Sentenza n. 78 del 2002

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SENTENZA N. 78

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: (a) degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis del codice di procedura civile; e (b) dell’art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi, rispettivamente, con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte d’appello di Perugia e con ordinanza emessa il 12 marzo 2001 dalla Corte d’appello di Roma, iscritte al n. 793 del registro ordinanze 2000 ed al n. 519 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2000 e n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Wilfredo Vitalone;

udito nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il Giudice relatore Valerio Onida;

udito, per sè medesimo, l’avvocato Wilfredo Vitalone.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2000 (reg. ord. n. 793 del 2000), la Corte d’appello di Perugia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile (Giudice competente), nella parte in cui prevede, nell'ambito del processo civile, che "sulla ricusazione ... decide, con ordinanza non impugnabile, [lo stesso] collegio [cui appartiene il giudice ricusato] se é ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte" e non già (come é previsto dall’art. 40, comma 1, del codice di procedura penale), "una sezione della corte [d'appello] diversa da quella cui appartiene il giudice [della corte d'appello] ricusato", con ordinanza ricorribile per cassazione; b) del combinato disposto degli articoli 53, secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ. (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice non é impugnabile, nonchè nella parte in cui prevede, sempre con statuizione non impugnabile, l’automatica condanna – in caso di declaratoria di rigetto o di inammissibilità del ricorso – della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, l'opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso; c) dell'art. 30-bis cod. proc. civ. (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede non vi sia altra sezione "diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

Le questioni sono sorte nell’ambito di un procedimento di ricusazione, promosso nei confronti dei componenti del collegio della corte d’appello investito del reclamo contro il decreto di inammissibilità di una domanda di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

Il remittente, sottolineata l'esigenza del giudice di apparire – ancor prima che essere – sereno, imparziale ed indipendente, ritiene che tali requisiti vengano a mancare allorquando il giudizio sull’accoglimento, sul rigetto o sulla declaratoria di inammissibilità di un ricorso per ricusazione di un giudice debba essere espresso addirittura dai colleghi del medesimo collegio.

Posto che con le norme sulla translatio dettate dalla legge n. 420 del 1998 il legislatore ha voluto porre sullo stesso piano la garanzia che il magistrato debba "apparire ancor prima che essere" imparziale ed indipendente tanto nel processo penale quanto in quello civile, estendendo a quest’ultimo la regolamentazione prevista dall’art. 11 cod. proc. pen., sarebbe irrazionale la diversa disciplina tra il procedimento incidentale di ricusazione nel rito civile e l’analogo procedimento nel rito penale. Solo in penale, a norma dell’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., é previsto che sulla ricusazione di un giudice del tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello e su quella di un giudice della corte d'appello decide, con ordinanza ricorribile per cassazione, una sezione della corte d'appello penale "diversa" da quella cui appartiene il giudice [della corte d'appello] ricusato; nel rito civile, invece, a norma dell’art. 53 cod. proc. civ., sulla ricusazione di un giudice del tribunale civile o della corte d'appello civile decide lo stesso collegio cui appartiene il magistrato ricusato, peraltro con ordinanza non impugnabile, con la quale la parte che l’ha proposta, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità, deve essere comunque condannata al pagamento, oltre che delle spese, di una pena pecuniaria.

Questa diversità di disciplina non sarebbe giustificata, posto che anche in civile il procedimento incidentale di ricusazione ha ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato, che – qualora sussistente – sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale. L’irragionevolezza della norma denunciata risiederebbe anche nel suo meccanismo di reciprocità, la competenza sulla ricusazione essendo prevista in capo allo "stesso" collegio cui appartiene il magistrato ricusato, il quale, a sua volta, in base alla norma denunciata, sarà chiamato ad esprimere il medesimo giudizio sull'eventuale ricusazione proposta nei riguardi degli stessi colleghi che l'hanno giudicato.

