Ordinanza n. 280/2002

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ORDINANZA N.280

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

- Ugo DE SIERVO                            

- Romano VACCARELLA                           

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 214, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio 2001 dal Giudice di pace di Sondrio, il 31 luglio 2001 dal Giudice di pace di Chiavenna e il 3 gennaio 2002 dal Giudice di pace di Morbegno, rispettivamente iscritte ai nn. 774 e 862 del registro ordinanze 2001 ed al n. 102 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2001 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che i Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, con ordinanze emesse rispettivamente il 30 luglio 2001, il 31 luglio 2001 e il 3 gennaio 2002, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per ritenuta disparità di trattamento fra il destinatario di tali disposizioni, cui incombe l’onere della prova che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà, e il destinatario dell’art. 213, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che deve solo documentare l’appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca;

che i giudici a quibus, investiti di giudizi di opposizione alla sanzione accessoria del fermo dell’autovettura irrogata per violazione dell’art. 126, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (guida con patente di validità scaduta), si limitano ad enunciare nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione la suddetta disparità di trattamento, specificando soltanto le ragioni per cui ai ricorrenti necessitano i veicoli sottoposti a fermo amministrativo;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque per l’infondatezza della questione;

che secondo la difesa erariale la questione sarebbe inammissibile, in quanto posta in termini di mera ricezione delle prospettazioni operate dalle parti private, con affermazione apodittica della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, senza alcuna specificazione degli elementi connotanti la fattispecie e conseguente preclusione di ogni possibilità di controllo;

che secondo l’Avvocatura la questione sarebbe comunque infondata, non essendo possibile la comparazione tra confisca e fermo amministrativo, anche in relazione ai diversi presupposti per l’adozione dell’una o dell’altra misura.

Considerato che le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie nonchè di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi a quibus;

che le ordinanze sono altresì prive di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione;

che simili ordinanze sono inidonee a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001, n. 139 del 2000);

che, pertanto, la questione - sollevata nelle sopra citate ordinanze - deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 214, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dai Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.