Sentenza n. 44/2003

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.44

 

ANNO 2003

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

- Gustavo ZAGREBELSKY                                 

 

- Valerio ONIDA           

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI      

 

- Guido NEPPI MODONA                                        

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                     

 

- Annibale MARINI      

 

- Franco BILE                

 

- Giovanni Maria FLICK                                            

 

- Francesco AMIRANTE                                           

 

- Ugo DE SIERVO   

- Romano VACCARELLA                            

- Paolo MADDALENA 

 

- Alfio FINOCCHIARO                    

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto stabilita dall’art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale dispone: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente», nonché dall’art. 1056 del codice civile, secondo cui: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia», giudizio iscritto al n. 136 del registro referendum.

 

Vista l’ordinanza del 9 dicembre 2002 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

 

udito l’avvocato Carlo Rienzi per i presentatori Giuliani Livio, Boscaino Paola, Lion Marco, Pagliai Adriana Lorenza, Musacchio Roberto e Scotton Natalina.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanza in data 9 dicembre 2002 ha dichiarato legittima la richiesta di referendum popolare, presentata il 23 aprile 2002 da trentadue cittadini, per l’abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto.

 

La richiesta di referendum ha ad oggetto il seguente quesito: «Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall’art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dall’autorità competente”; nonché dall’art. 1056 del codice civile: “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”?».

 

Al quesito l’Ufficio centrale ha attribuito il seguente titolo: «Servitù coattiva di elettrodotto: abrogazione», in tal senso correggendo quello indicato dai promotori («Elettrodotto coattivo – per l’abrogazione dell’elettrodotto coattivo»).

 

2.- Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 14 gennaio 2003, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

 

3.- Nell’imminenza della camera di consiglio il comitato promotore e presentatore dei referendum abrogativi in materia ambientale ha depositato un «atto di costituzione e memoria illustrativa», insistendo per la declaratoria di ammissibilità della richiesta.

 

Ad avviso del comitato promotore non sussisterebbe, infatti, alcuna delle cause di inammissibilità previste dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione o individuate, nel tempo, dalla giurisprudenza costituzionale.

 

Dovrebbe, in particolare, escludersi che l’abrogazione della servitù prevista dall’art. 119 del testo unico sulle acque e impianti elettrici e dall’art. 1056 cod. civ. si traduca in un impedimento insuperabile alla elettrificazione e dunque al progresso.

 

In primo luogo, il bilanciamento tra accelerazione del progresso e sostenibilità ambientale costituisce – secondo i promotori - tipica materia di decisione politica e, quindi, possibile oggetto della consultazione referendaria.

 

Secondariamente, dovrebbe considerarsi che la normativa di cui si chiede l’abrogazione ha favorito un modello di sviluppo energetico basato sulla concentrazione dei centri di produzione dell’energia elettrica e sul trasporto e la distribuzione dell’energia attraverso una rete di elettrodotti di centinaia di migliaia di chilometri, addirittura sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze del Paese. L’affermazione di tale modello – dovuta principalmente alla bassa incidenza del costo di utilizzo del suolo su cui sorgono gli elettrodotti - avrebbe di fatto impedito lo sviluppo delle tecnologie di produzione dell’energia ed in particolare di quelle legate alle fonti rinnovabili, cosicché l’abrogazione delle norme sottoposte a referendum porterebbe ad un riequilibrio del mercato tale da favorire l’innovazione tecnologica.

 

Considerato, da ultimo, che, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, la installazione di nuovi elettrodotti non necessita di autorizzazione edilizia, l’abrogazione della normativa interessata dal quesito referendario avrebbe – ad avviso sempre del comitato promotore - l’ulteriore effetto di restituire agli enti locali il pieno controllo del territorio.

 

4.- Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 è stato ascoltato, per il comitato promotore, l’avv. Carlo Rienzi, che ha ulteriormente illustrato le ragioni, già svolte nella memoria, a sostegno della ammissibilità del quesito.

 

Considerato in diritto

 

1.- La richiesta di referendum investe gli artt. 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e 1056 del codice civile.

 

Entrambe le disposizioni, di tenore sostanzialmente identico, prevedono che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche in conformità delle leggi in materia.

 

2.- La richiesta di referendum è ammissibile in considerazione dell’inesistenza di limiti e impedimenti costituzionali - derivanti espressamente dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione o desumibili implicitamente dal sistema costituzionale – invocabili nella specie.

 

Il quesito risulta formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina unitaria contenuta nelle due norme, di tenore sostanzialmente identico, che prevedono la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, senza estendersi – come l’originario titolo indicato dal Comitato promotore avrebbe potuto far ritenere – ad ogni e diversa forma di elettrodotto coattivo ed in particolare alla procedura espropriativa per pubblica utilità dei fondi interessati dal passaggio delle condutture elettriche.

 

Né può pregiudicare l’ammissibilità del quesito l’esistenza di una disciplina di dettaglio della servitù coattiva di elettrodotto, non investita dal quesito stesso, rispetto alla quale «si produrranno, eventualmente, i normali effetti caducatori o di adattamento, la cui individuazione esula dai compiti di questa Corte» (sentenza n. 46 del 2000).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e 1056 del codice civile; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2002, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2003.

 

Riccardo CHIEPPA, Presidente

 

Annibale MARINI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.