Sentenza n. 241/2003

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SENTENZA N. 241

ANNO 2003

Commenti alla decisione di

I. Alessandro Morelli, Il legame indissolubile tra legge di delega e decreto legislativo e l’innovativa tecnica dell’“abrogazione indiretta” in una recente sentenza della Corte costituzionale (241/2003)

II. Maurizio Malo, Antinomie fra decreto delegato 112/1998 e legge di delegazione 59/1997 modificata, o diversa ricostruzione del caso?

per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA                  

- Carlo MEZZANOTTE                   

- Fernanda CONTRI             

- Guido NEPPI MODONA  

- Piero Alberto CAPOTOSTI                       

- Annibale MARINI             

- Franco BILE                                  

- Giovanni Maria FLICK                  

- Francesco AMIRANTE                 

- Ugo DE SIERVO                          

- Romano VACCARELLA

- Paolo MADDALENA                   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con cui è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2000, promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 4 febbraio 2000, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 7 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al decreto in data 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con cui è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2002, chiedendone l’annullamento per violazione delle competenze garantite alla Regione nel settore dello sport dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e puntualmente definite dall’art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e dagli artt. 3, comma 7, e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La ricorrente, descritte natura giuridica, finalità, competenze dell’Istituto per il credito sportivo e precisato che il consiglio di amministrazione di tale Istituto, prima dell’atto oggetto di ricorso, era stato ricostituito con decreto dell’11 ottobre 1995, con scadenza in data 11 ottobre 1999, ricorda che con l’art. 161 del d.lgs. 1° settembre 1993 è stata abrogata la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che aveva istituito l’ente, e che con l’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 è stato attribuito al Governo il compito di provvedere al suo riordino, con il preminente obiettivo di garantire la partecipazione nell’organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

A tal fine si sarebbe reso necessario un regolamento "delegato", ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, che avrebbe dovuto provvedere a modificare il decreto ministeriale 2 novembre 1959, con il quale era stato approvato lo statuto dell’Istituto per il credito sportivo, appunto per garantire una adeguata presenza di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali.

1.2. Nella seduta dell’11 novembre 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali - si prosegue nel ricorso - il Ministro per gli affari regionali aveva assicurato che il nuovo statuto dell’Istituto per il credito sportivo, in conformità all’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998, sarebbe stato adottato entro il 25 novembre 1999 e che comunque, attraverso la nomina di un commissario straordinario, si sarebbe potuto successivamente procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione sulla base delle regole nel frattempo approvate. Nonostante l’impegno assunto - lamenta il ricorrente - il 27 novembre 1999 era stato adottato il decreto oggetto di ricorso, con il quale, in applicazione delle vecchie regole, che non prevedevano alcuna rappresentanza delle Regioni e degli enti locali, veniva nominato, con durata di quattro anni, il consiglio di amministrazione dell’Istituto.

1.3. La Regione Toscana ricorda quindi che, nel definire il settore organico della materia "Turismo e industria alberghiera", trasferita alle Regioni ai sensi dell’art. 117 Cost., l’art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 vi aveva incluso anche lo sport, attribuendo alle Regioni la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature e riservando allo Stato le attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali.

Successivamente, la legge n. 59 del 1997, nel delegare il Governo ad emanare i decreti legislativi per il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi, non ha riservato allo Stato alcuna competenza in materia di sport e ha stabilito il principio della soppressione, trasformazione o accorpamento delle strutture centrali e periferiche dello Stato interessate dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni o agli enti locali [art. 3, comma 1, lettera d)].

Il d.lgs. n. 112 del 1998, a sua volta, ha disposto che tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati dallo Stato sono conferiti alle Regioni o agli enti locali (art. 3, comma 7) e ha trasferito alle Regioni le competenze in merito all’approvazione dei programmi relativi alla realizzazione, ampliamento e ristrutturazione degli impianti sportivi anche destinati ad ospitare manifestazioni agonistiche riferite a campionati organizzati secondo criteri di ufficialità, riservando allo Stato la vigilanza sul CONI (art. 157).

In virtù delle nuove competenze attribuite alle Regioni, il legislatore delegato ha ritenuto necessario intervenire anche per innovare la disciplina dell’istituto finanziario che amministra gran parte delle disponibilità prodotte e riutilizzate nel mondo dello sport, stabilendo che con regolamento si debba provvedere al riordino dell’Istituto e garantendo una adeguata presenza delle Regioni e delle autonomie locali nell’organo di amministrazione di tale ente.

