Ordinanza n. 108 del 2002

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ORDINANZA N. 108

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 2000 dal Tribunale di Pesaro nel procedimento civile vertente tra Moretti Silvana e INAIL, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi l'avvocato Giuseppe De Ferrà per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio proposto da una lavoratrice agricola nei confronti dell'INAIL, al fine di ottenere la ricostituzione della rendita per inabilità permanente, sulla base della retribuzione convenzionale del settore agricolo per l'anno 1993 il Tribunale di Pesaro, quale giudice di appello, ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 2000, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155" (rectius: art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica", convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243), denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo nel rammentare che la rendita per inabilità permanente da infortunio in agricoltura veniva determinata, precedentemente al decreto-legge n. 155 del 1993, sulla base della retribuzione annua convenzionale prevista dall’art. 215 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 rileva che il denunciato art. 14 ha stabilito, con decorrenza dal 1° giugno 1993, che, "per i lavoratori di cui all'art. 205, primo comma, lettera b) del citato testo unico", la base retributiva per la liquidazione di detta rendita "é pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 del testo unico medesimo";

che il rimettente esclude che, ai fini della decorrenza della nuova disciplina e dunque di discrimine tra i due diversi tipi di trattamento (ovvero il 1° giugno 1993), si possa aver riguardo al momento in cui si é verificato l'infortunio sul lavoro, ostando alla predetta interpretazione l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che, "in armonia con il precedente art. 74, secondo comma, indica inequivocabilmente il giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta come il momento di insorgenza del diritto alla rendita";

che, sulla scorta di una siffatta premessa, il giudice a quo  assumendo che il denunciato art. 14 riservi "un trattamento del tutto discriminatorio a danno di chi, al contrario, andrebbe maggiormente tutelato", e, in particolare, di "chi, per le condizioni di salute più cagionevoli o per la maggiore gravità dell'infortunio, é guarito più tardi e in un momento successivo al 1° giugno 1993" ritiene violati gli artt. 3 e 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che, più in particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con:

- l'art. 3 della Costituzione, "disciplinando in maniera diseguale situazioni identiche o addirittura discriminando il lavoratore agricolo che abbia subito una inabilità temporanea assoluta di maggiore durata a causa della superiore gravità del suo infortunio";

- gli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui stabilisce che la nuova disciplina si applichi agli infortuni sul lavoro verificatisi in data anteriore al 1° giugno 1993";

- gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui "non prevede che sia fatta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo con decreto ministeriale per l'anno 1993 (d.m. 7.7.1991)";

che si é costituito l'INAIL, parte appellata nel giudizio a quo, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza "dei prospettati incidenti di legittimità costituzionale";

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata.

Considerato che tutte le censure che il Tribunale di Pesaro rivolge all'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, riguardano, segnatamente, come emerge in modo evidente dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, il comma 1, lettera e), del menzionato articolo, ove é contenuta la norma impugnata;

che il rimettente ¾ nel censurare il preteso trattamento discriminatorio connesso al passaggio dal vecchio al nuovo criterio di determinazione della rendita, senza peraltro denunciare l'art. 215 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e senza, perciò, avvertire che il lamentato effetto é riconducibile anche a quest'ultima disposizione nel suo congiunto operare con quella impugnata ¾ segnala, in realtà, un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, a fronte del quale non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo sentenza n. 376 del 2001), il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sè, a differenziare le situazioni soggettive;

che analoghe argomentazioni valgono per le altre due censure, con le quali il rimettente parrebbe lamentare, altresì, l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, non considerando, però, che, in materia, il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (si veda, tra le altre, ordinanza n. 327 del 2001), non valicato nel caso all'esame;

che, dunque, la questione, sotto ogni dedotto profilo, deve dichiararsi manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.