Ordinanza n. 199 del 2002

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ORDINANZA N. 199

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fallisi Vito ed altri e la Fondazione "Frazzetto" ed altri, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione di Fallisi Giuseppe nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato Cesare Massimo Bianca per Fallisi Giuseppe e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 2000 il Tribunale di Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell’art. 600 del codice civile, "nella parte in cui – secondo la costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la proposizione dell’istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall’apertura della successione anzichè dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza";

che il giudizio a quo é stato promosso dagli eredi legittimi nei confronti di una fondazione istituita erede universale con testamento pubblico;

che gli attori nel giudizio a quo hanno chiesto la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 600 del codice civile, della disposizione testamentaria a favore della fondazione, in quanto l’istanza per il riconoscimento della stessa era stata presentata otto giorni dopo il decorso del termine di un anno dalla eseguibilità del testamento ossia, secondo quella che il rimettente definisce costante interpretazione giurisprudenziale, dal momento dell’apertura della successione nel caso di testamento pubblico;

che il rimettente precisa che l’istanza di riconoscimento, pur essendo stata presentata dopo il decorso di un anno dall’apertura della successione, era stata comunque presentata entro l’anno dalla conoscenza della disposizione testamentaria e dall’accettazione dell’ufficio da parte degli esecutori testamentari, che avevano provveduto alla costituzione della fondazione secondo le previsioni dello stesso testamento;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, così come interpretato dalla giurisprudenza, proprio in quanto il termine di un anno per la presentazione dell’istanza di riconoscimento decorre dall’apertura della successione anzichè dal momento della conoscenza della disposizione testamentaria che, nel caso di specie, si avrebbe con l’accettazione della nomina da parte dell’esecutore testamentario che avviene con gli adempimenti previsti dall’art. 702 del codice civile;

che, secondo il rimettente, la norma censurata, in violazione dell’art. 2 della Costituzione, comprimerebbe i diritti della personalità "sia del de cuius che dell’ente da questi istituito", privilegiando i diritti patrimoniali dei successibili rispetto ai principi di solidarietà che trovano espressione con l’istituzione di una fondazione le cui finalità corrispondano a pubblico interesse;

che l’art. 600 del codice civile sarebbe inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, facendo decorrere un termine di decadenza, al cui inutile spirare é connessa l’inefficacia della disposizione a favore dell’ente non riconosciuto, ancor prima che l’ufficio dell’esecutore testamentario abbia avuto inizio con gli adempimenti previsti dall’art. 702 del codice civile, ben potendosi, peraltro, verificare l’ipotesi che l’arco temporale considerato dalla disposizione in esame sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato dell’esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle disposizioni testamentarie;

che la questione sarebbe rilevante, vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di testamento pubblico ed essendo l’istanza per il riconoscimento stata presentata oltre l’anno dall’apertura della successione, sebbene entro l’anno dalla conoscenza della disposizione testamentaria e dall’accettazione da parte degli esecutori dell’ufficio;

che la rilevanza non sarebbe esclusa dalla abrogazione dell’art. 600 del codice civile avvenuta in data successiva all’introduzione del giudizio a quo in virtù del disposto della legge n. 192 del 2000, perchè la retroattività ivi prevista non potrebbe spingersi oltre i limiti del diritto quesito, con la conseguenza della perdurante applicazione del suddetto art. 600;

che, peraltro, la intervenuta abrogazione dell’art. 600 del codice civile consentirebbe, ad avviso del giudice a quo, di ritenere positivamente recepito un principio generale, espressione dell’esigenza di eliminare qualsiasi ostacolo alla realizzazione della volontà del testatore, in conformità ai valori della mutata coscienza sociale;

che si é costituito in giudizio uno degli attori nel giudizio a quo, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, in ogni caso, infondata;

che la difesa della parte ha contestato anzitutto l’ammissibilità della questione, in quanto l’ordinanza di rimessione sarebbe stata notificata alle parti costituite nel giudizio a quo, ma non alla convenuta rimasta contumace in quel giudizio, ed ha rilevato, nel merito, che il termine previsto dall’art. 600 del codice civile sarebbe congruo, assicurando in un tempo ragionevole lo scioglimento del dubbio sulla destinazione dei beni e rispondendo anche all’esigenza di tutela degli interessi degli eredi legittimi, ricavabile dall’art. 42, quarto comma, della Costituzione;