1.4. Ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato violerebbe quindi le previsioni contenute nell’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998, in quanto, nel ricostituire il consiglio di amministrazione dell’Istituto, sarebbe stata disattesa la volontà espressa dal legislatore delegato di innovare la disciplina dell’organo in modo da assicurare una effettiva rappresentanza, in esso, delle Regioni e delle autonomie locali. Poiché, poi, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, il regolamento di riordino avrebbe dovuto essere adottato "con le modalità ed i criteri di cui al comma 4-bis dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 […] entro novanta giorni dall’adozione di ciascun decreto di attuazione", il decreto impugnato violerebbe anche il citato art. 7, comma 3, in quanto quel regolamento, a distanza di quasi due anni dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1998, non sarebbe stato adottato.

1.5. Ad avviso della Regione Toscana, le violazioni dell’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 e dell’art. 7, comma 3, della legge n. 59 del 1997, determinerebbero una lesione delle attribuzioni regionali nel settore dello sport, così come delineate nella legislazione richiamata. Le Regioni, infatti, pur titolari delle competenze volte ad organizzare e programmare rilevanti interventi di promozione di attività sportive, che implicano l’acquisizione di notevoli risorse finanziarie, si vedrebbero del tutto estromesse, in violazione del comma 4 del citato art. 157, dall’organismo preposto a decidere in concreto come e a favore di chi ripartire i finanziamenti. Si determinerebbe, di conseguenza, un illegittimo utilizzo del potere dello Stato che verrebbe a menomare la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni in materia di sport.

In effetti, secondo la ricorrente, il d.lgs. n. 112 del 1998, come già il precedente d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbe qualificabile come legge fondamentale di riforma, giacché detta nuovi criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni. Si tratterebbe, quindi, di una disciplina organica attuativa di norme costituzionali sulle competenze che sarebbe, perciò, idonea a fungere da parametro interposto nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.

1.6. Secondo la Regione Toscana, nella fattispecie sarebbe stato violato anche il principio della leale cooperazione. Il Governo, infatti, pur avendo a disposizione quasi due anni per adottare il regolamento di riordino dell’Istituto per il credito sportivo e pur avendolo già tecnicamente predisposto, avrebbe omesso di approvarlo nonostante l’allora imminente scadenza del consiglio di amministrazione dell’ente, che avrebbe imposto una tempestiva approvazione della riforma per evitare che il nuovo consiglio di amministrazione fosse ricostituito sulla base dei vecchi criteri. Si lamenta inoltre nel ricorso che il Ministro per gli affari regionali, in sede di Conferenza unificata, avrebbe assicurato l’adozione del nuovo regolamento entro la scadenza del 25 novembre 1999 o, in alternativa, la nomina di un commissario, mentre, senza alcuna informazione preventiva e senza motivazione, sarebbe poi stato adottato il decreto impugnato.

2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

L’Avvocatura premette che, ai sensi del decreto interministeriale 2 novembre 1959 e successive modificazioni, recante l’attuale statuto dell’Istituto per il credito sportivo, il precedente consiglio di amministrazione dell’ente (costituito con decreto in data 11 ottobre 1995) cessava dalla carica in data 11 ottobre 1999, sicché – in vista della scadenza del regime di prorogatio e per non paralizzare l’attività dell’ente - era stato necessario provvedere alla sua ricostituzione con il decreto 27 novembre 1999, impugnato dalla Regione Toscana.

La difesa erariale – rilevato che la ricorrente àncora l’asserita lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite nel settore dello sport alla violazione dell’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 - osserva che questa disposizione in realtà, dopo avere previsto il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di programmi degli interventi aventi ad oggetto impianti sportivi (comma 1) e dopo avere riservato allo Stato le funzioni di vigilanza sull’Istituto di credito sportivo (comma 3), dispone che si proceda al riordino di tale ente "con regolamento ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 […] anche garantendo una adeguata presenza nell’organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali" (comma 4).

Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, sarebbe priva di fondamento l’affermazione della ricorrente, secondo cui il provvedimento di riordino non sarebbe ancora stato emanato nonostante l’avvenuto decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell’art. 7 della legge n. 59 del 1997, in quanto detto termine decorrerebbe non dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 1998, ma dall’adozione di "ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del medesimo art. 7"; decreto, quest’ultimo, che farebbe decorrere l’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dalla data di trasferimento dei beni e delle risorse all’uopo necessarie.

Su queste premesse la difesa dello Stato conclude che l’adozione del contestato decreto di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo sarebbe, nell’attuale mancanza del citato regolamento di riordino, pienamente legittima e non potrebbe configurare una indebita interferenza o una negativa incidenza sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alla Regione Toscana, neppure sotto il profilo della inosservanza del principio della leale cooperazione.

3. Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 9 ottobre 2001, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce che il decreto impugnato è stato adottato perchè il consiglio di amministrazione dell’Istituto era scaduto e che, non essendo decorso il termine per l’adozione del regolamento di riordino, il rinnovo del consiglio di amministrazione non avrebbe potuto essere effettuato se non sulla base delle disposizioni dello statuto dell’ente allora vigente.

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione che discenderebbe dal deliberato ritardo nella emanazione del regolamento, la difesa erariale ne contesta la sussistenza, ricordando che le Regioni erano a conoscenza della prevedibile e necessaria emanazione del decreto di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’Istituto secondo le "vecchie" regole, nel caso (in effetti verificatosi) di mancata emanazione del regolamento di riordino entro il 25 novembre 1999.

4. Con ordinanza in data 13 dicembre 2001, la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del ricorso oggetto del presente conflitto, il quale veniva successivamente discusso all’udienza pubblica del 5 novembre 2002.

Considerato in diritto

1. Oggetto del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana è il decreto 27 novembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-2002. Ad avviso della ricorrente sarebbero violate le attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni nel settore dello sport dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come definite dall’art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e dagli artt. 3, comma 7, e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Nel ricostituire il consiglio di amministrazione dell’istituto, sarebbe stata infatti disattesa la volontà del legislatore delegato di assicurare in esso una effettiva rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali.

Sarebbe stato altresì violato il principio della leale cooperazione, in quanto il Governo non ha adottato, entro il termine prescritto, il regolamento di riordino dell’Istituto per il credito sportivo previsto dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, ed ha invece nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto stesso, senza fornire alcuna informazione preventiva alle Regioni e senza alcuna motivazione.

2. Il ricorso, che deve essere deciso alla luce delle disposizioni costituzionali evocate quale parametro di giudizio nel testo vigente alla data della sua proposizione, è infondato.

3. Ai fini dell’inquadramento delle questioni poste dal presente conflitto, è utile procedere alla ricognizione della normativa relativa all’Istituto per il credito sportivo nella sua evoluzione e, parallelamente, di quella relativa al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sport e di credito.

3.1. L’Istituto per il credito sportivo è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), che, all’articolo 1, lo definiva ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, il cui patrimonio, ai sensi dell’art. 2, era costituito dal fondo di dotazione conferito dai partecipanti nominativamente individuati, da un fondo di garanzia di 2.500 milioni conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla riserva ordinaria di cui al successivo art. 13 e da eventuali riserve straordinarie.

In base alla legge istitutiva, l’Istituto esercitava il credito, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del CONI, intendessero costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive. Il credito poteva essere esercitato, con le medesime modalità e per le medesime finalità, anche in favore di federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, di società ed associazioni sportive e di enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI, di società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che perseguisse, in conformità della normativa ad esso relativa e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

Ai sensi dell’art. 4, l’Istituto provvedeva alla concessione del credito con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all’art. 2, con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e con l’emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a trenta volte l’ammontare del patrimonio formato ai sensi dell’art. 2. L’art. 5 autorizzava l’Istituto a concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità della legge, con la disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’istituto medesimo e alimentato con il versamento dell’aliquota dell’1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma dell’art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), nonché con l’importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

L’attività dell’Istituto era poi regolata, conformemente alle disposizioni legislative, dallo statuto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959, più volte modificato da successivi decreti. Lo statuto riproduceva in larga misura le previsioni della legge istitutiva, ora succintamente richiamate.

La legge n. 1295 del 1957 è stata abrogata dall’art. 161 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ad eccezione degli artt. 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5, concernenti, rispettivamente, una componente della dotazione patrimoniale dell’Istituto, l’ammontare degli onorari notarili e la facoltà di concedere contributi sugli interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti.

3.2. Non vi è alcun dubbio che, sulla base della disciplina ora riguardata, l’attività dell’Istituto per il credito sportivo fosse qualificabile come attività bancaria, che secondo il citato d.lgs. n. 385 del 1993 consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito, attività questa riservata appunto alle banche (art. 10), le quali devono essere costituite in società per azioni o in società cooperative per azioni a responsabilità limitata [art. 14, comma 1, lettera a)]. L’Istituto, svolgendo attività di credito, attraverso la erogazione di mutui e di contributi agli interessi su mutui contratti con altri istituti di credito, e di raccolta del risparmio, sia pure solo sotto forma di emissione di prestiti obbligazionari, non ha assunto la forma societaria: esso pertanto rientra nell’ambito delle banche pubbliche residue, di cui all’art. 151 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cui operatività, organizzazione e funzionamento sono disciplinate dallo stesso decreto legislativo, dagli statuti e dalle norme in questi richiamate.

