio, sarebbe violato il diritto al giusto processo, che postula innanzitutto la continuità della funzione giurisdizionale;

che l’individuazione dei rimedi per superare la stasi del procedimento è di esclusiva spettanza del legislatore e comunque, nella specie, le norme censurate non impongono affatto che la scelta delle persone, con le quali sostituire i magistrati impediti, cada su soggetti privi di specifiche conoscenze: anzi il riferimento contenuto nell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario a "criteri obiettivi e predeterminati" da osservare nella applicazione farebbe ritenere proprio il contrario;

che, a voler seguire la logica del rimettente, "nessuna composizione di organi specializzati sarebbe possibile ove si pretendesse che i componenti fossero dotati di già acquisita esperienza specifica", mentre ai fini della corretta composizione dell'organo collegiale specializzato sarebbe rilevante "la presenza dei soggetti titolati come dalla legge è prescritto" e non già "la personale attitudine o capacità del singolo, che è questione di mero fatto", per cui sarebbe del tutto condivisibile la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato manifestamente infondata la questione;

che, in conclusione, la composizione del Tribunale per i minorenni (con due magistrati togati e con gli esperti), i suoi "organi di supporto" e il suo rito garantiscono le esigenze, anche di rilevanza costituzionale, di tutela dei minori.

Considerato che il Tribunale per i minorenni di Catanzaro dubita della legittimità costituzionale degli artt. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e 2, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni), nella parte in cui "consentono la sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali ordinari";

che ad avviso del rimettente la sostituzione integrale "della componente togata del tribunale per i minorenni con magistrati del tribunale ordinario (giudici non specializzati)" si pone in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma, della Costituzione, in quanto non assicura adeguatamente la protezione dei minori imputati e, conseguentemente, lede il loro diritto di difesa e il principio del giusto processo;

che il giudice a quo non ignora che analoga questione è stata ritenuta manifestamente infondata da una recente sentenza della Corte di cassazione in base al rilievo che le esigenze di specializzazione del giudice sono assicurate dalla composizione e dalle competenze dell’organo giudicante, in particolare grazie all’inserimento nel collegio di due esperti, nonché dalla speciale procedura prevista avanti al tribunale per i minorenni, ma ritiene che "la componente togata dei collegi giudicanti e la relativa provvista" non siano irrilevanti ai fini della tutela degli imputati minorenni, come sarebbe dimostrato dalla disciplina che l’ordinamento della giustizia minorile riserva alle esigenze di specializzazione dei giudici minorili mediante le norme che sanciscono la stabilità delle funzioni e l’autonomia dei relativi uffici giudicanti e requirenti;

che il rimettente ritiene che non sarebbe possibile ovviare ai denunciati profili di illegittimità costituzionale rimettendo il procedimento, ex art. 43, comma 2, cod. proc. pen., ad altro tribunale per i minorenni determinato a norma dell’art. 11 dello stesso codice, in quanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rimessione del procedimento è possibile solo dopo che si sia infruttuosamente fatto ricorso agli istituti dell’applicazione e della supplenza;

che a tale orientamento il giudice a quo mostra di prestare acquiescenza, sul presupposto che ad esso si sia uniformato il Presidente della Corte d’appello nel disporre la sostituzione dei giudici togati e che i provvedimenti di designazione, mediante interpello, dei due giudici per la trattazione di un determinato procedimento potessero legittimamente essere ricondotti agli istituti della applicazione e della supplenza previsti dall’ordinamento giudiziario e non fosse quindi necessario ricorrere all’istituto della rimessione;

che peraltro, stando ai termini della questione posta dal rimettente, va ribadito che le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, nonché dall’apporto di altri operatori che ne preparano o fiancheggiano l’attività e dalle specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile (v. sentenza n. 222 del 1983 e i precedenti dalla stessa richiamati, nonché, con particolare riferimento ai membri non togati, ordinanza n. 172 del 2001);

che dunque, anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale per i minorenni nel rispetto delle norme dell’ordinamento giudiziario, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e 2, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 (Norme di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 31 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2003.