Ad avviso del giudice remittente, la disciplina processuale di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ. si pone in contrasto, oltre che con il principio di ragionevolezza, con l’art. 24 della Costituzione, sia perchè sancisce la non impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla ricusazione di un giudice civile, sia perchè prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del relativo ricorso, anche l'automatica condanna della parte che ha proposto la ricusazione al pagamento di una pena pecuniaria, senza consentire al giudice della ricusazione alcuna doverosa valutazione, ai predetti fini, della temerarietà o meno del ricorso e, quindi, dell’opportunità di applicare o meno la pena pecuniaria, eventualmente graduandola caso per caso. E questo sarebbe fonte di ulteriore compromissione "sia della funzionalità e credibilità dell'attività giurisdizionale, sia della stessa serenità, imparzialità e – soprattutto – indipendenza della coscienza dei giudici" investiti dell’istanza di ricusazione.

Per completezza, e con concreto riferimento alla fattispecie al suo esame, il giudice ritiene di dover sollevare anche la questione di costituzionalità dell’art. 30-bis cod. proc. civ. Esso contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), nonchè con il diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. La rilevanza della questione, sottolinea l’ordinanza di rimessione, nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ., discenderebbe dal fatto che presso la Corte d'appello di Perugia "esistono una sola sezione penale ed una sola sezione civile, oltre ad una sezione promiscua della quale, nei giudizi di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte suprema di cassazione civile o penale, ovvero nelle ipotesi di astensione o di incompatibilità di consiglieri della sezione civile o della sezione penale di questa Corte, sono stati e saranno chiamati a farne parte, in varia composizione e spesso nel medesimo collegio, sia alcuni dei consiglieri ricusati, sia i componenti di questo collegio remittente e, pertanto, di fatto non esiste, presso questa Corte, una ‘sezione diversa da quella cui appartengono’ i magistrati ricusati".

1.2. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituita la parte ricusante nel giudizio a quo, la quale, sulla premessa di condividere integralmente e di far proprie le motivazioni dell’ordinanza di remissione, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, nei sensi e nei termini di cui all’ordinanza di rinvio, degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va dichiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d’appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perchè le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d’appello civile".

2.1.– Con ordinanza emessa il 12 marzo 2001, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2001 (reg. ord. n. 519 del 2001), la Corte d’appello di Roma, nel corso di un procedimento incidentale di ricusazione proposto nel corso di un giudizio di appello per risarcimento dei danni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione e all’art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, primo e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede la competenza dello stesso collegio, cui il giudice ricusato appartiene, a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d’appello.

Osserva il giudice remittente che le condizioni di obiettività, trasparenza, credibilità ed indipendenza del giudice costituiscono un bene primario e necessario nella dialettica processuale. La mancanza di tali condizioni, in contrasto con il principio di ragionevolezza posto dall'art. 3 della Costituzione, si verificherebbe allorquando la decisione sull’accoglimento, inammissibilità o rigetto di un ricorso per ricusazione di un giudice sia adottata dai componenti dello stesso collegio di appartenenza del giudice ricusato, con il quale vengono decise tutte le altre cause, e che potrebbe, a sua volta, essere chiamato a decidere sulla ricusazione diretta ad altri componenti del medesimo collegio, attraverso un anomalo ed inusitato scambio reciproco di ruoli. Infatti – argomenta la Corte d’appello – lo svolgere le funzioni giudicanti in un medesimo collegio può dar luogo ad un condizionamento ambientale nell'ipotesi in cui gli stessi componenti dell'organo collegiale siano chiamati a decidere in processi in cui siano coinvolti i colleghi in qualità di parti, a motivo dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo tra magistrati, con il conseguente possibile verificarsi di una turbativa della serenità ed imparzialità dei giudizi.