3.3. Chiarita, dunque, la natura dell’attività svolta dall’Istituto per il credito sportivo, occorre procedere ora alla ricognizione della normativa concernente il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni in materia.

L’art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel disporre il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo ed industria alberghiera, aveva incluso fra queste "la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, d’intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici". La medesima disposizione, in ordine all’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e alle relative attività promozionali, manteneva ferme le competenze del CONI e prevedeva che le Regioni potessero avvalersi della consulenza tecnica di quest’ultimo per gli impianti e le attrezzature da esse promossi.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ha delegato il Governo a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, nel testo allora vigente, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. Dal suddetto trasferimento erano esclusi i compiti e le funzioni riferibili alle materie specificamente indicate dall’art. 1, comma 3, espressamente riservate allo Stato. Di particolare rilievo, ai fini della presente controversia è la constatazione che le funzioni e i compiti riconducibili all’attività bancaria non erano riservate allo Stato e non erano dunque sottratte alla delega. Infatti, esclusi dal trasferimento erano, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera h), nella sua originaria formulazione, le funzioni e i compiti riconducibili alla materia "moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario", non invece le banche.

In attuazione della delega, era stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, per la parte che qui interessa, aveva disposto, all’art. 157, sotto la rubrica "Competenze in materia di sport", al comma 3, che restavano salve le funzioni statali di vigilanza sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo, e al comma 4, che con l’apposito regolamento di cui all’art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nei termini ivi previsti, il Governo provvedesse al riordino dell’Istituto, anche garantendo una adeguata presenza nell’organo di amministrazione dei rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

Ed è appunto questa la disposizione che si assume violata dal decreto ministeriale impugnato, con conseguente lesione delle attribuzioni regionali.

4. La prospettazione della Regione non può essere accolta per l’assorbente rilievo che la disposizione su cui si fondava la previsione della necessaria partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo deve ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), promulgata e pubblicata dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale legge ha infatti sostituito l’art. 1, comma 3, lettera h), della legge n. 59 del 1997, riformulando questa disposizione nel senso che dal conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali sono escluse non solo quelle riconducibili alla materia "moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario", ma anche quelle afferenti alla materia "banche". E poiché l’Istituto per il credito sportivo è una banca, il principio della lex posterior impedisce di ritenere tuttora vigente il precedente conferimento alle Regioni e alle autonomie locali di funzioni ad esso relative.

Si è qui in presenza di un fenomeno in cui il legislatore, per provocare la cessazione di vigenza del decreto legislativo, ha operato sulla legge di delegazione nel momento in cui il termine per l’esercizio della delega era scaduto, sicché la complessa operazione non può essere intesa come conferimento di una nuova delega valida de futuro, diretta ad escludere l’attribuzione alle Regioni e agli enti locali di compiti e funzioni inerenti alla gestione dell’Istituto per il credito sportivo, ma puramente e semplicemente come intervento legislativo mirante a rendere priva di una base legale qualsiasi attribuzione medio tempore intervenuta, con immancabili riflessi sul piano della vigenza. La circostanza che il Parlamento, con la legge n. 191 del 1998 abbia operato nominalmente sulla legge di delegazione e sui poteri del Governo, anziché agire direttamente sulle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo attuativo (art. 157 d.lgs. n. 112 del 1998, nella parte in cui, regolando l’Istituto per il credito sportivo, attraeva alla materia dello sport anche profili riguardanti una banca) non può essere altrimenti interpretata che come rimozione di queste disposizioni fin dall’origine. Una ricostruzione, questa, che è corroborata da quanto disposto dall’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), il quale, nel quadro delineato dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ha nuovamente delegato il Governo a riordinare i compiti dell’Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali. A ispirare la più recente disciplina è stata indubbiamente la considerazione che, anche se si tratta di una "banca", tale istituto svolge una attività suscettibile di incidere sull’"ordinamento sportivo" che, in forza del terzo comma dell’art. 117 Cost., forma oggetto di competenza legislativa concorrente. Ma essa costituisce, nel medesimo tempo, conferma che la partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali agli organi dell’ente non poteva più trovare fondamento nell’art. 157 del d.lgs. n. 112 del 1998 proprio a causa della vicenda normativa sopra descritta.

Il decreto impugnato, che ha ricostituito il consiglio di amministrazione sulla base di quanto previsto dallo statuto dell’ente all’epoca vigente, non è dunque lesivo di alcuna attribuzione regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato provvedere, con il decreto impugnato, alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.