che, secondo la difesa della parte, la norma impugnata non prescinderebbe dalla conoscibilità, in quanto la eseguibilità del testamento, da cui dipende la decorrenza del termine, presuppone la pubblicazione del testamento e quindi proprio la sua conoscibilità, assicurando che il decorso del termine muova da un fatto obiettivo e non da una situazione psichica del soggetto;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione;

che la difesa erariale rileva, anzitutto, che le disposizioni, ormai abrogate, richiedenti il previo riconoscimento della personalità giuridica ai fini dell’efficacia degli atti di liberalità sia inter vivos che mortis causa disposti a favore di enti non riconosciuti erano ispirate al principio di favorire, nella destinazione delle risorse economiche del paese, l’impiego in attività produttive, impedendo, peraltro, che i testatori, violando fondamentali principi di umanità, compissero ingiustificate elargizioni in danno a congiunti in stato di indigenza;

che, secondo la difesa erariale, la fissazione di un termine decadenziale di decorrenza certa, legato a situazioni oggettive, avrebbe risposto all’esigenza di contemperare il rispetto della volontà del de cuius con gli interessi dell’economia nazionale e con quelli dei successibili;

che comunque, secondo la difesa erariale, l’art. 600 del codice civile non precisa quale sia il momento dell’eseguibilità del testamento pubblico, dovendo tale nozione essere ricavata da altre norme e principi del codice in via di interpretazione, per cui la censura del rimettente si risolverebbe nel dolersi dell’insegnamento secondo il quale anche nel caso di nomina di esecutori testamentari il testamento pubblico é eseguibile prima degli adempimenti previsti dall’art. 702 del codice civile, e quindi in una questione di interpretazione.

Considerato che il giudice a quo dubita – in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione - della legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, "nella parte in cui – secondo la costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la proposizione dell’istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall’apertura della successione anzichè dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza";

che l’art. 600 del codice civile é stato abrogato dall’art. 1 della legge 22 giugno 2000, n. 192 (Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile);

che l’abrogazione dell’art. 600 del codice civile é intervenuta in data successiva all’introduzione del giudizio a quo, con la conseguenza della perdurante applicazione del suddetto art. 600 alla fattispecie in questione;

che la ragione di inammissibilità relativa alla mancata notifica dell'ordinanza di rimessione alla convenuta rimasta contumace nel giudizio a quo, eccepita nella memoria della parte e non più risollevata, può ritenersi superata per effetto della successiva notifica dell’ordinanza di rimessione a tutte le parti, anche contumaciali, del giudizio a quo;

che l’art. 600 del codice civile non precisa quale sia il momento dell’eseguibilità del testamento pubblico;

che il rimettente ritiene che vi sia una costante interpretazione giurisprudenziale per cui il termine per la proposizione dell’istanza di riconoscimento della fondazione decorra dal momento della morte del testatore;

che la suddetta affermazione é in realtà contenuta in una risalente sentenza della Corte di cassazione che tratta della questione solo incidentalmente (Corte di Cassazione – sezione II – 5 luglio 1962, n. 1724);

che, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale non può dirsi tanto consolidato da assurgere a diritto vivente;

che la nozione di eseguibilità del testamento pubblico di cui all’art. 600 del codice civile deve essere ricavata da altre norme contenute nel Codice e dai principi ispiratori;

che la motivazione dell’ordinanza di rimessione fa perno sull’ipotesi in cui l’arco temporale considerato dall’art. 600 del codice civile sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato dell’esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle disposizioni testamentarie, così da impedire o rendere eccessivamente difficile la presentazione dell’istanza di riconoscimento;

che la suddetta condizione non sembra ricorrere nel caso di specie e che, comunque, dall’ordinanza non emergono indicazioni di sorta;

che la motivazione sulla rilevanza della questione appare nel complesso contraddittoria e comunque insufficiente, non consentendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 600 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002.