Ordinanza n. 414/2002

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ORDINANZA N.414

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Massimo                     VARI                               Giudice

- Riccardo                     CHIEPPA                              "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                    CONTRI                                "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                       "

- Giovanni Maria          FLICK                                                "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma – ufficio 20, con ricorso depositato il 16 maggio 2001 ed iscritto al n. 191 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 12 aprile 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - nel corso del procedimento penale per il delitto di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a carico del deputato Marcello Dell'Utri - ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la deliberazione con cui la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni riguardo alle quali è stata formulata l'indicata imputazione;

che il rimettente osserva che il procedimento è stato originato da querela proposta il 9 giugno 1999 dall'allora Procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli, e dai sostituti Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio, e che il pubblico ministero, dopo aver riunito i procedimenti, ha esercitato l'azione penale richiedendo il rinvio a giudizio dei parlamentari;

che il capo di imputazione formulato a carico del deputato Dell'Utri si riferisce alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di un'intervista riportata sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 1999, nell'articolo intitolato "E’ l’inizio della campagna elettorale" e sottotitolato "Dell'Utri si difende: contro di me un accanimento politico. E vuole candidarsi alle europee";

che il ricorrente rileva che la Camera dei deputati, con deliberazione del 21 marzo 2000, ha ritenuto che le dichiarazioni oggetto dei capi di imputazioni siano riconducibili alla previsione del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

che all'udienza preliminare il ricorrente, ritenuta la necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità delle deliberazioni stesse, ha disposto la separazione delle posizioni dei parlamentari, sospendendo il procedimento in funzione dell'elevazione del conflitto;

che secondo il ricorrente erroneamente la Camera avrebbe ritenuto le dichiarazioni <<direttamente connesse>> all'esercizio delle funzioni parlamentari, non potendo riconoscersi alcun nesso funzionale fra le dichiarazioni del deputato Dell'Utri e la sua attività parlamentare, giacché egli avrebbe espresso le proprie opinioni senza averne espresse analoghe, in precedenza o almeno contestualmente, in sede parlamentare;

che pertanto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera, essendosi basata su un'errata valutazione dei presupposti dell'art. 68 Cost., avrebbe illegittimamente interferito nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, quanto al requisito soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in epigrafe, proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.