Ordinanza n. 401/2002

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ORDINANZA N.401

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                     Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                        Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Guido                         NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                    "

- Francesco                    AMIRANTE                          "

- Ugo                             DE SIERVO                          "

- Romano                      VACCARELLA                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale contro Pellegrino Paolo ed altra, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di una somma quale prezzo della cessione volontaria di alcuni terreni oggetto di procedura di espropriazione per pubblica utilità, l'adito tribunale di Palmi, con ordinanza emessa in data 11 marzo 2001 (r.o. n. 754 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede che, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti;

che, ad avviso del collegio rimettente, la norma di cui si tratta si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione. Sotto il primo profilo, essa introdurrebbe infatti una discriminazione tra i soggetti proprietari di immobili sottoposti a procedura espropriativa, differenziando l'ammontare dell'indennità da corrispondere in base alla loro correttezza nell'adempiere il dovere di contribuzione - dovendosi ritenere, in base al dettato normativo, che lo stesso non trovi applicazione nel caso in cui il proprietario abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'ICI - ovvero alla fedeltà della dichiarazione, dal momento che la norma prevede una riduzione dell'indennità ad un importo pari al valore dichiarato dal contribuente, ovvero, infine, alla natura del suolo espropriato, in quanto il correttivo introdotto dalla norma in esame concerne solo le aree fabbricabili, e non anche i suoli agricoli;

che, quanto al lamentato vulnus all'art. 42 della Costituzione, sarebbe incoerente con il principio della necessaria congruità dell'indennizzo espropriativo la previsione, per la quantificazione di tale indennità, di un criterio avulso dalle caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento al valore venale del bene espropriato;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamando le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351 del 2000, ed aggiungendo che non avrebbe ragion d'essere l'operato accostamento del regime indennitario dei terreni agricoli e di quelli edificatori, attesa la diversa determinazione del valore imponibile, agli effetti della imposizione diretta in genere, che rende in concreto inipotizzabile per i primi la istituzione di un confronto tra valori nel senso stabilito dalla norma.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 351 del 2000 (e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 539 del 2000), risultando il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle agricole, di natura non omogenea alle prime;

che pertanto, non essendo stati addotti motivi ulteriori che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.