Ordinanza n. 233/2002

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ORDINANZA N.233

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso, con ordinanza emessa il 19 settembre 2001, dal Tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra Mosca Michelina e l'Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova, iscritta al n. 895 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Mosca Michelina nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Enrico Bastreri per Mosca Michelina e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con la predetta ordinanza del 19 settembre 2001, il Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

che il giudizio nel corso del quale la questione viene sollevata concerne la domanda avanzata, da parte di una dipendente ospedaliera, inquadrata nella categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Sanità", per il riconoscimento della superiore qualifica, sul presupposto dello svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria D, e, comunque, per la condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

che il rimettente muove dalla premessa di una "plausibile sovrapponibilità" delle declaratorie attinenti alle due categorie sopra indicate, in particolare per il profilo relativo al coordinamento di altro personale, che é previsto in entrambe;

che, sulla base di tale postulato ¾ contrastante peraltro, come lo stesso rimettente non manca di precisare, con la posizione assunta, sia pure implicitamente, dalle parti ¾ l'ordinanza ritiene che esista un problema di interpretazione del contratto collettivo, da risolvere attraverso la procedura prevista dall’art. 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rimette l’interpretazione autentica delle clausole contrattuali all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie;

che il giudice a quo é, tuttavia, dell'avviso che il predetto art. 64, nella parte in cui prevede, ai commi 1 e 2, un "temporaneo arresto del processo per consentire una interpretazione autentica, od una modifica in sede sindacale delle clausole controverse", si pone in contrasto con gli artt. 101, 102, 111, 3, 24, 39, commi primo, secondo, terzo e quarto, e 76 della Costituzione;

che ad avviso del rimettente l’eventuale accoglimento della sollevata questione renderebbe applicabile il comma 3 dell’art. 64, il quale, per l’ipotesi in cui non intervenga l’accordo sulla interpretazione autentica, stabilisce che il giudice decida "con sentenza non definitiva" la questione interpretativa e disponga, con separata ordinanza, l’ulteriore trattazione della causa, salva la sospensione del processo in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva;

che tale disposizione sarebbe in contrasto, a sua volta, con gli artt. 76, 3 e 111 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

che si é costituita la ricorrente nel giudizio principale, concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che, in prossimità dell’udienza, sia la difesa erariale che la parte privata hanno depositato memorie con le quali insistono nelle conclusioni già formulate.

Considerato che l’art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede, per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, una procedura di accertamento pregiudiziale in ordine all’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi rimessa, su iniziativa del giudice innanzi al quale pende la causa, alle parti stipulanti (commi 1 e 2);

che presupposto per l’applicazione della procedura disciplinata dalla norma oggetto di censura é, come é evidente, l’esistenza di un reale dubbio interpretativo concernente la clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia;

che il rimettente, pur assumendo che si pone, nella specie, un "delicato problema di interpretazione" del contratto collettivo, non motiva nè argomenta, in alcun modo, in ordine alle ragioni che avvalorano un siffatto dubbio, limitandosi ad affermare, apoditticamente, la sovrapponibilità delle declaratorie di cui alle categorie C e D del citato contratto collettivo nazionale, ed evidenziando, anzi, un elemento di contraddizione con la prospettata esistenza del dubbio interpretativo, rappresentato dalla diversa posizione assunta, sul punto, dalle parti della controversia;

che, in tal modo, egli non fornisce una adeguata motivazione circa la necessità in cui si trova di dover fare applicazione, al caso sottoposto alla sua cognizione, della norma censurata;

che, per queste ragioni, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2002.