Ordinanza n. 330 del 2002

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ORDINANZA N.330

ANNO 2002

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Cesare                    RUPERTO                    Presidente

 

- Massimo                 VARI                            Giudice

 

- Riccardo                CHIEPPA                     "

 

- Gustavo                 ZAGREBELSKY        "

 

- Valerio                   ONIDA                         "

 

- Carlo                      MEZZANOTTE           "

 

- Fernanda                CONTRI                       "

 

- Guido                     NEPPI MODONA       "

 

- Piero Alberto         CAPOTOSTI                "

 

- Annibale                MARINI                       "

 

- Giovanni Maria      FLICK                          "

 

- Francesco               AMIRANTE                 "

 

- Ugo                        DE SIERVO                 "

 

- Romano                 VACCARELLA          "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da P. F. ed altri contro l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2002.

 

Visti l’atto di costituzione di P. F. ed altri nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

 

uditi l’avvocato Salvatore Pensabene Lionti per P. F. ed altri e l’Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana solleva, con ordinanza del 7 febbraio 2001, depositata il 2 novembre 2001 (pervenuta alla Corte il 3 gennaio 2002), questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali), in riferimento all’art. 76 della Costituzione;

 

che, nel giudizio principale, i ricorrenti hanno impugnato il decreto con il quale l’Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione della Regione Siciliana ha dichiarato di notevole interesse pubblico «la punta orientale della baia di Lido Rossello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, numeri 3 e 4 della l. 29 giugno 1939, n. 1497, e dell’art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione», eccependo, tra l’altro, l’irregolare composizione dalla Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali (infra, Commissione provinciale) in occasione dell’adunanza che ha preso in esame le bellezze naturali oggetto del decreto;

 

che, ad avviso del giudice a quo, è «inammissibile ed infondata» la censura con la quale gli appellanti eccepiscono la «irregolare composizione» della Commissione provinciale «relativamente al numero di esperti presenti», mentre «la mancata partecipazione del sindaco del comune di Realmonte al procedimento decisionale per l’emanazione del provvedimento di imposizione del vincolo non costituisce violazione di legge» e sarebbe altresì «manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, sollevata in relazione all’art. 128 Costituzione, nella parte in cui non include tra i componenti la Commissione provinciale il sindaco del comune in cui ricadono le zone di interesse ambientale e paesaggistico;

 

che, ad avviso del rimettente, l’art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5, «nella parte in cui, attribuendo al legislatore delegato il potere di riorganizzare gli organi consultivi del Ministero dei beni culturali e ambientali» «non fissa i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere», si porrebbe invece in contrasto con l’art. 76 della Costituzione;

 

che, ad avviso del giudice a quo, i principi ed i criteri direttivi in materia di riorganizzazione e ristrutturazione degli organi consultivi non sarebbero «ricavabili aliunde» e, proprio per questo, avrebbero dovuto essere fissati dalla legge di delegazione, poiché sarebbero possibili molteplici soluzioni in materia di composizione, quorum, struttura e compiti assegnati a questi organi;

 

che, secondo il rimettente, la considerazione che il primo comma della norma censurata reca principi e criteri direttivi specifici e puntuali relativamente alla disciplina degli affari generali e del personale rafforzerebbe il dubbio in ordine all’illegittimità della disposizione, dato che «non si comprende» perché identica modalità non sia stata fissata per la riorganizzazione degli organi consultivi;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

 

che, secondo la difesa erariale, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, prevista dall’art. 2 della legge n. 1497 del 1939, è stata successivamente regolamentata dall’art. 31 del d.P.R. n. 805 del 1975, decreto quest’ultimo abrogato dall’art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441; l’intera materia dei beni ambientali è stata disciplinata ex novo dal d.P.R. n. 441 del 2000 e dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368,  il quale ha soppresso il Ministero per i beni culturali ed ambientali ed ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;  l’art. 166 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ha, infine, abrogato la legge n. 1497 del 1939;

 

che, ad avviso dell’Avvocatura, la questione sarebbe, quindi, inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto riguarda norme abrogate, e, nel merito, sarebbe comunque infondata, dal momento che l’art. 2 della legge n. 5 del 1975, al terzo comma, stabilisce principi e criteri direttivi concernenti anche le norme emanate ai sensi del secondo comma;

 

che nel giudizio si sono altresì costituiti gli appellanti nel processo principale chiedendo, in linea principale, che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, sesto comma, del d.P.R. n. 805 del 1975 e, in subordine, che la questione sia accolta, sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte dal rimettente.

 

Considerato che, anteriormente all’ordinanza di rimessione, il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), con l’art. 166 ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497, recando una diversa disciplina dei beni soggetti a tutela e fissando, altresì, una nuova composizione della Commissione provinciale (art. 140), che vede la partecipazione, tra gli altri, dei “sindaci dei comuni interessati”;

 

che, inoltre, l’art. 17 del d.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali) ha abrogato, tra gli altri, il d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, ed in precedenza - sempre in data anteriore all’ordinanza di rimessione – il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, in luogo del Ministero per i beni culturali e ambientali, ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;

 

che, nonostante le modificazioni del complessivo quadro normativo di riferimento, nel quale si inscrive la questione di legittimità costituzionale, siano anteriori alla data dell’ordinanza di rimessione, esse non risultano prese in considerazione dal giudice a quo, il quale non ha conseguentemente valutato se possano incidere sui profili di rilevanza della questione;

 

che, secondo un indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di ogni argomentazione al riguardo, la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte, ordinanze n. 148 del 2001 e n. 523 del 2000).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali), sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2002.