Il remittente considera la diversa disciplina dettata dall’art. 40, comma 1, cod. proc. pen., nonchè quella dettata dall’art. 30-bis cod. proc. civ. per i giudizi civili in cui i magistrati siano coinvolti in qualità di parti, ed osserva che tale differenza é ingiustificata, posto che, tanto in civile quanto in penale, comune é l’esigenza di garantire la trasparenza e serenità del magistrato che "deve apparire ancor prima che essere" imparziale ed indipendente.

L’irrazionalità dell’attribuzione della competenza a decidere sull’istanza di ricusazione al collegio al quale appartiene il giudice ricusato, allorchè sia ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte d’appello civile, sarebbe confermata dalla non impugnabilità del provvedimento nel rito civile – impugnabilità invece prevista dall’art. 41 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione – e dalla previsione, per il caso di declaratoria di inammissibilità o di rigetto, della condanna, ai sensi dell’art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., del ricorrente al pagamento di una pena pecuniaria, senza alcuna discrezionalità per il giudice di valutare l'opportunità di applicazione o graduazione della pena.

Il contrasto con gli altri parametri evocati é motivato dalla Corte remittente considerando che il procedimento incidentale di ricusazione avrebbe ad oggetto la valutazione della sussistenza o meno di un "interesse" nella causa da parte del giudice ricusato, che – qualora sussistente – sarebbe idoneo a ledere il diritto soggettivo del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 della Costituzione ed art. 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

2.2. – Anche in questo giudizio si é costituito il ricusante, il quale, condividendo e facendo proprie le argomentazioni del remittente, e richiamando l’ordinanza 6 ottobre 2000 della Corte d’appello di Perugia, chiede – come nell’altro giudizio – che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, "nei sensi e nei termini di cui all’ordinanza citata", degli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis cod. proc. civ., "con la precisazione che l’incostituzionalità dell’art. 30-bis va dichiarata anche nell’ipotesi in cui il giudizio sulla ricusazione di un magistrato di una determinata corte d’appello debba essere demandato ad altra sezione della stessa corte, diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, ciò perchè le ragioni di incompatibilità derivano dai rapporti di colleganza, conoscenza, frequenza e/o possibile amicizia tra i magistrati della stessa corte d’appello civile".

Considerato in diritto

1.– Entrambe le Corti d'appello remittenti sollevano questione di costituzionalità della disciplina contenuta nel codice di procedura civile, relativa alla competenza a decidere sulla ricusazione di uno o più giudici del tribunale o della corte d'appello. Si tratta dell'art. 53 (Giudice competente), primo comma, seconda parte, ai cui sensi "sulla ricusazione decide … il collegio se é ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte". La Corte di Perugia (che denuncia, anche sotto altri profili di seguito richiamati, il "combinato disposto" degli artt. 53, primo e secondo comma, e 54, terzo comma, cod. proc. civ.) censura la norma limitatamente alla parte che si riferisce alla ricusazione di un magistrato della corte d'appello; la Corte di Roma (che coinvolge nella denuncia, oltre al primo, il secondo comma dell'art. 53) censura la norma che prevede la competenza dello stesso collegio per la decisione sulla ricusazione di un magistrato del tribunale o della corte d'appello, "con irragionevole reciprocità per l'ipotesi in cui lo stesso magistrato sia chiamato a decidere quale componente del collegio sull'eventuale ricusazione proposta nei confronti dei colleghi che lo avevano giudicato". I parametri invocati sono gli artt. 3, 24 (di cui si fa cenno solo nella motivazione, non nel dispositivo dell'ordinanza), 104 e 111 della Costituzione per la Corte d’appello di Perugia, gli artt. 3 e 104 della Costituzione e l'art. 6, comma 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sul diritto ad un giudizio equo da parte di un tribunale indipendente ed imparziale) per la Corte d'appello di Roma.

