Ordinanza n. 297/2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.297

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

  nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2001 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di C.R. ed altro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 febbraio 2001, il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’ "intero" art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, "ovvero" della medesima norma "nella sola parte" in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento, "ovvero", ancora, dell’art. 513 del codice di procedura penale in riferimento all’art. 111 della Costituzione;

  che, ad avviso del rimettente, l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000 – limitando in via transitoria l’utilizzabilità delle dichiarazioni, precedentemente rese da imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all’esame dibattimentale, alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione - determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati "per il solo effetto di un dato processual-temporale … del tutto casuale e discrezionale nei tempi" quale é l’acquisizione dei verbali di interrogatorio resi nella fase delle indagini, trattandosi di un evento "aleatorio" in forza del quale la normativa transitoria denunciata diversifica l’utilizzazione probatoria dei verbali medesimi;

  che, sotto tale profilo, la norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza e di inviolabilità del diritto di difesa;

  che il giudice a quo dubita, inoltre, della costituzionalità dell’art. 513 del codice di procedura penale, sul rilievo che la possibilità, da esso sancita, di acquisire, attraverso il meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all’esame, si porrebbe in contrasto con il nuovo precetto costituzionale in tema di "giusto processo"di cui all’art. 111 Cost. e con la disciplina della legge 25 febbraio 2000, n. 35, "direttamente applicativa" di tale norma costituzionale;

  che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza della questione.

  Considerato che il giudice rimettente formula, contestualmente, tre diverse censure di legittimità costituzionale, che investono: l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, "nella sua totalità"; "ovvero" la medesima norma "nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento", entrambe in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; "ovvero", ancora, l’art. 513 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 111 Cost.;

  che, nel pronunciarsi su identica questione (v. ordinanza n. 88 del 2002), questa Corte ha avuto modo di evidenziare come le censure prospettate si pongano, tra loro, "in evidente rapporto di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti agli interventi richiesti": infatti, mentre dalla soppressione dell’intera norma di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, deriverebbe l’espunzione, dal regime transitorio in esame, di qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo del dibattimento; dalla parziale caducazione della medesima norma, nei termini richiesti dal giudice a quo, discenderebbe invece l’effetto opposto, di estendere l’operatività del regime transitorio stesso; laddove, poi, quanto alla censura relativa all’art. 513 del codice di procedura penale "non viene chiarita la sua concatenazione con quella relativa alla disciplina transitoria, rendendo così non scrutinabile questa parte del quesito" (cfr. ordinanza n. 88 del 2002);

  che, pertanto, poichè il rimettente non ha concentrato il quesito sull’una o l’altra delle soluzioni alternativamente proposte, le questioni risultano prospettate in modo ancipite e devono essere quindi dichiarate manifestamente inammissibili (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 88 del 2002; n. 420 del 2001; n. 78 e n. 418 del 2000; n. 378 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 513 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Massimo VARI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2002.