Ordinanza n. 159 del 2002

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ORDINANZA N.159

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso dal Tribunale di Cosenza - sezione 2^ penale - con ricorso depositato il 19 febraio 2001 ed iscritto al n. 184 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso del giudizio penale innanzi al Tribunale di Cosenza a carico del deputato Vittorio Sgarbi, imputato del reato di cui all’art. 30, comma quarto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) in relazione all’art. 595 del codice penale e all’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disciplina sulla stampa) per avere, in data 4 dicembre 1992, facendo uso del mezzo televisivo, offeso la reputazione del consulente tecnico Sandro Lopez, con l’attribuzione di fatto determinato, la difesa dell’imputato, all’udienza del 9 gennaio 1995, invocava l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, e chiedeva che il Tribunale disponesse, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione) la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, che era disposta in pari data;

che l’assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 9 novembre 1999, deliberava, conformemente alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nel senso di ritenere che i fatti per i quali era pendente detto processo penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni;

che il Tribunale di Cosenza, con ordinanza adottata all’udienza del 21 febbraio 2000, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla citata delibera; ricorso dichiarato ammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con ordinanza n. 389 del 2000, con riserva di ogni definitiva decisione anche in ordine alla ammissibilità, e con disposizione di adempimenti, a cura del Tribunale ricorrente, di notifica alla Camera dei deputati e di deposito presso la Corte, con la prova dell’eseguita notificazione, entro determinati termini;

che il ricorso e l’ordinanza erano depositati tardivamente dal Tribunale di Cosenza rispetto al termine perentorio assegnato, per cui questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso stesso, con sentenza 25 luglio 2001, n. 293;

che il Tribunale di Cosenza, nel frattempo, con ordinanza adottata all’udienza del 5 febbraio 2001, ha nuovamente sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla citata delibera, senza fare alcun riferimento al precedente ricorso;

che il Tribunale di Cosenza si é limitato a riproporre pedissequamente le precedenti censure, ritenendo non configurabile un collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie e l’attività parlamentare del deputato Sgarbi, alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di insindacabilità e dalla relazione della Giunta alla quale la prima faceva rinvio, non apparendogli riscontrabile negli apprezzamenti formulati dallo stesso in ordine alla competenza e professionalità del consulente tecnico Lopez un’attinenza con atti tipici della funzione parlamentare, nè essendo possibile individuare nel comportamento di cui si tratta un qualche intervento divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare;

che, secondo il collegio ricorrente, il deliberato della Camera dei deputati, motivando l’insindacabilità con la natura di critica tutta politica delle espressioni usate dal deputato Sgarbi, si sarebbe basato sulla erronea interpretazione, secondo la quale la prerogativa costituzionale coprirebbe tutti i comportamenti riconducibili all’attività politica del deputato o senatore, ciò che comporterebbe la ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, rendendosi, pertanto, necessario il ricorso al rimedio del conflitto di attribuzione a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che pertanto, il Tribunale di Cosenza, ritenendo "necessario... il controllo sul legittimo esercizio dei poteri della Camera dei deputati nella vicenda in esame" ha rimesso gli atti alla Corte per la soluzione del conflitto tra i poteri dello Stato;

che nelle conclusioni-dispositivo il Tribunale si é limitato a sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione come esercitato dalla Camera dei deputati con la delibera adottata in data 9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale pendente davanti al...Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi".

Considerato che alla luce dell’indirizzo interpretativo affermato con le sentenze n. 363 e n. 364 del 2001 e n. 15 e n. 31 del 2002, il ricorso, a prescindere da ogni ulteriore questione sulla ritualità di riproposizione, deve essere dichiarato, in questa fase preliminare, inammissibile, in quanto l’atto introduttivo, pur contenendo gli elementi indispensabili per la identificazione delle <<ragioni di conflitto>>, difetta di una domanda chiaramente individuabile, consistente nella sostanziale richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari non spettare alla Camera di appartenenza la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che annulli la stessa delibera;

che ne consegue l’inammissibilità del ricorso per conflitto in quanto carente dei suoi requisiti essenziali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002.