In sostanza entrambi i remittenti ritengono che la decisione sulla ricusazione da parte dello stesso collegio cui appartiene il ricusato (sia pure con la sostituzione di quest'ultimo, come avviene in base alla costante interpretazione giurisprudenziale) non garantisca un giudizio imparziale, in quanto la serenità di giudizio potrebbe essere pregiudicata a motivo dell'inevitabile instaurarsi di rapporti interpersonali di vario tipo fra i magistrati che operano quotidianamente nello stesso collegio, con la possibilità – sottolineata in particolare dalla Corte di Roma – che il magistrato ricusato sia chiamato a sua volta a decidere sulla ricusazione di altri componenti dello stesso collegio. Entrambi i remittenti, inoltre, ritengono tale disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 della Costituzione, sulla base del raffronto con la diversa disciplina apprestata dal codice di procedura penale, che all'art. 40, comma 1, demanda la decisione sulla ricusazione di un giudice del tribunale alla corte d'appello, e quella sulla ricusazione di un magistrato della corte d'appello ad una sezione della stessa corte diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato; nonchè con la disciplina prevista dall'art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, il quale attribuisce le cause in cui siano comunque parti magistrati, che secondo le norme ordinarie spetterebbero alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale (cioé di un diverso distretto indicato dalla legge in modo da evitare la "reciprocità").

A tale questione, per così dire, principale, la Corte d’appello di Perugia ne aggiunge altre tre. Due riguardano ancora la disciplina codicistica della ricusazione nel processo civile, censurata per violazione degli stessi parametri, e specificamente (stando alla motivazione) dell'art. 24 della Costituzione: a) nella parte in cui prevede che la decisione sia pronunciata con ordinanza non impugnabile (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), nonchè: b) nella parte in cui prevede che l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso per ricusazione comporti automaticamente la condanna dell'istante ad una pena pecuniaria, senza consentire al giudice alcuna valutazione in ordine alla temerarietà del ricorso stesso nè alla eventuale graduazione della sanzione, in caso di colpa del ricorrente (art. 54, terzo comma, cod. proc. civ. – Ordinanza sulla ricusazione). Anche la Corte d’appello di Roma fa riferimento a queste due previsioni normative, ma solo a conferma della affermata irrazionalità della norma denunciata.

L'ultima questione, sollevata dalla sola Corte d’appello di Perugia, investe, "per completezza", in riferimento al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nonchè al diritto del cittadino ad essere giudicato da un giudice indipendente ed imparziale (art. 104 Cost. e art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo), l'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato: situazione che si verificherebbe nel distretto di Perugia, presso la cui Corte d'appello esistono una sola sezione penale ed una civile, oltre ad una sezione promiscua della quale sono stati o saranno chiamati a far parte, anche nel medesimo collegio, sia alcuni dei giudici ricusati, sia i componenti del collegio remittente.

Quest’ultima censura é prospettata in termini più ampi dalla parte privata (anche, ma irritualmente, nel giudizio promosso dalla Corte d’appello di Roma, in cui non é sollevata questione sull’art. 30-bis cod. proc. civ.): essa afferma che l’illegittimità costituzionale investirebbe la norma anche con riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella corte d’appello una sezione diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato, in quanto le ragioni di "incompatibilità" derivanti dai rapporti di colleganza e di frequentazione sussisterebbero tra i magistrati appartenenti alla stessa corte d’appello civile.

2.– Le questioni sono oggettivamente connesse, e pertanto i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

3.– Non é fondata la questione – riferibile all'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile, benchè estesa dalla Corte d'appello di Roma anche al secondo comma dello stesso articolo – relativa alla attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello al medesimo collegio cui appartiene il ricusato.

Il diritto ad un giudizio equo ed imparziale, implicito nel nucleo essenziale del diritto alla tutela giudiziaria di cui all'art. 24 della Costituzione, ed oggi espressamente sancito dall'art. 111, secondo comma, della stessa Costituzione, sulla falsariga dell'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comporta certamente che la decisione sulla istanza di ricusazione di un giudice – diretta appunto a far valere concretamente quel diritto – sia assunta da un organo e secondo procedure che assicurino a loro volta l'imparzialità del giudizio.

