Ordinanza n.370

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ORDINANZA N.370

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Romano VACCARELLA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 2001 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, iscritta al n. 929 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 settembre 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia - chiamato a delibare una richiesta di archiviazione avanzata in un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 612 e 594 cod.pen., nel quale risultava originariamente indagata una “persona da identificare”  - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione;    

            che, secondo quanto premette il giudice rimettente, la richiesta di archiviazione del pubblico ministero - avanzata «senza svolgere alcuna indagine e senza nemmeno iscrivere nel registro di cui all’art. 335 cod.proc.pen. il nominativo della denunziata», e perciò non condivisibile - era stata peraltro oggetto di opposizione del querelante: con conseguente necessità di procedere  alla fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio, ai sensi  del combinato disposto degli artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, cod.proc.pen., previa richiesta al pubblico ministero di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 cod.proc.pen., in violazione di numerosi parametri costituzionali ;

             che sarebbe violato, in primo luogo, il principio della ragionevole durata del processo sancito  dall’art. 111  Cost., in quanto la fissazione dell’udienza ex art. 410, comma 3, cod.proc.pen., si risolverebbe  «in una assolutamente inutile perdita di tempo», essendo scontato il suo esito, e cioè l’indicazione all’organo dell’accusa di effettuare ulteriori indagini;

che sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., risultando la fattispecie disciplinata in modo irragionevolmente diverso rispetto all’ipotesi – «sostanzialmente eguale» -  della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero: ipotesi nella quale l’art. 406 cod.proc.pen. non prevederebbe  l’obbligatoria fissazione di un’udienza in camera di consiglio, ma solo la notifica della richiesta alle parti interessate, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie, consentendo così al giudice di provvedere «de plano», sulla scorta di un semplice «contraddittorio cartolare»;

che risulterebbe inoltre violato, sotto un duplice profilo, l’art. 97 Cost.: da un lato, in quanto l’ «inutile lungaggine della procedura lamentata» pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica amministrazione; dall’altro lato, poiché, nella pratica impossibilità di approfondire, con la fissazione di apposita udienza, tutte le richieste di archiviazione avanzate dall’organo della accusa, verrebbero ad essere  privilegiati solo taluni procedimenti, ritenuti meritevoli di approfondimento per la loro «importanza», ad insindacabile giudizio del giudice: con conseguente compromissione del principio di imparzialità dell’amministrazione;

che da ciò discenderebbe altresì la violazione del principio della soggezione del giudice esclusivamente alla legge, di cui all’art. 101, secondo comma, Cost.,  in quanto – in presenza di un’ inerzia investigativa del pubblico ministero - il giudice obbedirebbe «alla convenienza o peggio ancora alla immotivata discrezionalità» nella trattazione, con udienza, solo di talune richieste di archiviazione: con conseguente lesione anche del principio dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale, di cui all’art. 112 Cost., venendo comunque ad affermarsi la volontà del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale;

               che  nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione.

            Considerato che il giudice rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento ai vari parametri costituzionali evocati, prospetta censure sostanzialmente identiche a quelle già in precedenza scrutinate da questa Corte con la ordinanza n. 408 del 2001;

che, in particolare, il giudice a quo fonda i propri dubbi sull’assunto della superfluità della fissazione di un’apposita udienza in camera di consiglio, prevista dalla norma impugnata nell’ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla persona offesa: udienza che, ad avviso del rimettente, si risolverebbe in un intollerabile aggravio nell’organizzazione degli uffici giudiziari ed in un fattore di dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti, anche in rapporto ai conseguenti avvisi ed adempimenti;

            che tuttavia, come già evidenziato da questa Corte (v. la richiamata ordinanza n. 408 del 2001), tale premessa fondante appare «centrata più che su di una intrinseca incompatibilità costituzionale del dispositivo processuale censurato, sulle conseguenze di mero fatto che esso è in grado di generare, sul piano dell’organizzazione del lavoro»;

            che, in tale prospettiva, si rivela dunque insussistente la pretesa violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., in quanto essa viene collegata alla peculiare e contingente situazione dell’ufficio giudiziario in cui opera il rimettente - situazione che impedirebbe la sollecita fissazione dell’udienza in questione - piuttosto che essere dedotta quale conseguenza astratta e generale dell’applicazione della norma impugnata ;

                 che, del pari, si rivelano manifestamente insussistenti le dedotte violazioni  dell’art. 97 Cost., posto che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - pur concernendo  anche gli organi dell’amministrazione della giustizia - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze n. 204 del 2001 e n. 490 del 2000), si riferisce esclusivamente alle leggi relative all’ordinamento degli uffici giudiziari ed al funzionamento di questi ultimi sotto l’aspetto amministrativo, risultando del tutto estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale;

che appare priva di fondamento altresì la dedotta violazione dell’art. 101 Cost., considerato che il meccanismo procedurale conseguente al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione - soprattutto in caso di opposizione  della persona offesa - non implica, in sé, alcuna elusione del principio di soggezione del giudice solo alla legge, risultandone, anzi, piena espressione;

            che, infine, appare infondata la denuncia di violazione dell’art. 3 Cost., avuto riguardo non solo alla palese eterogeneità dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto alla mancanza di quelle “divergenze” sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze;

che -  come già evidenziato nella più volte richiamata ordinanza n. 408 del 2001- «quanto al primo aspetto, basta infatti osservare che, mentre nella procedura della proroga delle indagini preliminari la verifica del giudice, concentrandosi sul tema della durata delle indagini, è limitata ad un riscontro di legittimità dei presupposti per autorizzare la proroga stessa; nel procedimento di archiviazione il giudice, attraverso l’esame di profili di merito, è invece chiamato ad una declaratoria che, previo controllo della richiesta dell’accusa, chiude la fase delle indagini e lo stesso procedimento, “evitando il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà” (v. sentenza n. 88 del 1991)»;

che, quanto al secondo profilo, occorre rammentare come - nel caso in cui il giudice ritenga, allo stato degli atti, di non poter concedere la proroga richiesta - il modello evocato quale tertium comparationis  divenga del tutto coincidente con quello oggetto della censura, essendo ugualmente previste la fissazione dell’udienza camerale e l’effettuazione degli avvisi a norma dell’art. 406, comma 5, cod.proc.pen.;

 che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2002.