Ordinanza n. 298/2002

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ORDINANZA N.298

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Nicolò Antonio Cuscunà nei confronti dell’on. Sergio Tanzarella, promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. distaccata di Caserta, con ricorso depositato il 10 luglio 2001 ed iscritto al n.195 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ricorso datato 4 giugno 2001 e depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 2001, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, investito di un giudizio nei confronti del deputato Antonio Nicolò Cuscunà per il reato di diffamazione, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l’Assemblea, nella seduta del 16 marzo 2000 (documento IV-quater n. 120), ha dichiarato, su conforme parere della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

  che, ad avviso del Tribunale ricorrente, la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni – contenute in un manifesto di propaganda di partito del giugno 1995 e dal tenore asseritamente diffamatorio nei confronti di altro membro del Parlamento, l’on. Sergio Tanzarella - per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria investita del giudizio.

  Considerato che, in questa sede, occorre delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

   che, in ordine al profilo soggettivo, non é dubbio che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, sia legittimato a sollevare conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale é investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

  che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, é legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

  che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione, ritenuta illegittima per erroneità dei relativi presupposti, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili, in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

  che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a.                      che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, ricorrente;

b.                      che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Massimo VARI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2002.