Ordinanza n. 186 del 2002

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ORDINANZA N. 186

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione della parte privata del giudizio principale, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 26 ottobre 2000, il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione personale dei coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta";

che il remittente premette di essere chiamato a decidere su un ricorso con il quale il difensore, nominato a una persona già ammessa al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione tra coniugi, ha richiesto, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 217 del 1990, la liquidazione dell’onorario e dei diritti per l’attività difensiva prestata, anche se questa disposizione "non estende i suoi benefici alla fattispecie in questione";

che il giudice a quo osserva che l’art. 35, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) prevede la liquidazione degli onorari solo nel caso di condanna alle spese della parte avversa a quella ammessa al "beneficio dei poveri", sicchè, non essendovi stata nella specie tale condanna, l’istante, in base alla vigente legislazione, non avrebbe diritto ad alcun compenso;

che nell’ordinanza di rimessione si rileva che l’impianto delineato dal r.d. n. 3282 del 1923, in base al quale "il gratuito patrocinio dei poveri" era "un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori" al quale era possibile ricorrere in tutti i giudizi, é stato modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) e dalla legge n. 217 del 1990, che hanno previsto la liquidazione del compenso a favore del difensore da parte dell’autorità giudiziaria rispettivamente nel processo del lavoro e in quello penale;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate determinerebbero un’irragionevole disparità di trattamento tra la posizione dell’avvocato che svolge il gratuito patrocinio nei giudizi civili (come quello di separazione personale dei coniugi che é sottoposto al suo esame) e la posizione dell’avvocato che svolge il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali e del lavoro;

che gli artt. 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, sarebbero altresì in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, in quanto la gratuità della prestazione del difensore violerebbe il principio in base al quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro";

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente osserva che "il giudice adito avrebbe titolo a liquidare il compenso all’avvocato difensore a norma dell’art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, se l’art. 1 della stessa legge non lo escludesse per questo tipo di giudizi";

che si é costituito in giudizio il difensore della parte convenuta nel giudizio di separazione tra coniugi, insistendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla base di argomentazioni che ricalcano quelle contenute nell’ordinanza di rimessione;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, secondo la difesa erariale, le disposizioni censurate delimitano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato specificamente ai procedimenti penali e ai processi civili connessi a reati, con esclusione di un’ampia fascia di giudizi civili, la cui tutela giudiziale sarebbe però efficacemente assicurata, nell’ambito del vigente ordinamento, "per il tramite dei meccanismi del gratuito patrocinio di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282";

che la difesa gratuita del non abbiente sarebbe un ufficio onorifico ed obbligatorio per gli avvocati, connesso con la rilevanza pubblicistica della loro attività professionale e con i doveri di solidarietà sociale correlati, sicchè le disposizioni censurate non contrasterebbero con l’art. 36 della Costituzione;

che, infine, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, fra gli interessi costituzionalmente protetti che il legislatore ordinario deve contemperare e mediare, vi sarebbe anche quello di contenere la spesa pubblica secondo le esigenze di bilancio statale, nel rispetto del limite della ragionevolezza.

Considerato che il remittente é chiamato a decidere su un ricorso di un avvocato, il quale chiede che le sue prestazioni professionali a favore di una persona ammessa al gratuito patrocinio in base al regio decreto n. 3282 del 1923 siano liquidate e poste a carico dello Stato ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge n. 217 del 1990;

che il medesimo remittente, rilevato che la legge n. 217 del 1990 assicura il patrocinio a spese dello Stato unicamente nei procedimenti penali e nei procedimenti civili relativamente all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, ritiene che le disposizioni censurate, nella parte in cui non estendono al difensore nominato dalla commissione per il gratuito patrocinio nel procedimento civile per separazione tra coniugi il diritto alla liquidazione del compenso per l’attività svolta, siano in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra avvocati a seconda del procedimento in cui abbiano svolto la loro attività, e con l’art. 36 della Costituzione, in quanto la gratuità della prestazione del difensore violerebbe il principio in base al quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze n. 355 e n. 200 del 2000: una pronuncia della Corte costituzionale non potrebbe assimilare gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta dalla speciale commissione prevista dall’art. 5 r.d. n. 3282 del 1923 sul presupposto dello stato di povertà a quelli dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che si fonda su presupposti non coincidenti, rientra nella competenza del giudice che procede ed ha una portata più ampia;

che, in particolare, la disciplina del gratuito patrocinio dei poveri e quella del patrocinio a spese dello Stato, pur collocandosi entrambe nel solco tracciato dall’art. 24, terzo comma, della Costituzione, danno luogo a sistemi fra loro diversi non solo per presupposti, procedimento ed effetti dei provvedimenti di ammissione, ma anche per la concezione che rispettivamente le ispira: la prima é improntata alla solidarietà tra persone, e grava di oneri, presumibilmente sporadici, soggetti iscritti in speciali albi e che proprio dall’iscrizione traggono di norma anche opportunità professionali remunerate; la seconda rimanda ad un’idea della solidarietà che postula l’intervento e il sostegno finanziario dello Stato;

che l’unificazione degli istituti volti a dare attuazione all’art. 24, terzo comma, della Costituzione non può avvenire mediante sentenze della Corte intese a far trasmigrare singole disposizioni da un sistema all’altro, ma postula una radicale riforma alla quale solo il legislatore può attendere;

che peraltro tale riforma é stata attuata con la legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), il cui art. 15-noniesdecies stabilisce che le disposizioni previste dal capo relativo al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi si applicano dal 1° luglio 2002.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Massimo VARI, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.