La legge può provvedere (come in effetti provvede) a questo scopo in modi diversi, purchè ragionevolmente idonei, componendo l'interesse a garantire l'imparzialità del giudizio con i concorrenti interessi ad assicurare la speditezza dei processi (la cui "ragionevole durata" é oggetto, oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione) e la salvaguardia delle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario. Ciò che non potrebbe comunque ammettersi é che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione. Per questo l'attribuzione – disposta dalla norma impugnata – della competenza a decidere al "collegio", nel caso in cui sia ricusato un giudice del tribunale o della corte d'appello in sede civile, non può che intendersi, secondo una interpretazione conforme a Costituzione – d'altronde costantemente adottata dalla giurisprudenza –, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello o da quelli ricusati.

Ma una volta garantito questo "minimo", non può ritenersi costituzionalmente necessaria una specifica disciplina, fra quelle prescelte o che possono essere prescelte dal legislatore. In particolare, non si può ritenere che la semplice appartenenza del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per sè causa di compromissione dell'imparzialità dei decidenti. I motivi della ricusazione concernono uno specifico processo, ed uno o più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio, i quali dunque conservano una posizione di piena imparzialità (e il dovere corrispondente) allorquando siano chiamati a decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima.

Nè può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri magistrati, nell'ambito dello stesso ufficio e dello stesso collegio, costituisca, di per sè sola, elemento tale da intaccare la imparzialità di chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti di questo, sul presupposto del costituirsi di una sorta di "solidarietà di collegio". Ogni singolo componente di un collegio giudicante concorre infatti alle decisioni di questo in piena indipendenza anche rispetto agli altri componenti dello stesso collegio, nel cui ambito ben possono manifestarsi, e di frequente in fatto si manifestano, opinioni diverse: essendo la collegialità precisamente volta ad assicurare il concorso indipendente di più opinioni, anche difformi, al fine della formazione del giudizio, se del caso in base a prestabilite regole di maggioranza. La maggiore o minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte di un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per sè questa indipendenza del singolo nell'ambito dell'organo collegiale.

Tutto ciò non toglie che, sul piano delle scelte di opportunità, il legislatore possa ritenere uno od altro criterio per la decisione sulle ricusazioni più o meno idoneo a meglio assicurarne la correttezza: e va comunque ricordato che l’eventuale violazione del diritto ad un giudizio imparziale, derivante da una erronea decisione negativa sulla ricusazione, può trovare rimedio, pure se si escluda l'impugnabilità ex se di tale decisione, nel controllo sulla pronuncia resa col concorso del giudice ricusato. Ciò che, in questa sede, basta a dirimere la questione é la constatazione che il sistema prescelto dal legislatore del codice di procedura civile non é tale da ledere le garanzie minime di imparzialità come sopra individuate.

4.– A conclusioni diverse non conduce nemmeno la considerazione di quanto prospettato dalle Corti remittenti circa la possibilità che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si trovino a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, con una sorta di "irragionevole reciprocità". La ricusazione é di per sè istituto volto a porre rimedio a situazioni eccezionali e non fisiologiche, nè di quotidiana verificazione, che riguardano ogni volta, in concreto, singoli procedimenti e le rispettive parti. Inoltre essa non apre una controversia il cui oggetto sia la contrapposizione fra un diritto del ricusante ed un diritto del ricusato, sulla quale si pronunci un altro giudice (controversia che dovrebbe allora avere uno sviluppo processuale autonomo), ma dà luogo solo ad una incidentale verifica delle condizioni perchè il processo si possa svolgere nelle dovute condizioni di imparzialità dei giudicanti, in considerazione delle specifiche ed eccezionali circostanze invocate dal ricorrente a sostegno della ricusazione. Non é dunque ipotizzabile alcuno "scambio" tra ricusazioni diverse, afferenti a processi diversi e fondate sulle ragioni singolari e specifiche volta a volta avanzate dalla parte interessata. La eventualità paventata dai remittenti ha riguardo dunque a circostanze di mero fatto, di per sè inidonee a fondare la censura mossa alla disciplina legislativa.

