Ordinanza n. 420 del 2002

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ORDINANZA N. 420

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                       Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                         Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                    "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 2001 dal T.A.R. per l’Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Aldrovandi Andrea ed altri e della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 9 luglio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

   uditi l’avvocato Francesco Fabbri per Aldrovandi Andrea ed altri e l’avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con ordinanza che dagli atti risulta deliberata nella camera di consiglio del 29 marzo 2001 ma depositata il 19 dicembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione - nella formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 -, dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), limitatamente all’inciso "ambienti montani";

che il giudice a quo - investito dell’esame di un ricorso per l’annullamento della delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna avente ad oggetto l’organizzazione di una sessione speciale di esami per conseguire l’abilitazione di guida ambientale-escursionistica nella Regione, nonché del relativo bando di concorso – dubita della legittimità costituzionale della norma censurata che consente alla nuova figura professionale della guida ambientale-escursionistica di condurre persone singole o gruppi in visita anche ad "ambienti montani", sebbene con l’esclusione di percorsi di particolare difficoltà, in quanto detta norma si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti nella legge statale 2 gennaio 1989, n. 6, che, all’art. 2, riserva alle sole guide alpine l’attività di accompagnamento di persone in escursioni di montagna;

che il giudice rimettente sottolinea che la legge statale n. 6 del 1989, nello stabilire i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, prescrive, all’art. 2, comma 1, che essa "svolge professionalmente (…) le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni di montagna (…)" e, all’art. 2, comma 2, che "lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà (…) è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo professionale delle guide alpine (…) salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21";

che la normativa statale-quadro sancirebbe, dunque, una riserva in favore della figura professionale predetta per le attività di accompagnamento negli ambienti naturali sopra indicati;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte ricorrente, per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che la difesa della parte privata insiste per l’accoglimento della questione rilevando, fra l’altro, che la guida ambientale-escursionistica, alla quale la norma censurata riconosce la possibilità di accompagnamento "in ambienti montani" di persone singole o gruppi, esula dal novero dei professionisti abilitati a tale tipo di accompagnamento;

che la norma censurata consentirebbe di fatto alle guide ambientali escursionistiche di praticare attività che integrano l’esercizio della professione di guida alpina, attività per le quali è prevista, in mancanza di idonea abilitazione, l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 6 del 1989 che richiama l’art. 348 del codice penale, in tema di esercizio abusivo della professione di guida alpina;

che si è costituita altresì la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, nella memoria presentata in prossimità dell’udienza, la Regione Emilia-Romagna ha rilevato, anzitutto, che la intervenuta revisione dell’art. 117 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 rende inevitabile la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti nuovamente la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione;

che la Regione sostiene inoltre che l’individuazione e la fissazione dei criteri e requisiti riguardanti le figure professionali che intendono operare nel settore del turismo rientrino nell’ambito della disciplina attinente alle attività turistiche, che sarebbe oggi di "sicura e compiuta spettanza regionale", alla luce della nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione;

che il termine di paragone sarebbe, quindi, radicalmente mutato e non più rappresentato dal "principio di ripartizione tra legislazione statale-quadro e legislazione regionale" posto dall’art. 117, primo comma, della Costituzione nella formulazione antecedente la revisione operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, con la conseguenza che la questione dovrebbe essere ritenuta, allo stato, inammissibile;

che, in ogni caso, la questione sarebbe, a giudizio della Regione, palesemente infondata, in quanto la legge regionale censurata garantirebbe il rispetto dei distinti ambiti di competenza in cui è previsto debbano operare le guide alpine, essendo precluso alla guida ambientale-escursionistica l’accompagnamento di persone singole o gruppi con riferimento a "percorsi di particolare difficoltà, posti su terreni innevati e rocciosi di elevata acclività" ed in ogni caso a percorsi "che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l’utilizzo di corda, piccozza e ramponi";

che la suddetta preclusione garantirebbe il rispetto della riserva posta dalla legge statale n. 6 del 1989 a favore delle guide alpine, legata all’esigenza di "prevedere adeguate garanzie di preparazione tecnica e professionale a tutela dell’incolumità degli alpinisti";

che, viceversa, la figura della guida ambientale-escursionistica, orientata all’approfondimento dell’aspetto naturalistico e didattico di supporto alla scuola, rientrerebbe tra le figure professionali del turismo, senza che si abbia alcuna sovrapposizione con l’ambito riservato a chi è professionalmente preposto a tutelare la predetta esigenza di sicurezza degli alpinisti;

che la questione proposta sarebbe oltretutto infondata sotto un altro profilo, in quanto in caso di accoglimento si consentirebbe ad un limitato gruppo di soggetti abilitati di conservare una posizione di monopolio per le visite in "ambiente montano", senza che ciò trovi giustificazione alcuna in relazione alle ben diverse esigenze rappresentate dalla legge regionale, e, peraltro, con riferimento ad un territorio regionale caratterizzato da limitate peculiarità montane in senso stretto, essendo il paesaggio appenninico connotato da prevalenti caratteri di dolcezza e da sicura percorribilità degli itinerari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nella formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

che l’ordinanza di rimessione, pur essendo stata deliberata in una data anteriore (29 marzo 2001) all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata depositata il 19 dicembre 2001, ovvero dopo l’entrata in vigore della suddetta legge costituzionale;

che, nonostante la suddetta legge costituzionale sia entrata in vigore anteriormente alla data dell’ordinanza di rimessione, essa non risulta presa in considerazione dal giudice rimettente;

che in mancanza di ogni argomentazione al riguardo nell’ordinanza di rimessione la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione – nella formulazione antecedente la sostituzione di detto articolo, operata con l’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 –, dal Tribunale amministrativo per l’Emilia- Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.