Ordinanza n. 291/2002

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ORDINANZA N.291

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI    

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 20 giugno 2001, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 20 giugno 2001 il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui "facendo richiamo alle disposizioni dell’art. 197-bis cod. proc. pen. e, quindi, anche al disposto del comma 4, secondo periodo, di tale articolo, prevede che le persone nei cui confronti si é proceduto per un reato reciprocamente commesso in danno dell’imputato in unità di tempo e di luogo rispetto a quello a lui ascritto, le quali, previo avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., non si avvalgono della facoltà di non rispondere e perciò assumono l’ufficio di testimone, non possono essere obbligate a deporre su fatti che concernono la loro responsabilità in ordine al reato per cui si é proceduto nei loro confronti";

che il Tribunale premette in fatto di procedere nei confronti di C.F.M., imputato, tra l’altro, del reato di lesioni volontarie aggravate in danno di B.F., a carico del quale, su denuncia-querela del primo, erano state espletate indagini per i reati reciproci di ingiurie, minacce, lesioni personali, avvenuti nel medesimo contesto spazio-temporale, e che all’esito delle indagini era stata emessa ordinanza di archiviazione;

che nel dibattimento a carico di C.F.M. il pubblico ministero aveva chiesto l’audizione di B.F., e che questi, interrogato in relazione ai fatti addebitatigli, aveva a suo tempo reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di C.F.M.;

che quindi, ad avviso del Tribunale, B.F. deve essere ora esaminato in dibattimento a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., trattandosi di soggetto già indagato per un reato collegato a quello per cui si procede ex art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., con riferimento, in particolare, alla ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che B.F., essendo stato sottoposto a interrogatorio in epoca precedente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 2001, n. 63, non era stato avvisato che, ove avesse esercitato la facoltà di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, avrebbe assunto in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone, come poi previsto dall’art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla citata legge;

che, secondo il giudice a quo, ne consegue che B.F. dovrebbe essere esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, in base a una interpretazione "estensiva" del comma 6 dello stesso articolo, in tale sede dovrà ricevere l’avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., a cui il citato comma 6 rinvia testualmente;

che inoltre, dal momento che il soggetto sottoposto all’esame, ove accetti di rispondere erga alios, assume l’ufficio di testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., trova applicazione il comma 4 di tale articolo, secondo cui "il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si é proceduto nei suoi confronti";

che, ad avviso del rimettente, il "divieto di autoincriminazione" a favore del testimone "assistito", riproduttivo della disciplina autonomamente prevista dall’art. 198, comma 2, cod. proc. pen. per il testimone "ordinario", sarebbe lesivo di diversi precetti costituzionali in quanto, mentre il normale testimone é "costretto" a rendere testimonianza, il testimone assistito assume volontariamente tale ufficio, proprio in base all’opzione liberamente esercitata a seguito dell’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen.;

che il testimone "assistito" sarebbe già sufficientemente garantito dal comma 5 dell’art. 197-bis cod. proc. pen., che sancisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in detta veste, a differenza di quanto accade per i testimoni "ordinari" che, se rinunciano volontariamente al privilegio di cui all’art. 198, comma 2, cod. proc. pen., "sopportano tutte le conseguenze delle loro dichiarazioni";

che la irragionevolezza della disciplina sarebbe tanto più evidente in quanto nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo non é materialmente prospettabile che la persona che assume volontariamente l’ufficio di testimone "assistito" sul fatto altrui non venga esaminata anche sul fatto proprio, per cui, ferma la garanzia del divieto di utilizzabilità di cui all’art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen., si dovrebbe prevedere che la facoltà di non rispondere non operi ove la testimonianza volontaria sul fatto altrui sia strettamente compenetrata con il fatto proprio;

che, in particolare, il Tribunale rimettente ritiene che la disciplina censurata ostacola irragionevolmente:

- il "diritto pubblico" all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.) e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), lesi dalla mancata acquisizione di elementi di prova in ragione dell'esercizio di una facoltà che non spiega autonoma efficacia di garanzia;

- l'esplicazione del giusto processo attraverso l'attuazione del contraddittorio inteso come strumento di accertamento dei fatti penalmente rilevanti (art. 111, quarto comma, prima parte, Cost.), poichè é irragionevolmente consentito al soggetto di sottrarsi ad alcune domande delle parti dopo avere volontariamente scelto di deporre e a fronte della inutilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni conseguenti;

- il principio del razionale e motivato convincimento del giudice (artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), cui sono irragionevolmente sottratti elementi assunti in pubblico contraddittorio, utili per la decisione nel merito;

- il diritto di difesa dell’imputato e, in particolare, il diritto a confrontarsi con l’accusatore e ad ottenere l’acquisizione di ogni mezzo probatorio a favore (art. 111, terzo comma, Cost.), poichè la mancata risposta ad alcune domande della difesa riguardanti fatti concernenti la responsabilità del testimone potrebbe impedire l'acquisizione di elementi favorevoli all’imputato;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso dell’Avvocatura, la scelta di assicurare al testimone assistito le garanzie e gli obblighi del normale testimone appare coerente con l’impianto complessivo della legge n. 63 del 2001, malgrado dette garanzie possano far dubitare della idoneità di tale disciplina ai fini della effettiva tutela del soggetto nei cui confronti essa é stabilita.

Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che, in caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo, non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si é proceduto nei suoi confronti il soggetto che, avendo ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. e non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, ha assunto la qualità di testimone assistito;

che ad avviso del rimettente la garanzia - riconosciuta dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. grazie al richiamo operato all'art. 197-bis cod. proc. pen. - di non essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità si porrebbe in contrasto, nel caso di reati commessi dal testimone assistito e dall'imputato in danno reciproco l'uno dell'altro, con l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.), con l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), con il principio del contraddittorio (art. 111, quarto comma, prima parte, Cost.), con il principio del razionale e motivato convincimento del giudice (artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), con il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore e ad ottenere l'acquisizione di ogni elemento di prova a suo favore (art. 111, terzo comma, Cost.);

che, in sostanza, il giudice a quo ritiene che nella specifica situazione sottoposta al suo esame il testimone assistito sia sufficientemente garantito dal rischio di autoincriminazione grazie al divieto generale, previsto dall'art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen., di qualsiasi forma di utilizzazione contra se delle dichiarazioni rese, e che l'ulteriore garanzia, prevista dal comma 4, ultima parte, del medesimo articolo, di non essere obbligato a deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si é proceduto nei suoi confronti, non ha ragion d'essere ove prevista a favore di un soggetto che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., ha volontariamente assunto l'ufficio di testimone;

che il principio nemo tenetur se detegere, assicurato mediante la garanzia che nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, dovrebbe dunque operare, secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2, cod. proc. pen., solo in favore del soggetto che assume obbligatoriamente l'ufficio di testimone;

che, nel dare attuazione con la legge n. 63 del 2001 alla riforma dell'art. 111 Cost., il legislatore ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo la nuova figura del testimone assistito;

che, coerentemente con tale scelta, il legislatore, al fine di evitare che l'imputato di reato connesso o collegato che abbia assunto la qualità di testimone assistito si trovi costretto a rendere dichiarazioni autoincriminanti, ha esteso a tale soggetto il doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., riconoscendogli da un lato, in via preventiva, la facoltà di non rispondere alle domande sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale in ordine al reato per cui si procede o si é proceduto nei suoi confronti (art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen.), e stabilendo, dall'altro, il divieto generale di qualsiasi utilizzazione delle dichiarazioni che potrebbero risolversi a posteriori in suo danno (art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen.);

che il principio nemo tenetur se detegere é un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri presi in considerazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2002.