5.– Quanto si é finora osservato conduce a ritenere infondata la questione anche sotto il profilo, pure prospettato dai giudici a quibus, dell'affermata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina impugnata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nell'ambito del processo penale, in cui la decisione, quando sia ricusato un giudice della corte d'appello, é rimessa ad un'altra sezione della stessa corte.

Già si é detto come siano costituzionalmente ammissibili diverse scelte, purchè rispettose del principio di imparzialità, circa la competenza ed il procedimento per la decisione sulla ricusazione. Il fatto che nell'ambito del processo penale – in cui sono sistematicamente in gioco beni costituzionalmente più "sensibili", e maggiore può essere la preoccupazione di attestare in modo più evidentemente visibile l'imparzialità dei giudicanti – il legislatore abbia ritenuto di demandare la decisione ad una sezione diversa della stessa corte non significa che, per ciò solo, possa ritenersi irragionevole la diversa disciplina del codice di procedura civile. A diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purchè non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi (cfr. sentenza n. 31 del 1998; ordinanze n. 326 del 1999 e n. 465 del 2000). Il principio costituzionale di eguaglianza non comporta il divieto di regolamentazioni diverse dei diversi tipi di processo: anche "le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo" (sentenza n. 387 del 1999; e cfr. pure sentenze n. 326 del 1997 e n. 51 del 1998).

Ancor meno può valere il riferimento, come tertium comparationis, alla disciplina che l'art. 30-bis del codice di procedura civile dedica alla competenza per le cause in cui siano parti magistrati. Infatti, come si é detto, il giudizio incidentale sulla ricusazione non può assimilarsi ad un processo in cui siano parti da un lato il ricusante, dall'altro il magistrato ricusato, il quale viene bensì "udito" (art. 53, secondo comma, cod. proc. civ.), al fine di raccoglierne le prospettazioni sulle circostanze, che lo riguardano, addotte dal ricorrente, ma non acquista qualità di parte nel procedimento, nè quindi é chiamato a tutelare in giudizio una sua posizione soggettiva protetta.

Non può dunque assumersi come irragionevole la diversa disciplina che il codice riserva alla competenza a giudicare su cause nelle quali un magistrato dello stesso distretto sia parte, e rispettivamente alla competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice dello stesso collegio.

6.– La questione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia, circa la legittimità costituzionale della previsione dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi il collegio decide sulla ricusazione "con ordinanza non impugnabile", é inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza.

La soluzione del dubbio avanzato non é infatti in alcun modo necessaria ai fini del giudizio incidentale sulla ricusazione demandato al collegio remittente, ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso, e la cui ammissibilità sarebbe condizionata alla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui esclude l'impugnazione (cfr. sentenza n. 336 del 1995; ordinanze n. 13 del 1990 e n. 337 del 1994).

7.– E' invece ammissibile la questione, anch'essa proposta dalla Corte d'appello di Perugia, concernente l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, ai cui sensi l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila".

La rilevanza della questione può ritenersi attuale, in quanto la Corte d'appello procedente é chiamata ad emettere una pronuncia che, nel caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della ricusazione, dovrebbe necessariamente contenere la condanna alla pena pecuniaria, condanna che non potrebbe essere oggetto di una pronuncia autonoma e successiva. Nè potrebbe richiedersi che il giudice a quo, nel sollevare la questione pregiudiziale rispetto alla pronunzia che é chiamato a rendere, debba anticipare il proprio convincimento circa il merito della ricusazione e la sussistenza delle eventuali condizioni che potrebbero condurre ad escludere l'applicazione della pena pecuniaria, poichè tale convincimento, correttamente, può trovare espressione solo nella pronuncia sulla ricusazione, che d'altra parte, se di contenuto negativo, non potrebbe, in base alla norma vigente, non applicare la sanzione.

