Sentenza n. 266/2003

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SENTENZA N.266

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente      

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco  BILE            

- Giovanni Maria FLICK                    

- Ugo DE SIERVO                  "

- Romano VACCARELLA                

- Paolo MADDALENA                     

- Alfio FINOCCHIARO                    

ha pronunciato la seguente                  

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 1° ottobre 2002 dalla Corte d’Appello di Venezia – sezione IV penale, nel procedimento di estradizione relativo a Xia Xiaohai, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d’Appello di Venezia – sezione IV penale, con ordinanza emessa in data 1° ottobre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con riferimento all’art. 82 della stessa normativa, nonché – in via eventuale e solo nella parte motiva – dell’art. 117 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002, in relazione all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1 Il giudice remittente, in punto di fatto, espone che, nel corso di un procedimento di estradizione, il difensore d’ufficio di un cittadino della Repubblica popolare cinese, dopo aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ha chiesto l’emissione a proprio favore del decreto di pagamento di quanto di spettanza in relazione all’opera prestata, in applicazione della disciplina già introdotta nell’art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale dall’art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio) ed attualmente trasfusa nell’art. 116 del richiamato d.lgs. n. 113 del 2002.

1.2 Il giudice a quo, sostenendo che l’attività di liquidazione delle parcelle professionali al difensore d’ufficio attenga all’esercizio della funzione giurisdizionale, ritiene, in relazione all’art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002, sia la rilevanza della questione, sussistendo, alla stregua della disposizione censurata, i presupposti per la nomina del difensore d’ufficio e per la conseguente liquidazione della parcella richiesta, sia la non manifesta infondatezza della questione stessa, con riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, stante la mancata previsione, nelle disposizioni relative alla difesa d’ufficio, di idonea copertura finanziaria dei relativi oneri.

Infatti, né la legge n. 60 del 2001, che ha introdotto la disciplina del pagamento del difensore d’ufficio da parte dell’erario, nei casi di assistenza a persona irreperibile e di vano previo esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali, né il testo unico n. 113 del 2002, in cui tale disciplina è stata trasfusa, hanno disposto alcunché in proposito.

Il giudice remittente ritiene inoltre che la copertura finanziaria prevista per il patrocinio dei non abbienti dall’art. 22 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) – richiamato dall’art. 295 del testo unico citato – non possa estendersi, per via interpretativa, anche alla difesa d’ufficio: innanzitutto perché ciò non è detto dal menzionato art. 295 o da alcun’altra norma; inoltre, perché sono del tutto differenti i presupposti di fatto previsti per i due istituti: la non abbienza, per il patrocinio a spese dello Stato, il vano esperimento delle procedure esecutive, per la difesa d’ufficio.

1.3 Il giudice a quo, infine, rimette all’apprezzamento di questa Corte, la valutazione dell’estensibilità della sollevata questione, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche alla disciplina introdotta dal successivo art. 117 del medesimo testo unico.

2. E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in considerazione del fatto che la norma censurata è integrativa e specificativa di quelle sulla difesa dei non abbienti, sicché ben può affermarsi che essa trova adeguata copertura finanziaria nell’art. 22 della legge n. 134 del 2001, essendone sostanzialmente assimilabile la ratio. Infatti, l’infruttuoso esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali da parte del difensore è di per sé rivelatore di uno stato di non possidenza dell’assistito d’ufficio.

Considerato in diritto

1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Venezia – sezione IV penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nonché, subordinatamente ad una valutazione rimessa dal giudice a quo a questa Corte e solo nella parte motiva, dell’art. 117 del medesimo d.lgs. n. 113 del 2002, in relazione all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

2. La questione non è fondata.

Il remittente sostiene che gli oneri finanziari derivanti dall’art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002, in base al quale "l’onorario e le spese spettanti al difensore d’ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82 … quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali", non troverebbero copertura finanziaria né nella legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), né nello stesso d.lgs. n. 113 del 2002.

Per tali ragioni, il citato art. 116 del d.lgs. n. 113 del 2002 sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

3. In relazione a quanto sopra esposto, è da porre in evidenza che la disciplina introdotta dall’art. 17 della legge n. 60 del 2001 e trasfusa nel citato art. 116, non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato.

Infatti, il meccanismo di cui alla norma in questione consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito.

Per i non abbienti opera l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, per il quale è prevista apposita copertura finanziaria.

Per gli abbienti non v’è ragione di postulare una presunzione di non solvibilità e quindi di non recupero del credito vantato nei loro confronti dallo Stato.

Che poi l’effettivo recupero di quanto anticipato possa presentare in concreto profili di aleatorietà non incide sulla legittimità della norma impugnata ove, come nel caso in esame, la valutazione del legislatore non sia manifestamente irragionevole.

4. L’accertata infondatezza della questione relativa all’art. 116 rende non configurabile l’applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ed esime perciò la Corte dall’esaminare l’ulteriore questione relativa all’art. 117 del d.lgs. n. 113 del 2002, riguardante la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sollevata, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d’Appello di Venezia – sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.