Ordinanza n. 348 del 2002

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ORDINANZA N. 348

ANNO 2002

 

 

Repubblica italiana

 

In nome del Popolo italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Cesare                  RUPERTO                                   Presidente

 

- Riccardo              CHIEPPA                                      Giudice

 

- Gustavo               ZAGREBELSKY                               “

 

- Valerio                 ONIDA                                               “

 

- Carlo                   MEZZANOTTE                                 “

 

- Fernanda             CONTRI                                             “

 

- Guido                  NEPPI MODONA                              “

 

- Piero Alberto       CAPOTOSTI                                      “

 

- Annibale              MARINI                                             “

 

- Franco                 BILE                                                   “

 

- Giovanni Maria   FLICK                                                “

 

- Francesco            AMIRANTE                                       “

 

- Ugo                      DE SIERVO                                       “

 

- Romano               VACCARELLA                                 “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 (Foro stabilito per accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura civile, promosso con ordinanza in data 22 maggio 2001 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 799 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2001.

 

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida.

 

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 maggio 2001, resa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per prestazioni professionali emesso in favore di un avvocato svolgente funzioni di giudice di pace nello stesso circondario del giudice adito, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 (Foro stabilito per accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura civile, “nella parte in cui non contemplano come inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice di rilevarne d’ufficio il difetto”;

 

che l’art. 30-bis, primo comma, cod. proc. civ., introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, prevede che le cause in cui sono comunque parti magistrati, le quali secondo le norme del capo I dello stesso codice sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, cioè quello determinato, in relazione ad ogni distretto, dalla tabella A di cui all’annesso della legge n. 420 del 1998, allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271;

 

che, ad avviso del giudice a quo, la competenza territoriale prevista da questa disposizione non rientra tra i casi contemplati dall'art. 28 cod. proc. civ., mancando una previsione espressa in questo senso, e deve, quindi, considerarsi liberamente derogabile dalle parti: con la conseguenza che vi è l’onere per il convenuto, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., di eccepire, a pena di decadenza, l'incompetenza del giudice adito nella comparsa di risposta, ed il giudice non può rilevarla di ufficio;

 

che la mancata previsione della inderogabilità di tale competenza e del potere del giudice di rilevarne d’ufficio il difetto si porrebbe in contrasto: (a) con l'art. 3 della Costituzione, per l’irrazionalità di una normativa che, da un lato, opera, attraverso una deroga generalizzata dei fori previsti dal codice di procedura, una presunzione di inaffidabilità del giudice adito nel caso in cui una parte sia un magistrato che presta servizio nel medesimo distretto di corte di appello, ma, dall'altro, lascia la rilevabilità di tale incompetenza, posta a presidio di un interesse generale e di un diritto fondamentale, alle parti e non anche al giudice; (b) con l'art. 24 della Costituzione, per la violazione del diritto di difesa della parte convenuta, tenuto conto che la stessa, ove non sia a conoscenza che l’attore è un magistrato in servizio presso uffici del distretto e ove tale circostanza non emerga dagli atti, può non essere in grado di eccepire tempestivamente nella comparsa di risposta l’incompetenza territoriale; (c) con l’art. 25 della Costituzione, per l’ulteriore conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge; (d) con l'art. 101 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra processo penale – ove tale incompetenza può essere rilevata dal giudice – e giudizio civile, a fronte dell'unitarietà della giurisdizione e degli interessi generali e dei diritti fondamentali tutelati; (e) con l’art. 111, secondo comma, della Costituzione, ai cui sensi ogni processo deve svolgersi innanzi ad un giudice terzo ed imparziale;

 

che, ai fini della rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che nel caso al suo esame l’ingiunto non ha provveduto ad eccepire nell’atto di opposizione l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 30-bis cod. proc. civ.; che in questa disposizione il termine “magistrati” è utilizzato dal legislatore senza operare alcuna distinzione, sicché l’ampia formulazione fa ritenere la norma applicabile anche ai “magistrati onorari”; e che dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende la possibilità di rilevare o meno d'ufficio l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e di indicare, ai sensi degli artt. 11 cod. proc. pen. e l disp. att. cod. proc. pen., il Tribunale di Roma quale giudice competente a conoscere della domanda proposta dal ricorrente in via monitoria e dell’intera causa.

 

Considerato, in punto di rilevanza della questione, in rapporto alla qualità di magistrato onorario del convenuto opposto nel giudizio a quo, che il remittente sostiene, con motivazione non implausibile, l’applicabilità dell’art. 30-bis anche ai magistrati onorari, e fra questi ai giudici di pace, onde la questione è sotto questo profilo ammissibile;

 

che il remittente dà per scontato il presupposto interpretativo secondo cui la speciale competenza territoriale, stabilita dall’art. 30-bis cod. proc. civ., non rientrando fra i casi di competenza territoriale inderogabile contemplati dall’art. 28 del codice, sarebbe liberamente derogabile dalle parti;

 

che, peraltro, una recentissima pronuncia della Corte di cassazione (sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119), successiva all’ordinanza di rimessione, seguendo un indirizzo già sostenuto in dottrina, ha ritenuto l’inderogabilità ad opera delle parti anche della speciale competenza territoriale derogatoria prevista dall’art. 30-bis cod. proc. civ., sia in quanto essa è “compiutamente e specificamente determinata dalla legge”, sia perché essa si configura come una competenza idonea a derogare a qualsiasi altro foro pur altrimenti previsto come inderogabile dal codice processuale;

 

che, del resto, non mancano altre ipotesi – come quella della competenza a dichiarare il fallimento (art. 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o quella del giudice davanti a cui si propone l’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative (art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689) – nelle quali, nonostante l’apparente rigidità della formula dell’art. 28 cod. proc. civ., che sembrerebbe escludere l’inderogabilità della competenza territoriale fuori dei casi espressamente ivi indicati e degli altri in cui la legge espressamente statuisca in tal senso, giurisprudenza e dottrina sono giunte a ritenere, pur non senza contrasti, la inderogabilità ad opera delle parti della competenza territoriale, deducendola dalla specifica ratio del relativo criterio stabilito dalla legge in vista di interessi generali;

 

che, pertanto, la motivazione dell’ordinanza di rimessione, che si ferma alla mera constatazione dell’assenza di una statuizione legislativa di inderogabilità, appare sotto questo profilo carente, spettando al giudice a quo il compito di esaminare la praticabilità di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale (cfr., da ultimo, ordinanza n. 315 del 2002);

 

che, per queste ragioni, la questione si palesa manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 28 (Foro stabilito per accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Valerio ONIDA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2002.