8.– La questione, così ritenuta ammissibile, é fondata.

La norma impugnata consente, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte remittente, una eventuale graduazione dell'importo della pena pecuniaria, sia pure nei limiti della modesta somma massima stabilita, dovendo la pena stessa essere "non superiore" (ma potendo essere, invece, inferiore) a detta somma.

Ma ciò che il giudice non potrebbe mai fare é omettere la condanna.

Tale rigido automatismo sanzionatorio non consente di derogarvi nemmeno nel caso – che non si può a priori escludere – in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso.

Deve dunque valere, qui, la stessa ratio decidendi che ha condotto la Corte, nella sentenza n. 186 del 2000, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, nell'ipotesi di ricorso dichiarato inammissibile, a carico della parte privata che non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Infatti, pur non essendo la previsione di una sanzione pecuniaria, collegata alla reiezione del ricorso e intesa a scoraggiare l'abuso o l'uso temerario o puramente dilatorio del potere, di per sè in contrasto con l'assolutezza del diritto alla tutela giudiziaria, garantito dall'art. 24 della Costituzione (cfr. sentenza n. 69 del 1964) – di cui il potere della parte di proporre la ricusazione, a tutela del proprio diritto ad un giudizio imparziale, costituisce esplicazione –, l’accedere della condanna sempre e necessariamente alla reiezione del ricorso, indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, apprezzabili dal giudice, comporta una irragionevole compressione di tale diritto, in contrasto con il principio di eguaglianza. Si viene infatti a trattare allo stesso modo, sotto il profilo dell'applicazione della sanzione, la posizione di chi ha proposto la ricusazione ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e nella sussistenza delle ragioni su cui essa si fondava, e quella del ricorrente che non versi in tale situazione (cfr. sentenza n. 186 del 2000). Sono dunque violati gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

L’eliminazione dell'automatismo comporta l'attribuzione al decidente del potere di apprezzare, nel caso concreto, se sussistano le condizioni per escludere la condanna alla pena pecuniaria, o se invece la stessa debba trovare applicazione: e dunque alla necessità della condanna, attualmente prevista, si deve sostituire il potere del giudice di applicarla, apprezzando le eventuali circostanze del caso concreto che la rendano ingiustificata.

9.– E' inammissibile la questione, sollevata dalla Corte d'appello di Perugia, avente ad oggetto l'art. 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti magistrati) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

La norma dell'art. 30-bis é evocata dalla Corte remittente anzitutto come tertium comparationis (peraltro improprio, come si é detto) per censurare la diversa disciplina dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, applicabile alla decisione sulla ricusazione: ma é pacifico, per ammissione anche dello stesso rimettente, che essa non trova applicazione nel giudizio incidentale sulla ricusazione, onde la questione difetta di rilevanza. Quest'ultima é affermata dal giudice a quo "nel caso di accoglimento della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 53 e 54 cod. proc. civ.", evidentemente nel presupposto implicito – pur non risultante chiaramente dalla configurazione data dal remittente a tale ultima questione – che in luogo delle norme oggi vigenti debba risultare applicabile alla fattispecie l'art. 30-bis medesimo. Non verificandosi tale presupposto, data la dichiarazione di non fondatezza della predetta questione, la carenza di rilevanza di questa ulteriore censura appare comunque palese.

Tale irrilevanza esime la Corte – a prescindere da ogni altra considerazione sui limiti della questione proposta dalla Corte remittente – dal prendere in esame la prospettazione avanzata dalla parte privata, secondo cui l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis cod. proc. civ. sussisterebbe anche con riferimento all’ipotesi in cui vi sia nella Corte d’appello una sezione civile diversa da quella cui appartiene il magistrato ricusato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anzichè prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (Giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.